XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3703
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità dell'intervento pubblico).
1. Finalità dell'intervento pubblico nelle politiche
abitative è garantire il diritto a un alloggio adeguato ai
nuclei familiari e ai soggetti che, a causa di condizioni
economiche precarie, di situazioni di disagio o di altri
impedimenti non hanno la possibilità di accesso al libero
mercato degli immobili ad uso abitativo.
2. Finalità primaria dell'intervento pubblico nelle
politiche abitative è garantire ai soggetti che, sulla base
dei requisiti posseduti, rientrano tra i beneficiari
dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il diritto ad
accedere ad un alloggio adeguato alle loro esigenze previo
pagamento di un canone sociale determinato dalle leggi
regionali.
3. E' altresì finalità dell'intervento pubblico nelle
politiche abitative, promuovere politiche di offerta di
alloggi a canoni rapportati alle condizioni economiche dei
soggetti che possiedono un reddito non superiore a quello
previsto dalle leggi regionali per la permanenza in un
alloggio di edilizia residenziale pubblica.
4. L'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3
costituisce il servizio minimo per quanto concerne
l'intervento pubblico nelle politiche abitative da garantire
sull'intero territorio nazionale.
5. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
di definizione dei canoni, nell'edilizia residenziale pubblica
è garantito il principio del canone rapportato al reddito
dell'assegnatario e del canone sociale per i redditi più
bassi.
Art. 2.
(Soggetti dell'intervento pubblico).
1. Sono soggetti dell'intervento pubblico nelle politiche
abitative lo Stato, le regioni e gli enti locali, ognuno per
le proprie competenze e mediante programmi integrati di
programmazione e di intervento nel settore abitativo, volti
all'attuazione della finalità di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì soggetti dell'intervento pubblico nelle
politiche abitative gli istituti e gli enti pubblici regionali
operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, i cui ruoli e competenze sono definiti
dalle regioni, fermi restando i diritti di proprietà e di
gestione degli alloggi in capo ai medesimi istituti ed
enti.
3. Sono soggetti dell'intervento pubblico nelle politiche
abitative, gli enti a partecipazione pubblica o sotto
controllo e vigilanza pubblici, le cooperative e le imprese
incaricati di attuare gli interventi pubblici o di cooperare
alla loro realizzazione e che beneficiano di fondi pubblici
per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Art. 3.
(Programmi di edilizia residenziale
pubblica di interesse nazionale).
1. Costituiscono programmi di edilizia residenziale
pubblica di interesse nazionale quelli destinati:
a) ad incrementare l'offerta di alloggi a canone
sociale per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1;
b) ad incrementare l'offerta di alloggi a canoni
rapportati alle condizioni economiche per i soggetti di cui al
comma 3 dell'articolo 1;
c) a prevedere interventi che garantiscano
l'accesso ad un nuovo alloggio ai soggetti sottoposti a
provvedimento esecutivo di sfratto in possesso dei requisiti
per la permanenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica
o in particolari condizioni di disagio sociale o familiare;
d) a realizzare piani di intervento per l'offerta
di alloggi in locazione, a canone sociale o convenzionato, a
determinate categorie quali anziani, studenti, giovani coppie,
portatori di handicap;
e) a realizzare piani di intervento per favorire
l'inserimento nel sociale degli immigrati;
f) a favorire la mobilità sul territorio
nazionale, in particolare in relazione a motivi di lavoro e di
studio;
g) a favorire lo sviluppo di piani per la
costruzione di alloggi da destinare a locazione permanente a
canoni convenzionati;
h) a sviluppare interventi di cooperazione, in
particolare nella forma della proprietà indivisa.
2. Costituiscono interventi di rilievo nazionale
dell'intervento pubblico nelle politiche abitative, quelli
destinati:
a) a concedere contributi integrativi ai soggetti
meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione di
immobili di proprietà pubblica o privata;
b) a favorire l'accesso alla proprietà della prima
casa di abitazione attraverso la concessione di mutui
agevolati e di contributi alle categorie dei soggetti di cui
al comma 1, lettera d).
3. I programmi di interesse nazionale sono realizzati
attraverso la costruzione, il recupero, l'acquisto, il
conferimento o la locazione di immobili da parte dello Stato,
delle regioni, degli enti locali, degli istituti e degli enti
regionali di gestione dell'edilizia residenziale pubblica,
nonché degli altri soggetti pubblici e privati incaricati
dell'attuazione dei piani.
4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al
comma 3, gli enti locali hanno il diritto di prelazione in
relazione alla dismissione di immobili pubblici o di enti a
partecipazione pubblica o controllati da amministrazioni
pubbliche liberi o per i quali gli inquilini non hanno
esercitato il dritto di prelazione.
Art. 4.
(Modalità dell'intervento pubblico).
1. L'intervento pubblico nell'edilizia residenziale
favorisce, per la costruzione e il recupero degli immobili,
l'uso di materiali ecocompatibili e di fonti di energia
rinnovabile, nonché la rimozione delle barriere
architettoniche.
2. L'intervento pubblico è, altresì, attuato garantendo il
funzionale inserimento urbanistico degli interventi e delle
urbanizzazioni primarie e secondarie connesse con i piani di
edilizia residenziale pubblica.
Art. 5.
(Interventi per il recupero del patrimonio immobiliare
pubblico).
1. Obiettivo primario dell'intervento pubblico nelle
politiche abitative è il recupero del patrimonio immobiliare
pubblico in stato di degrado. A tale fine, le regioni, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emanano apposite norme per garantire il recupero di immobili
pubblici in stato di degrado, da parte di cooperative
costituite dai soggetti destinatari degli interventi di cui
alla medesima legge mediante specifiche convenzioni.
2. Ai fini del recupero dei centri storici le regioni,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, possono emanare, per i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti e per i capoluoghi di provincia,
norme finalizzate al recupero delle unità immobiliari
residenziali da destinare alla locazione non utilizzate e non
utilizzabili a tale fine, prevedendo la realizzazione di opere
di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, ai sensi
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia o
mediante apposite convenzioni.
Art. 6.
(Finanziamento dell'intervento pubblico
nelle politiche abitative).
1. Annualmente la legge finanziaria determina le risorse
da destinare agli interventi pubblici nelle politiche
abitative in misura comunque non inferiore all'1 per cento,
delle spese totali iscritto nel bilancio di previsione annuale
dello Stato.
Art. 7.
(Assetto proprietario degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica).
1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ad
esclusione degli alloggi di proprietà degli enti locali, sono
conferiti alle regioni che possono trasmetterne la proprietà
agli enti o agli istituti regionali per l'edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, ovvero agli stessi
enti locali, fermo restando l'obbligo di mantenere la
proprietà e la gestione pubbliche dei medesimi alloggi.
2. Le regioni assicurano la unitarietà della gestione e
della programmazione degli interventi di edilizia residenziale
pubblica e degli altri interventi finalizzati a soddisfare le
esigenze abitative del territorio di competenza.
3. Le regioni stabiliscono altresì, i ruoli e le
competenze degli enti locali in materia di programmazione e di
gestione degli interventi, di gestione e di manutenzione del
patrimonio e delle altre competenze connesse al settore
dell'intervento pubblico nelle politiche abitative.
4. Gli immobili facenti parte del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica sono esonerati dal pagamento
dell'imposta comunale sugli immobili.
Art. 8.
(Osservatorio della condizione abitativa).
1. All'Osservatorio della condizione abitativa istituito
ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono, altresì,
attribuiti compiti sulla condizione abitativa, nonché di
elaborazione di proposte per l'adeguamento dei programmi
dell'intervento pubblico nelle politiche abitative.
2. Fanno parte dell'Osservatorio della condizione
abitativa il Ministro per le infrastrutture e dei trasporti, i
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, i presidenti
degli enti e degli istituti regionali operanti nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica, i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei conduttori e della proprietà
edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale, i
soggetti pubblici e privati attuatori dei piani di intervento
definiti a livello nazionale, regionale o locale, le
associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle
associazioni che si occupano dell'inserimento sociale degli
immigrati nonché i rappresentanti delle categorie di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d).
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di
composizione e di funzionamento dell'Osservatorio della
condizione abitativa.
4. Con cadenza annuale è convocata la conferenza nazionale
sulle politiche abitative sulla base di un rapporto
predisposto dall'Osservatorio della condizione abitativa.