XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3702
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obbligo di locazione).
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, gli
immobili destinati ad uso abitativo non possono rimanere non
locati per un periodo superiore a sei mesi.
2. Qualora un immobile di cui al comma 1 rimanga non
locato per periodo tempo superiore a quello stabilito al
medesimo comma 1, la sua rendita catastale è quadruplicata per
la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sui redditi. In tale ipotesi, il contribuente è altresì tenuto
a versare per il pagamento dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) un importo doppio rispetto a quello risultante
dall'applicazione delle aliquote stabilite dal comune di
riferimento.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano se il
contribuente ha offerto in locazione, con le procedure e alle
condizioni previste dalla presente legge, al comune nel cui
territorio si trova l'immobile, l'immobile non locato.
4. Fa fede della effettiva locazione dell'immobile la
registrazione del contratto, i cui estremi devono essere
segnalati nella dichiarazione dei redditi.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431).
1. L'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Modalità di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione). - 1. Le parti stipulano contratti
di locazione, per immobili da adibire ad abitazione
principale, di durata non inferiore a quattro anni, definendo
il valore del canone e le altre condizioni contrattuali nel
rispetto degli accordi definiti in sede locale dalle
organizzazioni della proprietà edilizia e dalle organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono
alla definizione dei contratti-tipo. Al fine di promuovere i
suddetti accordi, i comuni, anche in forma associata,
provvedono a convocare le citate organizzazioni entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I
medesimi accordi sono depositati a cura delle organizzazioni
firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale
interessata. Alla scadenza, i contratti sono rinnovati, fatti
salvi i casi in cui il locatore intende adibire l'immobile
agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui
all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e
con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza
del contratto, ciascuna delle parti, altresì, ha diritto di
attivare la procedura per il rinnovo alle nuove condizioni
determinate dai suddetti accordi definiti in sede locale fra
le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative.
2. Per favorire la realizzazione degli accordi di
cui al comma 1, i comuni deliberano, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) più favorevoli nei confronti dei
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione
principale gli immobili. A tale fine, i comuni possono
derogare dal limite minimo stabilito, ai fini della
determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al
momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,
n. 61, e successive modificazioni, per le medesime finalità di
cui al primo periodo, possono derogare al limite massimo
stabilito dalla normativa vigente, limitatamente agli immobili
non locati per i quali non risultino essere registrati
contratti di locazione da almeno sei mesi.
3. I contratti di locazione rinnovati o stipulati
dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati,
dalle casse professionali, dai soggetti giuridici o
individuali detentori di grandi proprietà, sono
obbligatoriamente definiti all'interno dei valori minimi e
massimi stabiliti per fasce di oscillazione, per aree omogenee
indicate dalle contrattazioni territoriali sulla base di
accordi integrativi locali. Alla definizione degli accordi
integrativi partecipano le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi
in sede nazionale e locale.
4. Ai contratti di locazione stipulati prima della
data di entrata in vigore della presente disposizione che si
rinnovano tacitamente si applicano le disposizioni di cui al
comma 1".
2. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 5 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e alla prima scadenza
dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo" sono soppresse;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Per i casi di morosità del conduttore si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 55 della legge
27 luglio 1978, n. 392".
3. L'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Rilascio degli immobili). - 1. Qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della presente
legge, il giudice competente ai sensi dell'articolo 26, primo
comma, del codice di procedura civile, fissa il giorno
dell'esecuzione entro il termine di sei mesi, salvo i casi di
cui al comma 2.
2. Per i conduttori, con reddito familiare inferiore
al limite di permanenza in un alloggio di edilizia
residenziale pubblica, aumentato di un terzo qualora sia
presente un anziano ultrasessantacinquenne, ovvero uno o più
minori, ovvero uno o più portatori di handicap con
invalidità superiore ai due terzi, ovvero un malato terminale,
l'esecuzione dello sfratto è condizionata all'effettuazione
del passaggio ad altro alloggio adeguato alle esigenze
familiari nel comune di residenza.
3. Ai fini di cui al comma 2, i comuni predispongono
appositi elenchi dei soggetti sottoposti a provvedimento
esecutivo di rilascio dell'immobile che versano nelle
condizioni di cui al medesimo comma 2 e provvedono
all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
anche in deroga alle graduatorie per l'assegnazione di case
popolari, attraverso l'acquisto o la locazione di immobili,
ovvero all'erogazione di contributi per l'affitto o per altre
iniziative che consentono il soddisfacimento del diritto alla
casa.
4. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, ai comuni, alle regioni nonché
agli istituti autonomi per le case popolari e ai loro consorzi
comunque denominati, è concessa la prelazione per l'acquisto
degli immobili ad uso abitativo che vendono dimessi degli enti
previdenziali pubblici e degli altri enti pubblici, e per i
quali i conduttori non esercitano il diritto di prelazione o
che risultino liberi.
5. Se la motivazione della sentenza di esecuzione
dello sfratto, ai danni di conduttori che versano nelle
condizioni descritte al comma 2, è dovuta a morosità nel
pagamento del canone di locazione, il proprietario ha diritto
al pagamento del medesimo canone, come definito dagli accordi
locali di cui all'articolo 2, da parte dell'amministrazione
comunale, con priorità a tale scopo dell'utilizzo dei fondi di
cui al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione di cui all'articolo 11, fermo restando
il dovere, da parte del conduttore, al pagamento al comune di
un canone rapportato a quanto stabilito dalle rispettive leggi
regionali vigenti in materia di canoni di locazione di
immobili di edilizia residenziale pubblica.
6. Il periodo di sospensione dell'esecuzione dello
sfratto di cui al comma 2, non può eccedere ventiquattro mesi,
decorsi i quali la pubblica amministrazione deve in ogni caso
provvedere al soddisfacimento di quanto previsto al medesimo
comma 2".
4. L'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. (Agevolazioni fiscali). - 1. Il reddito
imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o
rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della presente
legge, a seguito di accordo definito in sede locale e nel
rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2
dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate
dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4,
determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è ulteriormente ridotto del 50 per cento. Per i
suddetti contratti, il corrispettivo annuo ai fini della
determinazione della base imponibile per l'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 50
per cento.
2. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con
enti pubblici, con società di natura privata e con altri
soggetti pubblici e privati nelle quali, a fronte di ulteriori
interventi agevolativi di riduzione dell'ICI praticata, anche
al di sotto dell'aliquota prevista per il settore in
locazione, sono definiti importi di canone ricompresi nella
fascia prevista dagli accordi in sede locale, di cui al comma
1 dell'articolo 2, in relazione a conduttori con reddito non
superiore al limite stabilito per l'accesso all'edilizia
residenziale pubblica. Sempre a tale fine, il reddito
imponibile del locatore, derivante dai contratti stipulati o
rinnovati sulla base delle convenzioni citate, è ulteriormente
ridotto del 30 per cento".
5. All'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, stabilite
nei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, spettano
agli inquilini, appartenenti a determinate categorie di
reddito, a prescindere dalla tipologia del contratto
stipulato".
Art. 3.
(Norme transitorie).
1. Ai contratti stipulati o rinnovati sulla base di quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, nel testo previgente alla data di entrata in
vigore della presente legge, con l'accordo delle parti, si
applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2
della medesima legge n. 431 del 1998, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge. In tale caso, il
locatore gode degli ulteriori benefìci fiscali previsti dal
comma 6-bis dell'articolo 3 della citata legge n. 431
del 1998, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera
b), della presente legge.
2. Il locatore, che ha stipulato contratti di locazione ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, nel testo previgente alla data di entrata in vigore
della presente legge, fino alla prima scadenza del medesimo
contratto, non ha diritto alle agevolazioni fiscali previste
dall'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Il locatore che ha stipulato contratto di locazione ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, nel testo previgente alla data di entrata in vigore
della presente legge, gode degli ulteriori benefìci previsti
dal comma 6-bis dell'articolo 3 della citata legge n.
431 del 1998, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera
b), della presente legge, a decorrere dall'anno fiscale
successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge.