XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3697




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le ricorrenze religiose di San Giuseppe, dell'Ascensione e del Corpus Domini, celebrate nella loro naturale cadenza di calendario, sono riconosciute festività agli effetti civili.
        2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine i seguenti capoversi:

            "il giorno della festa di San Giuseppe;

            il giorno dell'Ascensione;

            il giorno del Corpus Domini".

        3. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.


Art. 2.

        1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "Le consuetudini recepite dai contratti collettivi di categoria, sia integrativi che aziendali, o deliberate dagli organi elettivi locali o riconosciuti con atti di autorità ecclesiastiche locali, concernenti la ricorrenza della festa del Santo Patrono, sono riconosciute agli effetti civili limitatamente al territorio a cui si riferiscono".


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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