XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3697
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le ricorrenze religiose di San Giuseppe,
dell'Ascensione e del Corpus Domini, celebrate nella
loro naturale cadenza di calendario, sono riconosciute
festività agli effetti civili.
2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine i seguenti
capoversi:
"il giorno della festa di San Giuseppe;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini".
3. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo
1977, n. 54, è abrogato.
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Le consuetudini recepite dai contratti collettivi di
categoria, sia integrativi che aziendali, o deliberate dagli
organi elettivi locali o riconosciuti con atti di autorità
ecclesiastiche locali, concernenti la ricorrenza della festa
del Santo Patrono, sono riconosciute agli effetti civili
limitatamente al territorio a cui si riferiscono".
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.