XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3695




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità dell'istituzione del Museo).

        1. Al fine di ricordare e onorare le vittime della tragedia ambientale causata dalla frana caduta dal monte Toc il 9 ottobre 1963 con il relativo straripamento del bacino del Vajont, attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale e internazionale relative ai temi della sicurezza e della compatibilità eco-ambientale, la creazione di percorsi guidati sul territorio per lo studio geologico della frana e dei vari aspetti della ricostruzione e il recupero del patrimonio architettonico e storico abbandonato a causa del disastro del Vajont, è istituito il "Museo diffuso del Vajont".


Art. 2.

(Comitato di gestione).

        1. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, sentite le province di Belluno e di Pordenone e i comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e Castellavazzo, promuovono la costituzione di un comitato di gestione unitario per l'istituzione del Museo.
        2. Il comitato di gestione è composto da rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni di cui al comma 1, e da esponenti del mondo associativo dell'università e della ricerca.
        3. Per la realizzazione del Museo, i comuni interessati possono predisporre singoli progetti ai fini della elaborazione e presentazione di un programma unitario di interventi da sottoporre all'approvazione del comitato di gestione.
        4. La sede del Museo è individuata nel comune di Erto e Casso, nel cui territorio si trovano la diga del Vajont e avvenne la caduta della frana omonima.

Art. 3.

(Disposizioni per l'individuazione dell'area del
Museo).

        1. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Veneto, d'intesa con le province di Pordenone e Belluno e in particolare d'intesa con i comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e Castellavazzo, approvano l'individuazione e la delimitazione dell'area su cui saranno realizzate le iniziative di cui all'articolo 1.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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