XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3695
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità dell'istituzione del Museo).
1. Al fine di ricordare e onorare le vittime della
tragedia ambientale causata dalla frana caduta dal monte Toc
il 9 ottobre 1963 con il relativo straripamento del bacino del
Vajont, attraverso la promozione e l'organizzazione di
manifestazioni a carattere nazionale e internazionale relative
ai temi della sicurezza e della compatibilità eco-ambientale,
la creazione di percorsi guidati sul territorio per lo studio
geologico della frana e dei vari aspetti della ricostruzione e
il recupero del patrimonio architettonico e storico
abbandonato a causa del disastro del Vajont, è istituito il
"Museo diffuso del Vajont".
Art. 2.
(Comitato di gestione).
1. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, sentite le
province di Belluno e di Pordenone e i comuni di Erto e Casso,
Vajont, Longarone e Castellavazzo, promuovono la costituzione
di un comitato di gestione unitario per l'istituzione del
Museo.
2. Il comitato di gestione è composto da rappresentanti
delle regioni, delle province e dei comuni di cui al comma 1,
e da esponenti del mondo associativo dell'università e della
ricerca.
3. Per la realizzazione del Museo, i comuni interessati
possono predisporre singoli progetti ai fini della
elaborazione e presentazione di un programma unitario di
interventi da sottoporre all'approvazione del comitato di
gestione.
4. La sede del Museo è individuata nel comune di Erto e
Casso, nel cui territorio si trovano la diga del Vajont e
avvenne la caduta della frana omonima.
Art. 3.
(Disposizioni per l'individuazione dell'area del
Museo).
1. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Veneto, d'intesa con
le province di Pordenone e Belluno e in particolare d'intesa
con i comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e
Castellavazzo, approvano l'individuazione e la delimitazione
dell'area su cui saranno realizzate le iniziative di cui
all'articolo 1.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.