XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3693
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a
GPL e a trazione elettrica).
1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato
a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia
alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500
euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno
sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo
spetta per gli acquisti effettuati tra il 1^ gennaio 2004 e il
30 giugno 2005 relativi a contratti di locazione finanziaria o
di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente
nello stesso periodo a condizione che:
a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un
autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54,
comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), non
immatricolato in precedenza;
b) al momento dell'acquisto sia consegnato al
venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo codice della
strada), non conforme alla normativa comunitaria
sull'inquinamento, in particolare alla direttiva 91/441/CEE
del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni,
intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo
oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data
di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del
veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo
nuovo o a uno dei familiari conviventi;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla
rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al
contributo statale di 2.500 euro.
2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il
veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o
tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione
al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non
possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle
case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione,
anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della
messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo
nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e
recuperano detto importo quale credito di imposta in
compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui
redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in
cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico
l'originale del certificato di proprietà e per i
successivi.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese
costruttrici o importatrici conservano la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal
venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto;
b) copia del libretto e della carta di
circolazione e del foglio complementare o del certificato di
proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto
cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di
circolazione e del foglio complementare;
c) copia della domanda di cancellazione per
demolizione del veicolo usato e
originale del certificato di proprietà rilasciato dal
Pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso
previsto dal comma 1, lettera b).
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 32,5 milioni di euro per l'anno 2004, e
16,25 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
(Agevolazioni all'indotto dell'industria
automobilistica in crisi).
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono
sostituite dalle seguenti: "è fissato in 2,5 milioni di euro
per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso
dell'anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è
relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi
all'industria automobilistica italiana".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi).
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di
essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili
registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e
all'articolo 2810, comma secondo, per la parte relativa agli
autoveicoli, e comma terzo, del codice civile. Ai predetti
beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812
del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.
2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o
estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di
garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro
conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono
soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a
registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, a
fini di sola notizia, secondo le modalità di cui al comma 6
del presente articolo.
3. Il Pubblico registro automobilistico di cui al regio
decreto-legge 15 marzo 1927 n. 436, convertito dalla legge 19
febbraio 1928, n. 510 e successive modificazioni, e di cui al
regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive
modificazioni, è soppresso.
4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già
utilizzato per il funzionamento del Pubblico registro
automobilistico, che conserva il rapporto di impiego, si
applicano le procedure di cui agli articoli 30 e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
5. Agli atti di cui al comma 2 del presente articolo
continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
6. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dell'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, da emanare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono dettate le
disposizioni per la disciplina del procedimento di
immatricolazione, di annotazione e di registrazione del
contenuto degli atti di cui al comma 2, di perdita del
possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la
sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di
circolazione e per il trasferimento di residenza
dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi
regolamenti sono altresì disciplinati i tempi e le modalità
del trasferimento dei dati dal pubblico registro
automobilistico all'Archivio nazionale dei veicoli e le altre
norme transitorie eventualmente necessarie.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro
a 1.200 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il
proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con
facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato
dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e successive modificazioni.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato a una
motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano
riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del
rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 60 euro a 250 euro.
9. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per
autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200
euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle targhe, ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e successive modificazioni.
10. Chiunque abbandona il proprio veicolo e non rispetta
l'obbligo di conferimento ad uno dei centri di raccolta
autorizzati conseguente alla cessazione dalla circolazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione sono
soggetti i gestori dei centri di raccolta e di vendita degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienano, smontano o
distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la
targa e la carta di circolazione al competente ufficio,
qualora non vi abbiano provveduto i titolari.
11. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 che
omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste
al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro. La predetta
sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia
effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine
stabilito con i regolamenti di cui al comma 6.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla rubrica della sezione I del capo III del
titolo I del libro VI le parole: "e agli autoveicoli" sono
soppresse;
2) il numero 3) dell'articolo 2683 è abrogato;
3) al primo comma dell'articolo 2695, le parole: "e
dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli" sono
soppresse;
4) all'articolo 2810, al secondo comma, le parole: ",
gli aeromobili e gli autoveicoli" sono sostituite dalle
seguenti: "e gli aeromobili" e il terzo comma è abrogato;
b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ad eccezione
dell'articolo 29, e successive modificazioni, è abrogato;
c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e
successive modificazioni, è abrogato;
d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187,
è abrogato;
e) al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, è
soppresso;
2) l'articolo 93 è abrogato, ad eccezione del comma
11; al medesimo comma 11, le parole: ", oltre i dati di cui al
comma 4," sono soppresse e la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Immatricolazione dei veicoli della polizia
stradale";
3) gli articoli 94, 95 e 103 sono abrogati;
4) l'articolo 101, ad eccezione del comma 1, è
abrogato, e la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Produzione e distribuzione delle targhe";
f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, sono abrogati.
13. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 3, valutate in 55 milioni di euro per l'anno 2003 e in
120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Estensione della cassa integrazione guadagni ordinaria a
tutte le imprese dell'indotto automobilistico).
1. I commi 9 e 10 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:
"9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese, con un
numero di dipendenti anche inferiore a quindici, che svolgono,
nel settore industriale, attività produttiva di fornitura o
sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, nonché
alle imprese che operino nel settore del commercio e dei
servizi, a favore di imprese operanti nel settore
automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione
salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può
essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la
durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in
un triennio.
10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del
computo dei periodi massimi di godimento del trattamento
ordinario di integrazione salariale, una settimana si
considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata
almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo
ai lavoratori occupati nell'unità produttiva, nell'attività
commerciale o nei servizi. Le riduzioni di ammontare inferiore
si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi
massimi".
2. Il comma 12 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
"12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è
autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2003 e
di 116,5 milioni di euro per l'anno 2004 a valere sulle
risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il cui
ammontare è rideterminato con un incremento di 6 milioni di
euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004.
Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2003 e
a 9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 5.
(Esenzione dalla tassa automobilistica
per gli autoveicoli usati).
1. Non è dovuta la tassa automobilistica per gli anni 2003
e 2004, negli atti di acquisto da parte delle imprese
esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di
potenza non superiore a 85 Kilowatt, conformi alla direttiva
94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo
1994, recante misure contro l'inquinamento, effettuate dal 30
giugno 2003 ed entro il 31 dicembre 2004, a condizione che al
momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un
autoveicolo non conforme alla citata direttiva 91/441/CEE, e
successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto
intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o a uno dei
familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di
locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al
soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei
familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere
garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita a
specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo
80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo
codice della strada), e successive modificazioni, salvo che si
tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno
di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione
negli ultimi dodici mesi.
2. Entro quindici giorni dalla data di consegna
dell'autoveicolo conforme alle direttive comunitarie di cui al
comma 1, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo
di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal
locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di
cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di
provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di
cancellazione per demolizione al Pubblico registro
automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario
rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta
consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso,
tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
3. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato,
da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e delle regioni, nominato con apposito decreto
interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli
enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, delle minori entrate
derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2. Le minori entrate
risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti
enti con cadenza mensile. Detti rimborsi, versati direttamente
presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle
disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati tra le
entrate tributarie dei rispettivi bilanci. I trasferimenti
aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per
effetto di altre disposizioni di legge.
4. Ai fini del presente articolo si intendono per
autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 38,5 milioni di euro per l'anno 2003 e
in 77 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale". dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
(Soppressione dell'imposta provinciale di trascrizione per
autoveicoli usati).
1. L'imposta provinciale di trascrizione, di cui
all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, è soppressa in misura pari al
50 per cento per l'anno 2003, in misura pari al 50 per cento
per l'anno 2004 e in misura pari al 100 per cento per l'anno
2005 negli atti di acquisto da parte delle imprese esercenti
attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non
superiore a 85 Kilowatt, conformi alla citata direttiva
94/12/CE effettuati dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Fino al 31 dicembre 2005, l'Automobil Club d'Italia,
entro il giorno 5 di ogni mese, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze l'ammontare delle minori entrate
relative alla riscossione dell'imposta provinciale di
trascrizione per ogni provincia, comprensivo delle aliquote
eventualmente applicate dalle province stesse. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi
dieci giorni a riversare il corrispondente importo
direttamente presso le tesorerie delle singole province, in
deroga alle norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del
rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, tali versamenti sono contabilizzati dalle
province tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in 39,5 milioni di euro per l'anno 2003, in 79
milioni di euro per l'anno 2004 e in 158 milioni di euro per
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.