XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3684
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 49 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Anche al fine di cui al primo comma, la legge assicura il
pluralismo dell'informazione, vieta le posizioni dominanti nel
sistema delle comunicazioni di massa, stabilisce per i partiti
e per i movimenti politici eque condizioni di accesso ai mezzi
di informazione, tutela il diritto dei cittadini ad una
informazione politica libera e completa".
Art. 2.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione
è inserito il seguente:
"La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire
l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi
accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi
generali che il pubblico ufficiale deve tutelare. In ogni
caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono eleggibili
a cariche elettive coloro che detengono la proprietà o hanno
il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di
massa diffusi nell'area territoriale interessata".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 58-bis. La legge disciplina le forme del
finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la
trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali.
Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra
partiti e agli altri soggetti presentatori
di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al
sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La
legge disciplina altresì le modalità e i termini della
presentazione e della pubblicazione del programma elettorale e
del nome del candidato proposto per la Presidenza del
Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di
candidati alle elezioni politiche".
Art. 4.
1. Il primo comma dell'articolo 63 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il Presidente è eletto
con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L'Ufficio
di presidenza e eletto in modo da garantire la rappresentanza
di tutti i gruppi parlamentari".
Art. 5.
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento
con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque
non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di
riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in
seduta comune non sono valide se non è presente almeno un
terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti, obbligo di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali
il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo
ministro o dal Ministro competente.
I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i
poteri del Governo e della maggioranza e quelli
dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei
lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo
ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli
articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di
opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella
organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.
I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, le
Giunte o gli organismi interni ai quali sono attribuiti
compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia:
la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari
designati dai gruppi di opposizione".
Art. 6.
1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Contro la decisione è ammesso il ricorso
alla Corte costituzionale nei modi e nei termini previsti
dalla legge".
Art. 7.
1. Al primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al Governo e ai
membri del Parlamento appartiene altresì il potere di
sottoporre al voto delle Camere emendamenti ai disegni di
legge".
Art. 8.
1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura
dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è
sottoposto
all'esame di una Commissione formata da un uguale numero di
deputati e di senatori, composta in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede,
nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato,
sul quale decidono definitivamente le due Camere, con
procedimento abbreviato disciplinato dai rispettivi
regolamenti".
Art. 9.
1. All'articolo 74 della Costituzione, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza
assoluta dei loro componenti, questa deve essere
promulgata".
Art. 10.
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: "cinquecentomila" è
sostituita dalla seguente: "settecentomila"
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi purchè
non inferiore ad un quarto degli aventi diritto".
Art. 11.
1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Gli schemi dei decreti legislativi predisposti dal
Governo sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti. Un quinto dei componenti ciascuna
Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato
dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai
pareri parlamentari, salvo motivato dissenso".
Art. 12.
1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"I decreti devono contenere esclusivamente misure di
immediata applicazione e il loro contenuto deve essere
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono
conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le
quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e
di approvazione da parte delle Camere, ripristinare
l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale, reiterare le disposizioni di decreti non
convertiti in legge".
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 81-bis.- Per l'indirizzo e il controllo sulle
attività riguardanti le politiche dell'Unione europea e per
vigilare sull'osservanza del principio di sussidiarietà, è
istituita una Commissione composta da deputati e da senatori,
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari".
Art. 14.
1. Al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una Commissione di
inchiesta è comunque istituita se la proposta è sottoscritta
da un quarto dei componenti la Camera".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 82-bis.- Le Commissioni parlamentari, su
richiesta di almeno un quarto dei loro componenti, deliberano
indagini conoscitive sulle attività e sul funzionamento
dell'amministrazione e su ogni altra questione di pubblico
interesse.
Al fine di cui al primo comma le Commissioni parlamentari
possono avvalersi delle strutture dello Stato. Le
amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alle
Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti da esse
richiesti".
Art. 16.
1. Al terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti
espressi".
Art. 17.
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 88. - Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei
ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo
scioglimento delle Camere, o anche di una sola di esse. Il
Presidente della Repubblica decide con proprio decreto,
sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei
gruppi parlamentari".
Art. 18.
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal
Primo ministro e dai Ministri, che insieme costituiscono il
Consiglio dei ministri. Il Primo ministro è il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni
legislatura, nomina il Primo ministro, sulla base dei
risultati delle elezioni politiche.
Il Primo ministro nomina e revoca i Ministri, i
viceministri e i sottosegretari di Stato. Ai componenti il
Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla
legge per i membri delle Camere.
La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri
del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire
l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche
ponendo, a tale fine, limiti al diritto di proprietà, di
impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del
Governo".
Art. 19.
1. Al primo comma dell'articolo 93 della Costituzione le
parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Primo ministro".
Art. 20.
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94. - Il Primo ministro deve avere la fiducia delle
Camere. A tale fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra
alle Camere il programma del Governo. Il Parlamento in seduta
comune vota la fiducia per appello nominale.
La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve
contenere l'indicazione del nome di un candidato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, e deve essere
sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica. Essa è discussa e
votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune,
non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua
presentazione.
Se essa ottiene il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune, il
Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere
e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, provvede, nei
dieci giorni successivi, alla nomina del nuovo Primo ministro
ovvero allo scioglimento anticipato delle Camere, ove ritenga
che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli
orientamenti politici del corpo elettorale.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una
proposta del Governo
non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non ha
posto su di essa la questione di fiducia".
Art. 21.
1. Il primo comma dell'articolo 95 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile. Mantiene l'unità dell'indirizzo politico
ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei
Ministri. Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei
ministri atti di competenza di singoli Ministri e proporre,
nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi
deliberati".
Art. 22.
1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 98-bis.- Per lo svolgimento di funzioni non
soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento con
legge può istituire Autorità indipendenti, disciplinandone le
prerogative e i poteri. La legge istitutiva ne garantisce
l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti
ai loro componenti.
I componenti le Autorità indipendenti sono designati, di
comune intesa, dai Presidenti delle Camere. In alternativa, la
legge può prevedere che essi siano designati pariteticamente
dalla maggioranza e dall' opposizione parlamentare.
Le Autorità indipendenti riferiscono alla Camere sui
risultati dell'attività svolta".
Art. 23.
1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi
e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;
sui ricorsi presentati da almeno un quarto dei
componenti le Camere sulla legittimità costituzionale di leggi
ed atti aventi forza di legge, per violazione delle
disposizioni costituzionali relative al procedimento
legislativo o ai limiti imposti all'esercizio di poteri
legislativi da parte del Governo, entro i sessanta giorni
successivi alla data di entrata in vigore degli atti
medesimi;
sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e
su quelli tra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione;
sulle questioni relative alla incompatibilità dei membri
del Governo e sui ricorsi contro le decisioni delle Camere in
ordine ai titoli di ammissione dei propri membri e alle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".
Art. 24.
1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera" sono sostituite
dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei voti espressi
da ciascuna Camera";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se la legge di revisione costituzionale modifica o
abroga disposizioni comprese in più di un articolo della
Costituzione, sono sottoposte a referendum,
distintamente, le disposizioni modificative delle
disposizioni comprese in ciascun titolo o sezione. La Corte
costituzionale può disporre che siano sottoposte a
referendum separatamente anche disposizioni ricomprese
nello stesso titolo, sezione o articolo, se concernono
questioni o istituti non omogenei e se ciò giova alla
chiarezza della decisione".
Art. 25.
1. Dopo la XVII disposizione transitoria e finale della
Costituzione è inserita la seguente:
"XVII-bis.- Dalla data di insediamento del nuovo
Senato della Repubblica, come riformato in correlazione con la
trasformazione in senso federale della forma dello Stato, la
fiducia e la sfiducia al Governo sono espresse dalla sola
Camera dei deputati, e le disposizioni sul procedimento
legislativo sono adeguate alla nuova ripartizione delle
competenze tra la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica".