XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3682




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni della presente legge disciplinano lo stato giuridico dei professionisti dipendenti degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato, nonché l'esercizio delle rispettive attività professionali per le quali sono richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione agli albi professionali.
        2. Sono avvocati pubblici i professionisti appartenenti all'ordine forense che, in deroga al principio di incompatibilità, disciplinato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, svolgono per contratto di lavoro attività di patrocinio e di consulenza legale a favore degli enti di cui al comma 1. Essi rispondono del mandato ricevuto dal legale rappresentante dell'ente nel rispetto del principio di autonomia professionale e sono soggetti al codice deontologico dell'avvocatura. Per gli aspetti disciplinari rispondono al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale sono iscritti.
        3. Il ruolo unico professionale si articola in due qualifiche professionali in cui sono inquadrati gli iscritti agli albi professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea e gli iscritti agli albi professionali per i quali è richiesto il diploma tecnico di scuola secondaria superiore.


Art. 2.

        1. Il trattamento giuridico ed economico spettante ai professionisti di cui all'articolo 1 non può essere inferiore a quello dei dirigenti, complessivamente considerato anche sotto il profilo delle indennità. Ai professionisti possono essere conferite funzioni dirigenziali senza oneri aggiuntivi. Il rapporto tra i professionisti di cui al citato articolo 1 con i dirigenti si sviluppa nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia, anche sul piano della gestione finanziaria e tecnica. Le competenze e gli onorari da attribuire agli avvocati di cui al medesimo articolo 1 non possono essere inferiori ai minimi della tariffa professionale forense, in caso di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.
        2. Il trattamento economico di base e accessorio del personale munito del solo diploma tecnico di scuola secondaria superiore è definito in una separata area di contrattazione.
        3. E' istituito, a carico delle amministrazioni o degli enti di appartenenza, un fondo, ripartito in misura proporzionale, per gli incarichi svolti, da attribuire ai professionisti laureati e ai professionisti diplomati di cui all'articolo 1.


Art. 3.

        1. I professionisti di cui all'articolo 1 costituiscono un'area contrattuale autonoma in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La legittimazione sindacale, anche ai fini negoziali, è conferita all'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale.


Art. 4.

        1. Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie strutture professionali, le singole amministrazioni e gli enti pubblici devono garantire la dotazione di idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo e all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonché del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime.
        2. Ai fini della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, le singole amministrazioni e gli enti pubblici promuovono e favoriscono l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale nonché la loro partecipazione a convegni di studio, a corsi e ad attività scientifiche, nonché a visite di specializzazione.
        3. Le amministrazioni e gli enti pubblici stipulano a favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale, relativamente alle attività professionali da essi svolte, apposite polizze assicurative di responsabilità civile professionale per i rischi e i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza. Il pagamento del premio è posto a carico delle amministrazioni medesime.
        4. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle attività professionali loro affidate, le amministrazioni o gli enti pubblici di appartenenza assumono a proprio carico ogni onere relativo alla difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale perito di comune gradimento.


Art. 5.

        1. Gli incarichi professionali di docenza, limitati ai singoli corsi organizzati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, anche in comune con altre amministrazioni o enti, sono conferiti a professionisti dipendenti ed esterni e a docenti, esperti nelle discipline del corso, dal competente organo dell'amministrazione promotrice che, in accordo con le amministrazioni o con gli enti interessati, determina anche i relativi compensi e spese, da ripartire proporzionalmente al numero dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale iscritti al corso.


Art. 6.

        1. L'accesso alle qualifiche professionali del ruolo unico professionale avviene per concorso pubblico indetto dalle singole amministrazioni o dai singoli enti pubblici, ovvero per corso-concorso mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della pratica professionale, alle quali sono ammessi gli iscritti ai relativi albi professionali indicati nei bandi di concorso, in possesso dei titoli di studio richiesti e degli eventuali titoli di specializzazione.
        2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico professionale il personale svolgente negli enti e nelle amministrazioni di cui all'articolo 1 funzioni per la cui attività è necessaria l'iscrizione agli albi speciali.


Art. 7.

        1. Per i professionisti di cui all'articolo 1 è previsto il ricorso alla mobilità tra le amministrazioni dello Stato e tra gli enti locali.
        2. All'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai professionisti laureati degli enti locali per i quali, ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale, sono richieste l'abilitazione e l'iscrizione agli appositi albi professionali".



Frontespizio Relazione