XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3682
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano lo
stato giuridico dei professionisti dipendenti degli enti
locali e delle amministrazioni dello Stato, nonché l'esercizio
delle rispettive attività professionali per le quali sono
richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e
l'iscrizione agli albi professionali.
2. Sono avvocati pubblici i professionisti appartenenti
all'ordine forense che, in deroga al principio di
incompatibilità, disciplinato dall'articolo 3 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni, svolgono per contratto di lavoro
attività di patrocinio e di consulenza legale a favore degli
enti di cui al comma 1. Essi rispondono del mandato ricevuto
dal legale rappresentante dell'ente nel rispetto del principio
di autonomia professionale e sono soggetti al codice
deontologico dell'avvocatura. Per gli aspetti disciplinari
rispondono al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il
quale sono iscritti.
3. Il ruolo unico professionale si articola in due
qualifiche professionali in cui sono inquadrati gli iscritti
agli albi professionali per i quali è richiesto il diploma di
laurea e gli iscritti agli albi professionali per i quali è
richiesto il diploma tecnico di scuola secondaria
superiore.
Art. 2.
1. Il trattamento giuridico ed economico spettante ai
professionisti di cui all'articolo 1 non può essere inferiore
a quello dei dirigenti, complessivamente considerato anche
sotto il profilo delle indennità. Ai professionisti possono
essere conferite funzioni dirigenziali senza oneri aggiuntivi.
Il rapporto tra i professionisti di cui al citato articolo 1
con i dirigenti si sviluppa nel rigoroso rispetto degli ambiti
di autonomia, anche sul piano della gestione finanziaria e
tecnica. Le competenze e gli onorari da attribuire agli
avvocati di cui al medesimo articolo 1 non possono essere
inferiori ai minimi della tariffa professionale forense, in
caso di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.
2. Il trattamento economico di base e accessorio del
personale munito del solo diploma tecnico di scuola secondaria
superiore è definito in una separata area di
contrattazione.
3. E' istituito, a carico delle amministrazioni o degli
enti di appartenenza, un fondo, ripartito in misura
proporzionale, per gli incarichi svolti, da attribuire ai
professionisti laureati e ai professionisti diplomati di cui
all'articolo 1.
Art. 3.
1. I professionisti di cui all'articolo 1 costituiscono
un'area contrattuale autonoma in deroga ai limiti di cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. La legittimazione sindacale, anche ai fini
negoziali, è conferita all'associazione di categoria
maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
Art. 4.
1. Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie
strutture professionali, le singole amministrazioni e gli enti
pubblici devono garantire la dotazione di idonei mezzi
strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo e
all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca
e di applicazione, nonché del necessario personale
amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente
dalle strutture professionali medesime.
2. Ai fini della migliore qualificazione dei
professionisti dipendenti, le singole amministrazioni e gli
enti pubblici promuovono e favoriscono l'aggiornamento
permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale
nonché la loro partecipazione a convegni di studio, a corsi e
ad attività scientifiche, nonché a visite di
specializzazione.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici stipulano a
favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico
professionale, relativamente alle attività professionali da
essi svolte, apposite polizze assicurative di responsabilità
civile professionale per i rischi e i danni derivanti dallo
svolgimento delle attività professionali di propria
competenza. Il pagamento del premio è posto a carico delle
amministrazioni medesime.
4. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano
sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi
all'esercizio delle attività professionali loro affidate, le
amministrazioni o gli enti pubblici di appartenenza assumono a
proprio carico ogni onere relativo alla difesa sin
dall'apertura del procedimento, facendo assistere il
dipendente da un legale e da un eventuale perito di comune
gradimento.
Art. 5.
1. Gli incarichi professionali di docenza, limitati ai
singoli corsi organizzati dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, anche in comune con altre amministrazioni o
enti, sono conferiti a professionisti dipendenti ed esterni e
a docenti, esperti nelle discipline del corso, dal competente
organo dell'amministrazione promotrice che, in accordo con le
amministrazioni o con gli enti interessati, determina anche i
relativi compensi e spese, da ripartire proporzionalmente al
numero dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico
professionale iscritti al corso.
Art. 6.
1. L'accesso alle qualifiche professionali del ruolo unico
professionale avviene per concorso pubblico indetto dalle
singole amministrazioni o dai singoli enti pubblici, ovvero
per corso-concorso mediante lo svolgimento di prove volte
all'accertamento della pratica professionale, alle quali sono
ammessi gli iscritti ai relativi albi professionali indicati
nei bandi di concorso, in possesso dei titoli di studio
richiesti e degli eventuali titoli di specializzazione.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è
inquadrato nel ruolo unico professionale il personale
svolgente negli enti e nelle amministrazioni di cui
all'articolo 1 funzioni per la cui attività è necessaria
l'iscrizione agli albi speciali.
Art. 7.
1. Per i professionisti di cui all'articolo 1 è previsto
il ricorso alla mobilità tra le amministrazioni dello Stato e
tra gli enti locali.
2. All'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
dopo le parole: "dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai professionisti
laureati degli enti locali per i quali, ai fini dell'esercizio
della relativa attività professionale, sono richieste
l'abilitazione e l'iscrizione agli appositi albi
professionali".