XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3671
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:
"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il
ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio
tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura
dirigenziale, mediante il titolare della posizione
organizzativa in cui è collocato detto ufficio".
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituita
dalla seguente:
"e) l'ingiunzione di pagamento prevista
dall'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, se relativa a pretese di natura
tributaria".