XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3671




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

        "3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

        2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituita dalla seguente:

        "e) l'ingiunzione di pagamento prevista dall'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se relativa a pretese di natura tributaria".



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