XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3670




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Elenco funzionale
delle isole minori italiane).

        1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
        2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tale fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito, senza ulteriori oneri per lo Stato. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili
indicati al medesimo comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete INTERNET.
        3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolane e di arcipelago di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

                a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;
                b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile;

                c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:

                1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;

                2) servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e servizi di navigazione, assistiti da reti satellitari;

                3) produzioni energetiche rinnovabili;

                4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti;

                5) rifornimento idrico anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

                d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

                e) misure specifiche per la piena accessibilità delle isole da parte dei disabili e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

                f) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

                1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi ticket di ingresso;
                2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi e aerei da e per le isole minori, a favore dei residenti, e, per i turisti, nelle stagioni diverse da quella estiva.

        4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolane, previsti dal comma 3, l'elenco è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle amministrazioni centrali dello Stato, alle agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.


Art. 2.

(Comitato paritetico istituzionale
delle isole minori italiane).


        1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
        2. Il Comitato è composto:

                a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;

                b) dai responsabili del Dipartimento della protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;

                c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive designato dai rispettivi Ministri;

                d) da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche e private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.
        4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

                a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

                b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

                c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

                d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

        5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali è rinnovato. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
        6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato previa intesa con il Ministero dell'interno.

Art. 3.

(Intese di programma
per lo sviluppo sostenibile).

        1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle isole minori, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.
        2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della citata legge n. 662 del 1996, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.
        3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolane o di arcipelago, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.


Art. 4.

(Itinerari turistici locali).

        1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche, territoriali esistenti fra i comuni delle isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, e allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all' attivazione di itinerari turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.
        2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistico-culturali di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

                a) predisposizione di un memorandum di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

                b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;

                c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

                d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).


Art. 5.

(Presìdi di protezione civile).

        1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, e successive modificazioni, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito, senza ulteriori oneri per lo Stato, un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.
        2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.
        3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.


Art. 6.

(Relazioni annuali).

        1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui all'allegato A, annesso alla presente legge, ovvero le comunità isolane o di arcipelago, curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al presidente della regione territorialmente competente ed al presidente del Comitato.

Art. 7.

(Trasferimento ai comuni di beni già
destinati a funzioni di difesa nazionale).

        1. Al fine di favorire la loro valorizzazione produttiva, commerciale, turistica e culturale, i beni demaniali e patrimoniali già destinati a funzioni di difesa nazionale presenti nel territorio delle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge sono trasferiti, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile dei comuni sul cui territorio i beni stessi insistono, salvo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non sia accertata con decreto del Ministro della difesa la destinazione in atto dei medesimi alle rispettive finalità istituzionali.
        2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, definisce le modalità di trasferimento dei beni di cui al medesimo comma 1.
        3. I beni trasferiti ai sensi del presente articolo restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.


Art. 8.

(Realizzazione di progetti di e-government nelle
isole minori).

        1. Al fine di favorire nelle isole minori l'innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e l'integrazione dei servizi erogati dalle diverse amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la quota del fondo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da destinare alla realizzazione di progetti di e-government nelle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge e sono altresì definite le procedure e le modalità di utilizzo di tale quota.


Art. 9.

(Conferenza per lo sviluppo
delle isole minori del Mediterraneo).

        1. E' indetta la prima Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo, di seguito denominata "Conferenza", per la definizione di una politica di sviluppo in grado di perseguire le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 1 e con lo scopo di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del Bacino del Mediterraneo, nonché di valorizzare pienamente il patrimonio storico, economico e culturale rappresentato da tali comunità, anche ai fini del mantenimento della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.
        2. La data della Conferenza è fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dallo stesso Ministro.
        4. Il comitato organizzatore assume le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza e in particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori e agli inviti da diramare. La designazione dei relatori e la scelta delle personalità da invitare possono riguardare anche i rappresentanti delle isole minori degli altri Stati del Mediterraneo e le autorità di tali Stati. Il comitato organizzatore delibera, altresì, sul regolamento della Conferenza e sull'organizzazione di eventuali riunioni preparatorie.
        5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500.000 euro per il 2003.
        6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Art. 10.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile
delle isole minori).

        1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Fondo per sviluppo sostenibile delle isole minori.
        2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, con particolare attenzione per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili allo scopo del raggiungimento, entro l'anno 2010, di una quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili pari almeno al 40 per cento della domanda minima.
        3. La dotazione del Fondo è fissata in 40 milioni di euro a decorrere dal 2003 e sino al 2022. Il Fondo copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari.
        4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Art. 11.

(Prestiti obbligazionari).

        1. I comuni delle isole minori possono emettere prestiti obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico.
        2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito decreto le tipologie di investimenti finanziabili, i criteri e le procedure, le commissioni di collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.
        3. I prestiti obbligazionari sono collocati alla pari.
        4. I comuni delle isole minori possono accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di mutui nel periodo in cui è sottoscritto il prestito obbligazionario di loro emissione.


Art. 12.

(Marchi di qualità ambientale).

        1. I comuni delle isole minori si avvalgono della consulenza e delle strutture operative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le seguenti finalità:

                a) istituzione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;

                b) accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alla certificazione europea dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione - ISO.



ALLEGATO A
(v. articolo 1)


N. Provincia Isola

1. Novara Isola S. Giulio
2. Verbania Isola Madre
3. Verbania Isola Superiore
4. Verbania Isola Bella
5. Varese Isolino Virginia
6. Como Isola dei cipressi
7. Brescia Isola del Garda
8. Perugia Isola Polvese
9. Perugia Isola Maggiore
10. Venezia Torcello
11. Venezia Burano
12. Venezia S. Francesco del deserto
13. Venezia S. Erasmo
14. Venezia Murano
15. Venezia Le Vignole
16. Venezia S. Michele
17. Venezia S. Giorgio Maggiore
18. Venezia La Giudecca
19. Venezia Lido
20. Venezia S. Servolo
21. Venezia S. Clemente
22. Livorno Gorgona
23. Livorno Capraia
24. Livorno Isola d'Elba
25. Livorno Pianosa
26. Livorno Montecristo
27. Grosseto Isola del Giglio
28. Grosseto Giannutri
29. La Spezia Palmaria
30. Latina Ponza
31. Latina Santo Stefano
32. Latina Zannone
33. Latina Palmarola
34. Latina Ventotene
35. Napoli Capri
36. Napoli Ischia
37. Napoli Procida
N. Provincia Isola

38. Foggia Isola San Domino (Tremiti)
39. Trapani Favignana
40. Trapani Levanzo
41. Trapani Marettino
42. Trapani Pantelleria
43. Palermo Ustica
44. Messina Salina
45. Messina Lipari
46. Messina Stromboli
47. Messina Panarea
48. Messina Filicudi
49. Messina Alicudi
50. Messina Vulcano
51. Agrigento Lampedusa
52. Agrigento Linosa
53. Sassari La Maddalena
54. Sassari Isola di Caprera
55. Sassari Budelli
56. Sassari Asinara
57. Sassari Molara
58. Sassari Razzoli
59. Sassari Santo Stefano
60. Sassari Santa Maria
61. Sassari Spargi
62. Sassari Tavolara
63. Cagliari Carloforte (San Pietro)



Frontespizio Relazione