XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3670
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Elenco funzionale
delle isole minori italiane).
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco
funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati
relativi ai profili geografico, fisico, politico e
amministrativo di ciascuna isola, di cui all'allegato A
annesso alla presente legge.
2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tale fine, di un
ufficio appositamente istituito nel suo ambito, senza
ulteriori oneri per lo Stato. Il predetto ufficio provvede,
anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla
raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei
dati relativi ai profili
indicati al medesimo comma 1 e ne assicura la pubblicità
attraverso la loro immissione sulla rete INTERNET.
3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui
al comma 1, incluse le comunità isolane e di arcipelago di cui
all'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato
come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea.
Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e
sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici
e progettuali attinenti alle seguenti materie:
a) preservazione delle condizioni di base per un
insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento
alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante
l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio e
alla formazione professionale;
b) pianificazione delle operazioni di soccorso in
situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della
protezione civile;
c) promozione della ricerca e della innovazione
tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree
depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia
presso gli enti pubblici che presso le imprese e gli altri
soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e
alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari
esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai
seguenti settori:
1) servizi di telecomunicazione per telemedicina,
telelavoro, teleformazione;
2) servizi di trasporto, di rifornimento di
combustibili e servizi di navigazione, assistiti da reti
satellitari;
3) produzioni energetiche rinnovabili;
4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei
rifiuti;
5) rifornimento idrico anche mediante potabilizzazione
e desalinizzazione;
d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni
culturali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente
sulle aree protette e in materia di beni e attività
culturali;
e) misure specifiche per la piena accessibilità
delle isole da parte dei disabili e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche;
f) promozione e qualificazione dell'offerta
turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura,
della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre
attività produttive, con la possibilità di prevedere:
1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso
dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e
di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire
appositi ticket di ingresso;
2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi e
aerei da e per le isole minori, a favore dei residenti, e, per
i turisti, nelle stagioni diverse da quella estiva.
4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della
programmazione degli interventi in favore delle comunità
isolane, previsti dal comma 3, l'elenco è trasmesso alle
Commissioni parlamentari competenti, alle amministrazioni
centrali dello Stato, alle agenzie istituite ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonché alle regioni e agli enti locali
interessati.
Art. 2.
(Comitato paritetico istituzionale
delle isole minori italiane).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Comitato paritetico istituzionale delle isole
minori italiane, di seguito denominato "Comitato", presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un
sottosegretario di Stato appositamente delegato, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato.
2. Il Comitato è composto:
a) dai sindaci degli enti locali di cui
all'articolo 1;
b) dai responsabili del Dipartimento della
protezione civile, dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;
c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, delle politiche agricole e forestali,
degli affari esteri, della difesa, per i beni e le attività
culturali e delle attività produttive designato dai rispettivi
Ministri;
d) da un rappresentante designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in
qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti degli
enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle
università, pubbliche e private, esistenti nelle regioni nel
cui territorio sono comprese le isole minori, o loro
delegati.
4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto
della presente legge e in particolare rende pareri, propone
indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove
richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle
regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni
relative ai seguenti aspetti della programmazione
dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:
a) strategie rivolte ad uno sviluppo
sostenibile;
b) pianificazione della sicurezza ambientale e
della protezione civile;
c) progetti di sviluppo e di innovazione
tecnologica per le piccole e medie imprese;
d) programmi di dotazione infrastrutturale
attinenti alle telecomunicazioni, allo sviluppo di fonti
energetiche rinnovabili, alla mobilità sostenibile, alla
portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle
risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione
dell'offerta turistica.
5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza
dei quali è rinnovato. Al fine di garantire un'opportuna
diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle
attività svolte dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei
ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori
(ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento
organizzativo e di segreteria per il funzionamento del
Comitato previa intesa con il Ministero dell'interno.
Art. 3.
(Intese di programma
per lo sviluppo sostenibile).
1. Al fine della tutela della specificità storica e
culturale delle isole minori nonché, in considerazione della
loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle
potenzialità economiche e produttive delle isole minori, lo
Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa
istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma
203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, gli strumenti di programmazione
concertata per l'attuazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, della presente legge.
2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma
1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a
livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede
alla definizione di un apposito accordo di programma quadro,
ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della
citata legge n. 662 del 1996, con la partecipazione dell'ANCIM
e mediante le opportune intese con gli enti locali
interessati, per la determinazione di un programma esecutivo
di interventi.
3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve
essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere
aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno
coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede
locale, dai comuni o dalle comunità isolane o di arcipelago,
ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della
gestione.
Art. 4.
(Itinerari turistici locali).
1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali,
storiche, territoriali esistenti fra i comuni delle isole
minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare
tradizionalmente collegati con esse, e allo scopo di
qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa
domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione
di interventi finalizzati all' attivazione di itinerari
turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di
salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della
vita.
2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del
Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite
conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la
partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche
e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire
nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle
intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione
degli itinerari turistico-culturali di cui allo stesso comma
1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) predisposizione di un memorandum di
intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;
b) definizione di un programma pluriennale per la
valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed
ambientali;
c) ricognizione delle risorse finanziarie
disponibili;
d) elaborazione sistematica dei singoli progetti
esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla
lettera b).
Art. 5.
(Presìdi di protezione civile).
1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal
Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, lettera b), della presente legge, ferme
restando le disposizioni generali in materia di protezione
civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, alla legge 3 agosto
1999, n. 265, e successive modificazioni, al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, e sulla base di una preventiva
intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato
anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni,
qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano
condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o
indotte, è istituito, senza ulteriori oneri per lo Stato, un
presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del
comune interessato, che svolge attività di informazione,
prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di
emergenza.
2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le
attività indicate nello stesso comma avvalendosi della
collaborazione del Dipartimento della protezione civile, anche
al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di
volontariato e con altre associazioni private, eventualmente
costituite nel territorio del comune, che intendano prestare
la loro attività nel presidio.
3. Per la gestione del presidio, e con particolare
riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il
sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la
partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici
e privati, operanti nel presidio stesso.
Art. 6.
(Relazioni annuali).
1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui
all'allegato A, annesso alla presente legge, ovvero le
comunità isolane o di arcipelago, curano la redazione di una
relazione annuale sullo stato della comunità da essi
amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente
adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche,
ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al
presidente della regione territorialmente competente ed al
presidente del Comitato.
Art. 7.
(Trasferimento ai comuni di beni già
destinati a funzioni di difesa nazionale).
1. Al fine di favorire la loro valorizzazione produttiva,
commerciale, turistica e culturale, i beni demaniali e
patrimoniali già destinati a funzioni di difesa nazionale
presenti nel territorio delle isole di cui all'allegato A
annesso alla presente legge sono trasferiti, a titolo
gratuito, al patrimonio disponibile dei comuni sul cui
territorio i beni stessi insistono, salvo che, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non sia
accertata con decreto del Ministro della difesa la
destinazione in atto dei medesimi alle rispettive finalità
istituzionali.
2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per i beni e
le attività culturali relativamente agli immobili soggetti a
tutela, e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio relativamente ai beni compresi in aree protette o
di particolare pregio naturalistico, entro due mesi dalla
scadenza del termine di cui al comma 1, definisce le modalità
di trasferimento dei beni di cui al medesimo comma 1.
3. I beni trasferiti ai sensi del presente articolo
restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a
tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e
artistici.
Art. 8.
(Realizzazione di progetti di e-government nelle
isole minori).
1. Al fine di favorire nelle isole minori l'innovazione
dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso l'impiego
di tecnologie informatiche e l'integrazione dei servizi
erogati dalle diverse amministrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la quota del
fondo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 103 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, da destinare alla realizzazione di
progetti di e-government nelle isole di cui all'allegato
A annesso alla presente legge e sono altresì definite le
procedure e le modalità di utilizzo di tale quota.
Art. 9.
(Conferenza per lo sviluppo
delle isole minori del Mediterraneo).
1. E' indetta la prima Conferenza per lo sviluppo delle
isole minori del Mediterraneo, di seguito denominata
"Conferenza", per la definizione di una politica di sviluppo
in grado di perseguire le finalità di cui al comma 3
dell'articolo 1 e con lo scopo di intensificare gli scambi
culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità
isolane del Bacino del Mediterraneo, nonché di valorizzare
pienamente il patrimonio storico, economico e culturale
rappresentato da tali comunità, anche ai fini del mantenimento
della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo
sostenibile nella regione.
2. La data della Conferenza è fissata con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, è istituito un comitato organizzatore della
Conferenza, presieduto dallo stesso Ministro.
4. Il comitato organizzatore assume le iniziative
occorrenti per la realizzazione della Conferenza e in
particolare delibera in ordine ai temi che devono formare
oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori e agli
inviti da diramare. La designazione dei relatori e la scelta
delle personalità da invitare possono riguardare anche i
rappresentanti delle isole minori degli altri Stati del
Mediterraneo e le autorità di tali Stati. Il comitato
organizzatore delibera, altresì, sul regolamento della
Conferenza e sull'organizzazione di eventuali riunioni
preparatorie.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa nel limite massimo di 500.000 euro per il 2003.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 10.
(Fondo per lo sviluppo sostenibile
delle isole minori).
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio il Fondo per sviluppo sostenibile delle
isole minori.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia gli interventi
previsti dall'articolo 1, comma 3, con particolare attenzione
per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili allo scopo
del raggiungimento, entro l'anno 2010, di una quota di
produzione elettrica da fonti rinnovabili pari almeno al 40
per cento della domanda minima.
3. La dotazione del Fondo è fissata in 40 milioni di euro
a decorrere dal 2003 e sino al 2022. Il Fondo copre la quota
del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei
fondi comunitari.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 11.
(Prestiti obbligazionari).
1. I comuni delle isole minori possono emettere prestiti
obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale
e di restauro di beni di valore artistico.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze
definisce con apposito decreto le tipologie di investimenti
finanziabili, i criteri e le procedure, le commissioni di
collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione
sul mercato secondario.
3. I prestiti obbligazionari sono collocati alla pari.
4. I comuni delle isole minori possono accedere alla Cassa
depositi e prestiti per l'accensione di mutui nel periodo in
cui è sottoscritto il prestito obbligazionario di loro
emissione.
Art. 12.
(Marchi di qualità ambientale).
1. I comuni delle isole minori si avvalgono della
consulenza e delle strutture operative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per le seguenti
finalità:
a) istituzione di marchi di certificazione di
qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le
qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle
modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili
con l'ambiente;
b) accesso ai marchi di qualità ambientale già
esistenti, in particolare alla certificazione europea
dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione -
ISO.
ALLEGATO A
(v. articolo 1)
N. Provincia Isola
1. Novara Isola S. Giulio
2. Verbania Isola Madre
3. Verbania Isola Superiore
4. Verbania Isola Bella
5. Varese Isolino Virginia
6. Como Isola dei cipressi
7. Brescia Isola del Garda
8. Perugia Isola Polvese
9. Perugia Isola Maggiore
10. Venezia Torcello
11. Venezia Burano
12. Venezia S. Francesco del deserto
13. Venezia S. Erasmo
14. Venezia Murano
15. Venezia Le Vignole
16. Venezia S. Michele
17. Venezia S. Giorgio Maggiore
18. Venezia La Giudecca
19. Venezia Lido
20. Venezia S. Servolo
21. Venezia S. Clemente
22. Livorno Gorgona
23. Livorno Capraia
24. Livorno Isola d'Elba
25. Livorno Pianosa
26. Livorno Montecristo
27. Grosseto Isola del Giglio
28. Grosseto Giannutri
29. La Spezia Palmaria
30. Latina Ponza
31. Latina Santo Stefano
32. Latina Zannone
33. Latina Palmarola
34. Latina Ventotene
35. Napoli Capri
36. Napoli Ischia
37. Napoli Procida
N. Provincia Isola
38. Foggia Isola San Domino (Tremiti)
39. Trapani Favignana
40. Trapani Levanzo
41. Trapani Marettino
42. Trapani Pantelleria
43. Palermo Ustica
44. Messina Salina
45. Messina Lipari
46. Messina Stromboli
47. Messina Panarea
48. Messina Filicudi
49. Messina Alicudi
50. Messina Vulcano
51. Agrigento Lampedusa
52. Agrigento Linosa
53. Sassari La Maddalena
54. Sassari Isola di Caprera
55. Sassari Budelli
56. Sassari Asinara
57. Sassari Molara
58. Sassari Razzoli
59. Sassari Santo Stefano
60. Sassari Santa Maria
61. Sassari Spargi
62. Sassari Tavolara
63. Cagliari Carloforte (San Pietro)