XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3640




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 50 milioni di euro, finalizzata a favorire e a sostenere l'ammodernamento delle strutture turistiche nazionali.
        2. Il contributo finanziario dello Stato di cui al comma 1 è destinato a favorire la crescita della competitività delle imprese operanti nel settore turistico nazionale, e, in particolare, a perseguire i seguenti obiettivi:

            a) migliorare la qualità delle strutture e dei servizi;

            b) elevare gli standard di qualità delle camere di albergo, delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere, dei villaggi-albergo, dei villaggi turistici, degli alloggi agrituristici, degli affittacamere, delle case e degli appartamenti per vacanze, delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, dei rifugi alpini e delle strutture ricettive in generale;

            c) accrescere l'innovazione tecnologica e la riqualificazione delle strutture di accoglienza dei turisti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;

            d) accelerare il processo di riqualificazione delle imprese turistiche.


Art. 2.

        1. Lo Stato concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, tramite la concessione di un contributo per la spesa sostenuta ai fini dell'ammodernamento degli arredamenti e delle attrezzature delle strutture ricettive presenti sul territorio nazionale adibite a fini turistici.
        2. Alle persone fisiche e giuridiche che, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, acquistano in Italia arredamenti o attrezzature nuove di fabbrica, dismettendo quelli equivalenti acquistati o realizzati da più di venti anni e di cui sono proprietari, è riconosciuto un contributo statale pari al 20 per cento del prezzo pagato al venditore per il loro acquisto, sempre che dal venditore sia praticato uno sconto sul medesimo prezzo almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per la verifica del periodo ventennale fanno fede le relative documentazioni fiscali o, in mancanza, le pertinenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio a cura del proprietario acquirente. L'imposta sul valore aggiunto è applicata sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale e al netto dello sconto del venditore.
        3. La misura massima del contributo concesso dallo Stato non può comunque superare i limiti previsti dalla disciplina degli aiuti de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996.
        4. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni acquistati ai sensi del comma 2 rimborsano al venditore l'importo del contributo statale e lo recuperano come credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui è emessa la fattura di vendita.


Art. 3.

        1. Il contributo statale di cui all'articolo 2 spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e risultanti dal contratto di vendita stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo.
        2. I beni dimessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, devono essere recuperati o smaltiti in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
        3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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