XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3640
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 50 milioni
di euro, finalizzata a favorire e a sostenere l'ammodernamento
delle strutture turistiche nazionali.
2. Il contributo finanziario dello Stato di cui al comma 1
è destinato a favorire la crescita della competitività delle
imprese operanti nel settore turistico nazionale, e, in
particolare, a perseguire i seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità delle strutture e dei
servizi;
b) elevare gli standard di qualità delle
camere di albergo, delle unità abitative delle residenze
turistico-alberghiere, dei villaggi-albergo, dei villaggi
turistici, degli alloggi agrituristici, degli affittacamere,
delle case e degli appartamenti per vacanze, delle case per
ferie, degli ostelli per la gioventù, dei rifugi alpini e
delle strutture ricettive in generale;
c) accrescere l'innovazione tecnologica e la
riqualificazione delle strutture di accoglienza dei turisti,
con particolare riguardo agli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza;
d) accelerare il processo di riqualificazione
delle imprese turistiche.
Art. 2.
1. Lo Stato concorre alla realizzazione degli obiettivi di
cui all'articolo 1, comma 2, tramite la concessione di un
contributo per la spesa sostenuta ai fini dell'ammodernamento
degli arredamenti e delle attrezzature delle strutture
ricettive presenti sul territorio nazionale adibite a fini
turistici.
2. Alle persone fisiche e giuridiche che, in attuazione
degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, acquistano in
Italia arredamenti o attrezzature nuove di fabbrica,
dismettendo quelli equivalenti acquistati o realizzati da più
di venti anni e di cui sono proprietari, è riconosciuto un
contributo statale pari al 20 per cento del prezzo pagato al
venditore per il loro acquisto, sempre che dal venditore sia
praticato uno sconto sul medesimo prezzo almeno pari alla
misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal
venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Per la verifica del periodo ventennale fanno fede le relative
documentazioni fiscali o, in mancanza, le pertinenti
dichiarazioni sostitutive di atto notorio a cura del
proprietario acquirente. L'imposta sul valore aggiunto è
applicata sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del
contributo statale e al netto dello sconto del venditore.
3. La misura massima del contributo concesso dallo Stato
non può comunque superare i limiti previsti dalla disciplina
degli aiuti de minimis prevista dalla comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C 68 del 6 marzo 1996.
4. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni
acquistati ai sensi del comma 2 rimborsano al venditore
l'importo del contributo statale e lo recuperano come credito
d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto
d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute
anche in acconto per l'esercizio in cui è emessa la fattura di
vendita.
Art. 3.
1. Il contributo statale di cui all'articolo 2 spetta per
gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge e risultanti dal contratto di
vendita stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso
periodo.
2. I beni dimessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
devono essere recuperati o smaltiti in conformità a quanto
stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento
di attuazione.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.