XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3637




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle nutrie (Myocastor coypus)".


Art. 2.

        1. Al fine di bloccare l'incontrollata riproduzione delle nutrie, le regioni possono predisporre piani di abbattimento selettivo delle stesse ovvero piani di bonifica con l'impiego di prodotti o mezzi selettivi.
        2. Per l'esecuzione dei piani di cui al comma 1 le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato.
        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei parchi naturali e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con l'ente parco o con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.



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