XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3637
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
alle nutrie (Myocastor coypus)".
Art. 2.
1. Al fine di bloccare l'incontrollata riproduzione delle
nutrie, le regioni possono predisporre piani di abbattimento
selettivo delle stesse ovvero piani di bonifica con l'impiego
di prodotti o mezzi selettivi.
2. Per l'esecuzione dei piani di cui al comma 1 le regioni
possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei parchi naturali e nelle aree protette di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con l'ente
parco o con l'organismo di gestione dell'area naturale
protetta.