XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3628
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha il fine di favorire l'accesso alla
casa di abitazione, in proprietà o in locazione, da parte
delle famiglie con reddito insufficiente all'accesso al
mercato immobiliare. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e
gli altri soggetti competenti svolgono in modo coordinato una
azione volta al conseguimento di tale finalità attraverso
l'ampliamento e il recupero di alloggi con vincolo di
destinazione, ovvero attraverso l'erogazione diretta alle
famiglie di contributi e agevolazioni per l'accesso alla prima
abitazione.
2. Le condizioni per il raggiungimento del livello
essenziale delle prestazioni relative al servizio della casa
sono determinate dalla presente legge ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e
costituiscono obiettivo prioritario ai fini della coesione
delle comunità locali.
3. Ai fini dell'incremento e della riqualificazione del
patrimonio edilizio da destinare alle finalità di cui al comma
1, la presente legge detta, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali in materia
di governo del territorio.
4. L'accesso alla proprietà della prima abitazione è
favorito attraverso misure fiscali e agevolazioni per la
stipula di mutui immobiliari.
5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono
interventi di recupero e di riqualificazione urbana a scopo
abitativo, con particolare riferimento ai centri storici.
6. Ai fini della verifica sull'attuazione della presente
legge, l'Osservatorio della condizione abitativa, di cui
all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, provvede
al monitoraggio permanente della situazione abitativa e del
mercato immobiliare, anche ai fini dell'adeguamento della
disciplina delle locazioni. Il citato Osservatorio, che assume
la denominazione di "Osservatorio della condizione e delle
politiche abitative", presenta annualmente al Parlamento una
relazione recante i risultati dell'attività di monitoraggio
svolta.
Art. 2.
(Princìpi generali).
1. L'intervento pubblico di sostegno alle famiglie per
l'accesso alla casa è fondato sui seguenti princìpi:
a) analisi preventiva e programmazione delle
esigenze abitative, delle condizioni di investimento da parte
degli operatori, degli obiettivi quantitativi e qualitativi,
sul piano locale e regionale;
b) previsione di misure, specifiche e distinte
dall'intervento ordinario, per fronteggiare le emergenze
abitative nelle aree metropolitane e le esigenze primarie
delle fasce sociali meno protette;
c) riserva di fondi statali e regionali destinati
alle finalità di cui all'articolo 1;
d) efficiente utilizzo del patrimonio edilizio
abitativo esistente;
e) integrazione sociale;
f) tutela dei diritti della famiglia;
g) salvaguardia e riqualificazione del tessuto
urbano storico;
h) sfruttamento economico dei suoli in forme
compatibili con l'ambiente.
2. Ai princìpi fondamentali di cui al comma 1 si
uniformano le leggi regionali.
Art. 3.
(Patrimonio residenziale pubblico).
1. Il patrimonio residenziale pubblico, fatto salvo quello
di proprietà dei comuni, è trasferito alle regioni che lo
utilizzano per il conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono trasferiti con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. In seguito al trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le
regioni titolari degli immobili determinano i criteri per la
fissazione e la riscossione, come entrate proprie, dei canoni
di locazione.
4. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui al
comma 3, si applicano i criteri generali fissati dalla
legislazione vigente in materia.
5. Nel caso di interventi di privatizzazione del
patrimonio residenziale pubblico trasferito ai sensi del
presente articolo effettuati dalle regioni, le risorse
derivanti dagli stessi sono vincolate alla realizzazione di
programmi per il conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1.
Art. 4.
(Edilizia residenziale pubblica).
1. Per la gestione, l'incremento e la manutenzione del
patrimonio residenziale pubblico trasferito dallo Stato ai
sensi dell'articolo 3, le regioni finanziano, con legge
annuale di bilancio, interventi nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica, definendo, con propria legge, le
procedure per la programmazione degli interventi.
2. Con legge regionale sono inoltre determinati:
a) le procedure per l'assegnazione e la locazione
degli alloggi;
b) i criteri per la fissazione dei canoni,
assicurando la redditività del patrimonio;
c) i criteri per l'aggiornamento periodico dei
canoni nonché per la verifica e la gestione delle situazioni
di morosità;
d) gli incentivi speciali per il recupero di
immobili fatiscenti e per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
e) le riserve speciali per situazioni di emergenza
abitativa;
f) le disposizioni per la mobilità degli
alloggi;
g) la disciplina della decadenza
dall'assegnazione;
h) le norme per l'effettuazione di periodici
controlli della permanenza dei requisiti per l'accesso
all'alloggio;
i) le norme per la raccolta permanente dei dati
relativi alle variazione del mercato degli acquisti e delle
locazioni nonché agli indici di tensione abitativa.
3. Con legge regionale sono altresì definite le funzioni
attribuite ai comuni, nel rispetto dei princìpi di
sussidiarietà, nonché di efficacia ed efficienza
gestionale.
4. Il limite massimo di reddito annuo imponibile ai fini
dell'assegnazione delle abitazioni, valutato ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e successive modificazioni, è determinato dalle regioni
in una fascia compresa fra 4.000 e 6.500 euro, in funzione
dello scostamento del reddito medio regionale rispetto al
reddito medio nazionale ed eventualmente articolando tale
limite per aree sub-regionali.
5. Il limite di cui al comma 4 è aumentato in misura non
inferiore al 10 per cento per ogni figlio che risulta essere a
carico.
6. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi
da lavoro dipendente, gli stessi, dopo l'incremento del limite
relativo a ogni figlio a carico ai sensi del comma 5, sono
calcolati nella misura del 60 per cento.
Art. 5.
(Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione).
1. L'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, è sostituito dal seguente:
"6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano concorrono al finanziamento degli interventi di cui al
comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci in
misura non inferiore al 10 per cento delle risorse assegnate
nell'anno precedente".
Art. 6.
(Agevolazioni per la casa
e programmi speciali).
1. Le persone e i nuclei familiari il cui reddito
imponibile è superiore a quello massimo previsto dalle leggi
regionali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di cui all'articolo 4, ma inferiore a quello massimo
per l'ammissione alle agevolazioni per la casa, come definito
dal comma 2, possono accedere ai programmi speciali di cui al
presente articolo. Ai programmi sono assegnate risorse
regionali definite con la legge annuale di bilancio.
2. II tetto massimo per l'ammissione alle agevolazioni per
la casa è fissato dalle regioni, in funzione dello scostamento
del reddito medio regionale rispetto al reddito medio
nazionale, nonché della tensione abitativa e del livello dei
canoni di locazione, eventualmente articolando tale limite per
aree sub-regionali.
3. I programmi speciali sono definiti e finanziati dalle
regioni e hanno la finalità di consentire l'accesso agevolato
all'alloggio in proprietà o in locazione. I programmi possono
prevedere:
a) contributi diretti per l'accesso alla locazione
a canone ridotto rispetto ai valori di mercato;
b) contributi per l'acquisto della prima casa in
abitazione;
c) interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente e di realizzazione di nuove abitazioni da concedere
in locazione permanente, in locazione a termine o in
proprietà, assistiti da contributi a imprese o loro consorzi e
a cooperative di abitazione o loro consorzi.
4. I programmi di cui al comma 3 possono essere riservati
a specifiche categorie sociali, comunque entro il tetto
massimo di reddito definito ai sensi del comma 2.
5. I programmi possono prevedere il cofinanziamento dei
comuni.
Art. 7.
(Delega in materia fiscale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo che definisca le tipologie di agevolazioni fiscali
per l'accesso alla prima casa di abitazione in locazione o in
proprietà e per gli interventi di recupero edilizio, con
particolare attenzione per gli interventi finalizzati ad
aumentare l'offerta di immobili per i soggetti economicamente
e socialmente svantaggiati.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fissazione dell'entità delle detrazioni ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per oneri
sostenuti per la costruzione e per l'acquisto di unità
immobiliari;
b) deducibilità dal reddito complessivo del
reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale;
c) fissazione dell'entità delle esenzioni
dall'imposta di registro per trasferimenti di unità
immobiliari;
d) armonizzazione e semplificazione delle imposte
di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e degli altri
tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie
e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di
unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i
poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione
pubblica;
e) introduzione a regime di detrazioni per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio;
f) incremento degli importi delle detrazioni per
canoni di locazione e innalzamento del livello di reddito
complessivo entro il quale le suddette detrazioni sono
fruibili.
Art. 8.
(Riqualificazione urbana).
1. La detrazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
riconosciuta in via permanente ai soggetti privati che
realizzano interventi di recupero edilizio, come indicati
dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, su
immobili destinati ad uso abitativo, commerciale,
professionale o artigianale, purché tali interventi siano
compresi all'interno di:
a) un piano per il recupero del patrimonio
edilizio esistente, ai sensi degli articoli 27 e seguenti
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni;
b) un programma integrato di intervento, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
c) un programma di recupero urbano, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, e successive modificazioni;
d) un programma di riqualificazione urbana, ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7
marzo 1995, e successive modificazioni;
e) un programma di riabilitazione urbana, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 1^ agosto 2002, n. 166.
Art. 9.
(Istituti per l'edilizia popolare).
1. Le regioni procedono alla trasformazione degli istituti
autonomi per le case popolari in enti pubblici economici,
assegnando a tali enti la gestione e la manutenzione dei
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e attribuendone
la titolarità a comuni e a province e la vigilanza alla
regione.
2. Le leggi regionali fissano un minimo di utenza ai fini
della costituzione degli enti ai sensi del comma 1.
3. Le gestioni di cui al comma 1 sono informate a princìpi
di efficienza e di economicità. A tale fine le leggi regionali
prevedono criteri e modalità per la verifica dell'efficienza
delle gestioni.