XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3614




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità ed oggetto).

        1. Lo Stato riconosce l'esercizio dello shatsu come disciplina bio-naturale, finalizzata al sostegno e allo stimolo della vitalità.
        2. Lo shatsu è l'arte che si avvale di tecniche di pressione operate con le mani sul corpo della persona trattata, seguendo i meridiani e i punti della medicina tradizionale cinese, per il riequilibrio energetico e il benessere psico-fisico.


Art. 2.

(Abilitazione all'esercizio della professione).

        1. Sono abilitati all'esercizio dello shatsu i soggetti in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma triennale, rilasciato dagli istituti o dalle associazioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e f), che risultano iscritti ai registri professionali di cui all'articolo 5.


Art. 3.

(Protocolli d'intesa tra Stato e regioni).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previo perfezionamento dell'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto provvede:

            a) ad individuare gli istituti pubblici e le associazioni di categoria abilitati a rilasciare il diploma di cui all'articolo 2;
            b) a definire i programmi dei corsi per il conseguimento del diploma in discipline shatsu;

            c) a fissare il monte minimo di ore di insegnamento che devono essere garantite nei singoli corsi di formazione triennali;

            d) a prevedere, a parità di ore di insegnamento, modalità di organizzazione a tempo parziale dei corsi di formazione;

            e) a definire i criteri per la predisposizione dell'esame finale propedeutico al rilascio del diploma;

            f) a definire i parametri di accreditamento delle associazioni di categoria di recente formazione di cui all'articolo 4, comma 2.


Art. 4.

(Riconoscimento delle associazioni
di categoria).

        1. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), presentano, ai fini dell'abilitazione al rilascio del diploma di cui all'articolo 2, i seguenti documenti:

            a) lo statuto costituente dell'associazione, approvato da almeno dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Lo statuto deve indicare i criteri di selezione dei membri dell'associazione, garantendo l'accettazione esclusivamente di operatori in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nonché le misure sanzionatorie da applicare in caso di comportamenti non conformi alla deontologia professionale;

            b) i registri, tenuti e aggiornati in conformità alla normativa vigente in materia, degli operatori iscritti all'associazione con le relative qualifiche;

            c) il profilo professionale richiesto ai fini dell'iscrizione ai registri di cui alla lettera b), comprendente la formazione richiesta, le norme deontologiche, i criteri di valutazione professionale, l'indicazione delle tecniche terapeutiche consentite.

        2. Le associazioni di categoria di recente formazione, che non sono in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), possono essere autorizzate al rilascio del diploma di cui all'articolo 2 qualora rispettino i parametri di accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), stabiliti ai sensi del medesimo articolo 3.


Art. 5.

(Istituzione dei registri professionali).

        1. Presso gli istituti pubblici e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 4 sono istituiti i registri degli operatori in discipline shatsu di cui all'articolo 2.
        2. Ai registri di cui al presente articolo possono essere iscritti coloro che hanno superato l'esame finale del relativo corso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e).
        3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.


Art. 6.

(Norme transitorie).

        1. All'atto del riconoscimento della propria attività, effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e f), gli istituti pubblici e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 4 provvedono a predisporre i registri di cui all'articolo 5 per l'iscrizione degli specialisti autorizzati all'esercizio dello shatsu.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che hanno conseguito il diploma in massaggi shatsu presso gli istituti pubblici e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 4 possono richiedere l'iscrizione ai rispettivi registri professionali.
        3. Nel caso di corsi sostenuti prima della data di entrata in vigore della presente legge presso un istituto pubblico o un'associazione di categoria che non hanno ottenuto successivamente il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e f), l'interessato può ottenere il diploma di cui all'articolo 2 previa frequenza dell'ultimo anno dei corsi e superamento dell'esame finale presso uno degli istituti pubblici o delle associazioni di categoria riconosciute, a meno che:

            a) abbia già svolto l'attività professionale di massaggiatore shatsu ininterrottamente, per un periodo minimo di tre anni in un Paese membro dell'Unione europea in cui tali attività siano disciplinate per legge;

            b) abbia esercitato in Italia l'attività professionale di massaggiatore shatsu, ininterrottamente per un periodo minimo di tre anni, in conformità alle disposizioni delle associazioni di categoria riconosciute.

        4. Coloro che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti esteri e attestante la qualifica dell'attività professionale di massaggiatore shatsu devono sostenere, ai fini dell'iscrizione ai registri, un esame presso gli istituti pubblici o le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 4, salvo che abbiano già svolto le attività professionali ininterrottamente per un periodo minimo di tre anni in un Paese membro dell'Unione europea in cui tali attività sono riconosciute.



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