XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3614
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed oggetto).
1. Lo Stato riconosce l'esercizio dello shatsu come
disciplina bio-naturale, finalizzata al sostegno e allo
stimolo della vitalità.
2. Lo shatsu è l'arte che si avvale di tecniche di
pressione operate con le mani sul corpo della persona
trattata, seguendo i meridiani e i punti della medicina
tradizionale cinese, per il riequilibrio energetico e il
benessere psico-fisico.
Art. 2.
(Abilitazione all'esercizio della professione).
1. Sono abilitati all'esercizio dello shatsu i
soggetti in possesso del diploma di scuola media superiore e
del diploma triennale, rilasciato dagli istituti o dalle
associazioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettere a) e f), che risultano iscritti ai
registri professionali di cui all'articolo 5.
Art. 3.
(Protocolli d'intesa tra Stato e regioni).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previo perfezionamento dell'intesa nella Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto
provvede:
a) ad individuare gli istituti pubblici e le
associazioni di categoria abilitati a rilasciare il diploma di
cui all'articolo 2;
b) a definire i programmi dei corsi per il
conseguimento del diploma in discipline shatsu;
c) a fissare il monte minimo di ore di
insegnamento che devono essere garantite nei singoli corsi di
formazione triennali;
d) a prevedere, a parità di ore di insegnamento,
modalità di organizzazione a tempo parziale dei corsi di
formazione;
e) a definire i criteri per la predisposizione
dell'esame finale propedeutico al rilascio del diploma;
f) a definire i parametri di accreditamento delle
associazioni di categoria di recente formazione di cui
all'articolo 4, comma 2.
Art. 4.
(Riconoscimento delle associazioni
di categoria).
1. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), presentano, ai fini
dell'abilitazione al rilascio del diploma di cui all'articolo
2, i seguenti documenti:
a) lo statuto costituente dell'associazione,
approvato da almeno dieci anni antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legge. Lo statuto deve indicare i
criteri di selezione dei membri dell'associazione, garantendo
l'accettazione esclusivamente di operatori in possesso di
adeguate e comprovate capacità professionali, nonché le misure
sanzionatorie da applicare in caso di comportamenti non
conformi alla deontologia professionale;
b) i registri, tenuti e aggiornati in conformità
alla normativa vigente in materia, degli operatori iscritti
all'associazione con le relative qualifiche;
c) il profilo professionale richiesto ai fini
dell'iscrizione ai registri di cui alla lettera b),
comprendente la formazione richiesta, le norme deontologiche,
i criteri di valutazione professionale, l'indicazione delle
tecniche terapeutiche consentite.
2. Le associazioni di categoria di recente formazione, che
non sono in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera
a), possono essere autorizzate al rilascio del diploma
di cui all'articolo 2 qualora rispettino i parametri di
accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
f), stabiliti ai sensi del medesimo articolo 3.
Art. 5.
(Istituzione dei registri professionali).
1. Presso gli istituti pubblici e le associazioni di
categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 4 sono istituiti
i registri degli operatori in discipline shatsu di cui
all'articolo 2.
2. Ai registri di cui al presente articolo possono essere
iscritti coloro che hanno superato l'esame finale del relativo
corso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e).
3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo
si applica l'articolo 622 del codice penale.
Art. 6.
(Norme transitorie).
1. All'atto del riconoscimento della propria attività,
effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a)
e f), gli istituti pubblici e le associazioni di
categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 4 provvedono a
predisporre i registri di cui all'articolo 5 per l'iscrizione
degli specialisti autorizzati all'esercizio dello
shatsu.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti che hanno conseguito il diploma in
massaggi shatsu presso gli istituti pubblici e le
associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo
4 possono richiedere l'iscrizione ai rispettivi registri
professionali.
3. Nel caso di corsi sostenuti prima della data di entrata
in vigore della presente legge presso un istituto pubblico o
un'associazione di categoria che non hanno ottenuto
successivamente il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettere a) e f), l'interessato può
ottenere il diploma di cui all'articolo 2 previa frequenza
dell'ultimo anno dei corsi e superamento dell'esame finale
presso uno degli istituti pubblici o delle associazioni di
categoria riconosciute, a meno che:
a) abbia già svolto l'attività professionale di
massaggiatore shatsu ininterrottamente, per un periodo
minimo di tre anni in un Paese membro dell'Unione europea in
cui tali attività siano disciplinate per legge;
b) abbia esercitato in Italia l'attività
professionale di massaggiatore shatsu, ininterrottamente
per un periodo minimo di tre anni, in conformità alle
disposizioni delle associazioni di categoria riconosciute.
4. Coloro che sono in possesso di un titolo di studio
rilasciato da istituti esteri e attestante la qualifica
dell'attività professionale di massaggiatore shatsu
devono sostenere, ai fini dell'iscrizione ai registri, un
esame presso gli istituti pubblici o le associazioni di
categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 4, salvo che
abbiano già svolto le attività professionali ininterrottamente
per un periodo minimo di tre anni in un Paese membro
dell'Unione europea in cui tali attività sono riconosciute.