XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3611
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 39 la parola: "venti"
è sostituita dalla seguente: "dieci";
b) al comma 3 dell'articolo 39 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il sindaco è tenuto a riunire il
consiglio, in un termine non superiore a dieci giorni, quando
lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine
del giorno le questioni richieste";
c) all'articolo 42, comma 2, la lettera m) è
sostituita dalle seguenti:
"m) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende, società partecipate ed istituzioni, nonché verifica
della congruità dei requisiti posseduti dai candidati; gli
statuti possono prevedere forme di partecipazione alle nomine
e alle designazioni di cui alla presente lettera, anche
mediante deliberazioni approvative o su documenti di sfiducia,
che devono comunque essere adottate con maggioranze
qualificate;
m-bis) nomina e revoca dei rappresentanti del
consiglio presso enti, aziende, società partecipate ed
istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
m-ter) revoca del singolo assessore mediante
presentazione di una mozione di sfiducia motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio,
approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati";
d) il comma 2 dell'articolo 43 è sostituito dal
seguente:
"2. Gli statuti conferiscono ai consiglieri comunali
e provinciali adeguati poteri di verifica e di controllo
dell'attività amministrativa e contrattuale posta in essere
dell'ente. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della
provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni di
cui al comma 3 dell'articolo 147 nonché dalle aziende e dagli
enti dipendenti, i documenti, le notizie e le informazioni in
loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
Essi sono tenuti, nei casi previsti dallo statuto, a non
diffondere i documenti ottenuti, nonché al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge";
e) al comma 3 dell'articolo 43 sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Lo statuto deve inoltre prevedere
le sanzioni da applicare con criteri di gradualità, nei casi
di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo, per i
quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta.
Tali sanzioni sono applicate a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di
sindacato ispettivo";
f) il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal
seguente:
"2. Il consiglio comunale o provinciale, con
deliberazione adottata a maggioranza dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni di indagine
sull'attività dell'amministrazione. I poteri ed il
funzionamento delle commissioni sono disciplinati dallo
statuto e dal regolamento consiliare. La loro composizione
deve rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi
consiliari, assicurando per quanto possibile la rappresentanza
dei gruppi minori";
g) il comma 4 dell'articolo 46 è sostituito dal
seguente:
"4. Salvo quanto previsto alla lettera m-ter)
del comma 2 dell'articolo 42, il sindaco e il presidente della
provincia possono revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio";
h) al comma 2 dell'articolo 48 dopo le parole:
"riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività"
sono inserite le seguenti: "in forma analitica, rispondendo
alle osservazioni dei consiglieri; svolge attività propositive
e di impulso nei confronti del consiglio";
i) al comma 8 dell'articolo 50 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Gli statuti devono prevedere
adeguati termini temporali per la verifica della congruità dei
requisiti posseduti dai candidati, ai sensi della lettera
m) del comma 2 dell'articolo 42, decorsi i quali si
procede senz'altro alla nomina";
l) al comma 9 dell'articolo 50 le parole:
"quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"sessanta giorni".
2. I consigli comunali e provinciali adeguano i rispettivi
statuti alle disposizioni della presente legge, entro il
termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge medesima. Decorso tale termine, l'organo di
controllo regionale provvede mediante la nomina di un
commissario ad acta.