XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3611




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 dell'articolo 39 la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

            b) al comma 3 dell'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste";

                c) all'articolo 42, comma 2, la lettera m) è sostituita dalle seguenti:

            "m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, società partecipate ed istituzioni, nonché verifica della congruità dei requisiti posseduti dai candidati; gli statuti possono prevedere forme di partecipazione alle nomine e alle designazioni di cui alla presente lettera, anche mediante deliberazioni approvative o su documenti di sfiducia, che devono comunque essere adottate con maggioranze qualificate;

                m-bis) nomina e revoca dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende, società partecipate ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

                m-ter) revoca del singolo assessore mediante presentazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati";
                d) il comma 2 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

        "2. Gli statuti conferiscono ai consiglieri comunali e provinciali adeguati poteri di verifica e di controllo dell'attività amministrativa e contrattuale posta in essere dell'ente. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni di cui al comma 3 dell'articolo 147 nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, i documenti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, nei casi previsti dallo statuto, a non diffondere i documenti ottenuti, nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge";

                e) al comma 3 dell'articolo 43 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Lo statuto deve inoltre prevedere le sanzioni da applicare con criteri di gradualità, nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo, per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta. Tali sanzioni sono applicate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo";

                f) il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

        "2. Il consiglio comunale o provinciale, con deliberazione adottata a maggioranza dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare. La loro composizione deve rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei gruppi minori";

                g) il comma 4 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

        "4. Salvo quanto previsto alla lettera m-ter) del comma 2 dell'articolo 42, il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio";

                h) al comma 2 dell'articolo 48 dopo le parole: "riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività" sono inserite le seguenti: "in forma analitica, rispondendo alle osservazioni dei consiglieri; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio";

                i) al comma 8 dell'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli statuti devono prevedere adeguati termini temporali per la verifica della congruità dei requisiti posseduti dai candidati, ai sensi della lettera m) del comma 2 dell'articolo 42, decorsi i quali si procede senz'altro alla nomina";

                l) al comma 9 dell'articolo 50 le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

        2. I consigli comunali e provinciali adeguano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Decorso tale termine, l'organo di controllo regionale provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.



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