XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3609




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.


Art. 2.

        1. Al fine di favorire la raccolta della documentazione relativa alle proposte di cui all'articolo 1, lo Stato finanzia le ricerche storiografiche promosse da enti locali, uffici scolastici regionali, istituti storici della Resistenza, finalizzate allo studio e all'approfondimento di episodi della guerra di liberazione.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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