XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3609
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le
proposte di concessione di ricompense al valore militare per
la Resistenza per i comuni e le province possono essere
presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa
documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale
di primo grado per la concessione delle qualifiche di
partigiano e delle decorazioni al valor militare, di cui
all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
Art. 2.
1. Al fine di favorire la raccolta della documentazione
relativa alle proposte di cui all'articolo 1, lo Stato
finanzia le ricerche storiografiche promosse da enti locali,
uffici scolastici regionali, istituti storici della
Resistenza, finalizzate allo studio e all'approfondimento di
episodi della guerra di liberazione.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dal
2003, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.