XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3602




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il patrimonio ambientale, architettonico e artistico delle terre della Lomellina, situate nei comuni di Candia Lomellina, Breme, Sartirana Lomellina, Torre Beretti e Castellaro, Frascarolo, è considerato di interesse nazionale.


Art. 2.

        1. Per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio di cui all'articolo 1, la provincia di Pavia, d'intesa con le competenti soprintendenze e sentita la Commissione per i beni e le attività culturali prevista dall'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce le preposte di intervento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta il piano triennale degli interventi da realizzare, integrato da uno specifico piano finanziario, indicandone strumenti e procedure attuative, e determinando gli interventi di competenza delle diverse amministrazioni.
        2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la medesima procedura di cui al comma 1.


Art. 3.

        1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

Art. 4.

        1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2003, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad effettuare. Al relativo onere, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La regione Lombardia, la provincia di Pavia e i comuni interessati possono integrare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla presente legge al fine di concorrere alla realizzazione del piano di interventi di cui all'articolo 2, anche mediante un accordo di programma con il Ministero per i beni e le attività culturali.



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