XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3602
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il patrimonio ambientale, architettonico e artistico
delle terre della Lomellina, situate nei comuni di Candia
Lomellina, Breme, Sartirana Lomellina, Torre Beretti e
Castellaro, Frascarolo, è considerato di interesse
nazionale.
Art. 2.
1. Per il restauro, la tutela e la conservazione del
patrimonio di cui all'articolo 1, la provincia di Pavia,
d'intesa con le competenti soprintendenze e sentita la
Commissione per i beni e le attività culturali prevista
dall'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, definisce le preposte di intervento. Il Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta il piano
triennale degli interventi da realizzare, integrato da uno
specifico piano finanziario, indicandone strumenti e procedure
attuative, e determinando gli interventi di competenza delle
diverse amministrazioni.
2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si
provvede con la medesima procedura di cui al comma 1.
Art. 3.
1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli
eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere
previste nel piano stesso.
Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzato un
limite di impegno quindicennale di 500 mila euro a decorrere
dall'anno 2003, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i comuni
di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad effettuare. Al
relativo onere, pari a 500 mila euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La regione Lombardia, la provincia di Pavia e i comuni
interessati possono integrare le risorse finanziarie messe a
disposizione dalla presente legge al fine di concorrere alla
realizzazione del piano di interventi di cui all'articolo 2,
anche mediante un accordo di programma con il Ministero per i
beni e le attività culturali.