XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3596




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

NORME SULL'ESTENSIONE
DEI DIRITTI DEI LAVORATORI


Art. l.

(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300).

        1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 18 - (Reintegrazione nel posto di lavoro).- 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni, annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità ai sensi della medesima legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni, e ordina al datore di lavoro imprenditore o non imprenditore di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
            2. Il giudice con la sentenza di cui al comma 1 condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui è stata accertata l'inefficacia o l'invalidità in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento fino quello della sentenza e, comunque, non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali. In caso di mancata effettiva reintegrazione, il lavoratore ha comunque diritto, in forza del rapporto di lavoro, alla corresponsione delle retribuzioni dovutegli per le prestazioni lavorative non richieste o non accettate dal datore di lavoro, salvo il risarcimento di eventuali danni anche non patrimoniali derivanti dalla mancata reintegrazione.
            3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno per il periodo temporale trascorso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione, al prestatore di lavoro è data facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. La facoltà suddetta può essere esercitata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio o, in mancanza dell'invito, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza. Il rapporto di lavoro si estingue ove il lavoratore non riprenda servizio entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'eventuale invito del datore di lavoro.
            4. La sentenza pronunziata in giudizio di cui al comma 1 è provvisoriamente esecutiva.
            5. Nell'ipotesi di licenziamento del lavoratore di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui lo stesso aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevante o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
            6. L'ordinanza di cui al comma 5 può essere impugnata con ricorso immediato al giudice che l'ha pronunziata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto, del codice di procedura civile.
            7. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
            8. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo sull'ordinanza di cui al comma 5 è tenuto anche per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore dei fondi di adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".


Art. 2.

(Abrogazioni).

        1. L'articolo 2, comma 1, e l'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n 108, nonché l'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 3.

(Ambito di non applicazione dell'articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300).

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, il disposto di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, e nei confronti dei lavoratori ultrasessantacinquenni che hanno maturato almeno quaranta anni di anzianità pensionistica.


Art. 4.

(Risarcimento per l'equivalente
della mancata reintegrazione).

        1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che occupa non più di sette dipendenti, compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti a termine, a tempo parziale e con contratto di formazione e lavoro, può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione della sentenza di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, proporre istanza al giudice che ha pronunziato la sentenza richiedendo la sostituzione dell'ordine di reintegrazione con un risarcimento del danno per equivalente.
        2. L'istanza di cui al comma 1 è proposta con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile e l'ordine di reintegrazione cessa di produrre effetti con l'estinzione del rapporto di lavoro dal giorno dell'effettivo pagamento del risarcimento liquidato dal giudice nel dispositivo di sentenza aumentato dell'indennità di mancato preavviso.
        3. L'istanza di cui ai commi 1 e 2 comporta rinunzia alla impugnazione della sentenza che ha annullato il licenziamento e ne ha dichiarato la nullità o l'inefficacia.


Art. 5.

(Quantificazione del risarcimento
per equivalente).

        1. Il giudice adito ai sensi dell'articolo 4 condanna il datore di lavoro al pagamento, in sostituzione della reintegra, di una somma costituente risarcimento attualizzato del danno futuro derivante dalla perdita del posto di lavoro, il cui importo è determinato dal giudice stesso, nel contraddittorio tra le parti, avendo riguardo all'età, al sesso, alla qualifica professionale, al livello di scolarità, alle condizioni del mercato del lavoro locale e ad ogni altra circostanza incidente sulla probabilità e sui tempi di reperimento di una nuova equivalente occupazione, nonché alle conseguenze sulle condizioni personali e familiari del lavoratore. Il risarcimento non può, comunque, essere inferiore all'importo di quindici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.


Art. 6.

(Riduzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per i soggetti passivi che occupano fino a sette prestatori di lavoro, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) progressiva deduzione dei costi relativi al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in ragione del differenziale tra il numero di lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e la previgente soglia di sette prestatori di lavoro;

                b) applicazione della deduzione di cui alla lettera a) per un arco temporale di cinque anni;

                c) per il computo del numero dei prestatori di lavoro si tiene conto anche dei lavoratori assunti con qualunque tipo di contratto di prestazione lavorativa per conto di altri, tenendo conto a tale proposito che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

        2. Nella legge finanziaria annuale sono indicate le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con la riduzione dell'IRAP di cui al comma 1. Con la stessa legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabilite le misure che incidono sulla determinazione quantitativa di quanto dovuto ai fini dell'IRAP e il totale reintegro delle conseguenti minori entrate delle regioni.
        3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, ciascuno dei quali deve essere corredato da relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto.
        4. Gli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti alla riduzione dell'IRAP prevista dal presente articolo sono posti a carico per il 50 per cento dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il 50 per cento dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.


Capo II

NORME SUI CONTRATTI DI LAVORO


Art. 7.

(Modifiche al codice civile).

        1. Gli articoli 2094 e 2095 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

        "Art. 2094. - (Contratto di lavoro alle dipendenze di altri).- Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato, salve le eccezioni previste dalla legge, il prestatore si obbliga, a fronte di retribuzione, a collaborare personalmente e in via continuativa all'impresa o ad altra attività organizzata da un datore di lavoro, assumendo gli obblighi alternativamente previsti dagli articoli 2094-bis e 2094-ter.
        Il contratto di lavoro deve prevedere le mansioni, la categoria o la qualifica e il trattamento economico da attribuire al lavoratore, anche nell'ipotesi di pattuizione intervenuta ai sensi del primo comma.

        Art. 2094-bis.- (Effetti obbligatori).- Salvo sia intervenuta tra le parti la pattuizione di cui all'articolo 2094-ter, il prestatore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative e ad impiegarle nelle mansioni sulla base delle direttive legittimamente stabilite dal datore di lavoro o da suoi rappresentanti.

        Art. 2094-ter.- (Patto derogatorio per collaborazioni e progetti).- Le parti possono prevedere con specifico patto scritto inserito nel contratto di lavoro che la collaborazione continuativa del lavoratore abbia ad oggetto progetti di attività, con o senza previsione di durata, funzionalmente coordinati all'organizzazione datoriale, da realizzare secondo modalità esecutive determinate dallo stesso lavoratore o, comunque, non modificabili senza il suo consenso. Il patto non può essere inserito nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
        In mancanza di forma scritta, o in caso di prestazione di fatto della collaborazione, il contenuto e gli obblighi contrattuali sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 2094-bis.

        Art. 2094-quater.- (Patto successivo).- Il patto può essere stipulato anche successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, ma deve, in tale caso, essere sottoscritto avanti alla direzione provinciale del lavoro, con l'assistenza del sindacato quando il prestatore sia iscritto o gli conferisca mandato.
        Quando sia compiuta o divenuta impossibile la realizzazione del progetto di attività, o le parti decidano consensualmente di porvi termine, il prestatore assume o riassume gli obblighi di cui all'articolo 2094-bis, salva la stipula di nuova pattuizione.
        La disposizione di cui al secondo comma si applica, altresì, quando il patto sia stato inserito originariamente nel contratto, ma la collaborazione non abbia legittima previsione di durata.
        Il prestatore ha inoltre diritto di tornare a prestare opera lavorativa con la modalità di cui all'articolo 2094-bis semplicemente con l'invio al datore di lavoro della richiesta scritta entro centoventi giorni dalla stipula del patto di cui al primo comma del presente articolo.
        Qualora alla scadenza del patto derogatorio di cui all'articolo 2094-ter, rinnovato per un numero di volte superiore a due, e finalizzato allo svolgimento di funzioni corrispondenti a qualifiche o a mansioni di più alto grado, eseguite da lavoratori che prestano la loro opera secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 2094-bis, si verifichi il conseguimento dei progetti di attività d'impresa oggetto del patto stesso, si determina automaticamente in capo al prestatore di lavoro il riconoscimento dei diritti connessi alla qualifica o alla mansione ricoperta.

        Art. 2094-quinquies.- (Disciplina collettiva).- I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono prevedere ulteriori condizioni e modalità di conclusione e di risoluzione anche anticipata del patto di cui all'articolo 2094-ter, nonché il trattamento minimo dovuto al prestatore, ferma l'applicazione nei suoi confronti dell'articolo 36 della Costituzione.
        I datori di lavoro informano semestralmente le rappresentanze sindacali aziendali sul numero e sulle caratteristiche delle collaborazioni oggetto delle pattuizioni di cui all'articolo 2094-ter.

        Art. 2095. - (Categorie dei prestatori di lavoro).- I prestatori di lavoro alle dipendenze di altri si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".


Art. 8.

(Norme applicabili).

        1. Ove sia stato stipulato il patto di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, e per il tempo della sua vigenza, non trovano applicazione al contratto di lavoro le disposizioni di cui agli articoli 2099, 2100, 2101, 2103, 2104, secondo comma, 2106, 2107 e 2108 del medesimo codice, nonché all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
        2. Non trovano, altresì, applicazione le disposizioni legislative in tema di limitazione dell'orario di lavoro, di riduzione di orario e di lavoro a tempo parziale. Resta applicabile ogni altra previsione di legge, e di contratto collettivo riguardante la dignità del lavoratore, la libertà personale, di opinione e di organizzazione sindacale, la sicurezza e la salubrità del lavoro, la tutela economica in caso di impossibilità temporanea della prestazione, la stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ogni altra norma di tutela non esplicitamente derogata. I riferimenti legislativi a misure mensili della retribuzione si intendono riferiti ad una frazione del compenso stabilito per la collaborazione o il progetto, previsti dal patto di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, pari ad un tredicesimo quando si tratti di compenso annuo, e a valori proporzionali e corrispondenti in caso di diversa base di calcolo.


Art. 9.

(Apposizione del termine
al contratto di lavoro).

        1. Al contratto di lavoro alle dipendenze di altri può essere apposto per iscritto, e con specifica descrizione delle causali giustificative, un termine di durata, quando ciò sia richiesto dal carattere stagionale dell'attività lavorativa, dalla necessità di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, dall'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario e occasionale, dall'esecuzione di lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze diverse per specializzazione da quelle normalmente impiegate.
        2. Il termine di durata può essere, altresì, apposto al contratto di lavoro nelle ipotesi previste dai contratti nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi o da leggi speciali per specifici settori produttivi, nonché nel caso in cui sia inserito nel contratto, contemporaneamente alla sua conclusione, il patto previsto dall'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, ove esso abbia a oggetto un progetto di collaborazione per obiettivi o esigenze aziendali di carattere straordinario.
        3. Nell'ultimo caso previsto dal comma 2, tuttavia, il lavoratore ha diritto, a sua domanda, da presentare entro il termine di scadenza, alla continuazione del rapporto di lavoro, con i contenuti e gli obblighi di cui all'articolo 2094-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, ove sussistano possibilità di occupazione nell'organico aziendale e nella qualifica attribuita con il contratto di lavoro.
        4. In tutti i casi di legittima apposizione del termine, è riconosciuto al prestatore di lavoro diritto di precedenza ove siano effettuate, entro un anno dalla scadenza del termine, nuove assunzioni a tempo determinato.
        5. Il contratto di lavoro a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato quando il prestatore di lavoro ha già collaborato, nel quinquennio precedente, per almeno diciotto mesi con lo stesso datore di lavoro. L'eventuale violazione, da parte del datore di lavoro, del diritto di precedenza, di cui al comma 4, non impedisce il perfezionamento del requisito.


Art. 10.

(Ambito di applicazione - Esclusioni).

        1. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione ai rapporti di collaborazione dei presidenti, degli amministratori unici, degli amministratori delegati, dei componenti del consiglio di amministrazione di società, dei componenti del collegio sindacale e revisori ufficiali dei conti, degli amministratori di condominio, nonché ai rapporti tra soggetti con qualità imprenditoriale.


Art. 11.

(Ricongiunzione di periodi contributivi).

        1. Per coloro che svolgono le prestazioni lavorative di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è riconosciuta la ricongiunzione ai fini pensionistici di tutti i periodi contributivi ai sensi della legislazione vigente e, in particolare, delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29, e 5 marzo 1990, n. 45.
        2. Il Governo sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.


Art. 12.

(Norme per i patti derogatori).

        1. I contratti o gli accordi collettivi di cui all'articolo 2094-quinquies del codice civile, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, possono istituire un contributo a carico dei committenti in percentuale al corrispettivo corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del medesimo codice, introdotto dal citato articolo 7, per il finanziamento di interventi a favore dei predetti lavoratori tesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e di riqualificazione professionali e a prevedere specifiche misure previdenziali e sanitarie di carattere integrativo, ovvero di sostegno al reddito per i periodi di assenza di lavoro. Gli interventi di sostegno al reddito per i periodi di interruzione del lavoro attraverso i fondi contrattuali integrativi si aggiungono al trattamento di disoccupazione attualmente in vigore, che è esteso ai lavoratori di cui al citato articolo 2094-ter del codice civile. I contributi sulla base di accordi o di contratti collettivi affluiscono in specifici fondi da istituire su iniziativa delle parti stipulanti i contratti o accordi collettivi nazionali, che ne disciplinano criteri e modalità di funzionamento. Ai suddetti fondi lo Stato partecipa con un contributo pari al 30 per cento del montante contributivo annuo. La vigilanza sui predetti fondi è esercitata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.


Art. 13.

(Trattamenti di malattia e agevolazioni
fiscali per i patti derogatori).

        1. Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il Governo disciplina, con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura per i trattamenti di malattia dei lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 7 della presente legge. I regolamenti sono emanati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) la disciplina deve essere conforme alle disposizioni della normativa in materia di lavoratori dipendenti in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento;

                b) la disciplina deve prevedere che il datore di lavoro sia tenuto all'anticipo del trattamento di malattia ai lavoratori interessati, salvo rivalsa sui versamenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altro istituto previdenziale.

        2. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1968, n. 400, volti a concedere dal 1^ gennaio 2004 ai lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, specifiche agevolazioni fiscali che tengano conto dei particolari oneri sopportati per la formazione, l'aggiornamento e l'acquisto di strumenti di lavoro informatici. I regolamenti sono emanati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) il regime fiscale generale applicabile ai lavoratori di cui al citato articolo 2094-ter del codice civile, è quello previsto dall'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

                b) le agevolazioni consistono in un abbattimento forfettario del 5 per cento dell'imponibile fiscale, escluse le figure indicate all'articolo 10, o, in alternativa, nella deduzione dall'imponibile dei mezzi informatici acquisiti e delle spese per la relativa formazione, entro il limite di 5.000 euro per anno;

                c) è favorita la costituzione, anche con l'intervento finanziario dello Stato, di consorzi fidi a livello regionale per favorire l'accesso al credito dei lavoratori di cui al citato articolo 2094-ter del codice civile, entro il limite massimo di spesa per lo Stato di 20 milioni cli euro annui.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si fa fronte con le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


Art. 14.

(Misure per l'occupazione a favore dei
lavoratori interessati ai patti derogatori).

        1. I lavoratori che hanno stipulato il patto di cui all'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, costituiscono, ove necessario, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge, oggetto prioritario degli interventi a favore dell'impiego e, entro i dodici mesi successivi alla medesima data di entrata in vigore, oggetto prioritario degli interventi a favore del reimpiego, al fine di dare piena attuazione agli obiettivi e agli impegni stabiliti dall'Unione europea e recepiti nel piano nazionale per l'occupazione per tutti i prestatori d'opera.



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