XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3596
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
NORME SULL'ESTENSIONE
DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
Art. l.
(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300).
1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 18 - (Reintegrazione nel posto di lavoro).-
1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n.
604 del 1966, e successive modificazioni, annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato
motivo ovvero ne dichiara la nullità ai sensi della medesima
legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni, e ordina al
datore di lavoro imprenditore o non imprenditore di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
2. Il giudice con la sentenza di cui al comma 1
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito
dal lavoratore per il licenziamento di cui è stata accertata
l'inefficacia o l'invalidità in misura corrispondente alla
retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del
licenziamento fino quello della sentenza e, comunque, non
inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei
corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali. In
caso di mancata effettiva reintegrazione, il lavoratore ha
comunque diritto, in forza del rapporto di lavoro, alla
corresponsione delle retribuzioni dovutegli per le prestazioni
lavorative non richieste o non accettate dal datore di lavoro,
salvo il risarcimento di eventuali danni anche non
patrimoniali derivanti dalla mancata reintegrazione.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del
danno per il periodo temporale trascorso tra il licenziamento
e la sentenza di reintegrazione, al prestatore di lavoro è
data facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a
quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. La
facoltà suddetta può essere esercitata entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito del datore di lavoro a riprendere
servizio o, in mancanza dell'invito, entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza. Il rapporto di
lavoro si estingue ove il lavoratore non riprenda servizio
entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'eventuale
invito del datore di lavoro.
4. La sentenza pronunziata in giudizio di cui al
comma 1 è provvisoriamente esecutiva.
5. Nell'ipotesi di licenziamento del lavoratore di
cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui lo stesso aderisce o conferisce mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevante o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
6. L'ordinanza di cui al comma 5 può essere
impugnata con ricorso immediato al giudice che l'ha
pronunziata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178,
commi terzo, quarto e quinto, del codice di procedura
civile.
7. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza
che decide la causa.
8. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera
alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo
sull'ordinanza di cui al comma 5 è tenuto anche per ogni
giorno di ritardo, al pagamento a favore dei fondi di
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore".
Art. 2.
(Abrogazioni).
1. L'articolo 2, comma 1, e l'articolo 4 della legge 11
maggio 1990, n 108, nonché l'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 3.
(Ambito di non applicazione dell'articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, il disposto di cui all'articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, non trova
applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile
1958, n. 339, e nei confronti dei lavoratori
ultrasessantacinquenni che hanno maturato almeno quaranta anni
di anzianità pensionistica.
Art. 4.
(Risarcimento per l'equivalente
della mancata reintegrazione).
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,
che occupa non più di sette dipendenti, compresi gli
apprendisti ed i lavoratori assunti a termine, a tempo
parziale e con contratto di formazione e lavoro, può, nei
trenta giorni successivi alla comunicazione della sentenza di
condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, proporre
istanza al giudice che ha pronunziato la sentenza richiedendo
la sostituzione dell'ordine di reintegrazione con un
risarcimento del danno per equivalente.
2. L'istanza di cui al comma 1 è proposta con ricorso ai
sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile e
l'ordine di reintegrazione cessa di produrre effetti con
l'estinzione del rapporto di lavoro dal giorno dell'effettivo
pagamento del risarcimento liquidato dal giudice nel
dispositivo di sentenza aumentato dell'indennità di mancato
preavviso.
3. L'istanza di cui ai commi 1 e 2 comporta rinunzia alla
impugnazione della sentenza che ha annullato il licenziamento
e ne ha dichiarato la nullità o l'inefficacia.
Art. 5.
(Quantificazione del risarcimento
per equivalente).
1. Il giudice adito ai sensi dell'articolo 4 condanna il
datore di lavoro al pagamento, in sostituzione della
reintegra, di una somma costituente risarcimento attualizzato
del danno futuro derivante dalla perdita del posto di lavoro,
il cui importo è determinato dal giudice stesso, nel
contraddittorio tra le parti, avendo riguardo all'età, al
sesso, alla qualifica professionale, al livello di scolarità,
alle condizioni del mercato del lavoro locale e ad ogni altra
circostanza incidente sulla probabilità e sui tempi di
reperimento di una nuova equivalente occupazione, nonché alle
conseguenze sulle condizioni personali e familiari del
lavoratore. Il risarcimento non può, comunque, essere
inferiore all'importo di quindici mensilità dell'ultima
retribuzione di fatto.
Art. 6.
(Riduzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per la riduzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, per i soggetti passivi che occupano fino a
sette prestatori di lavoro, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) progressiva deduzione dei costi relativi al
personale assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, in ragione del differenziale tra il numero di
lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge e la previgente soglia di sette prestatori di
lavoro;
b) applicazione della deduzione di cui alla
lettera a) per un arco temporale di cinque anni;
c) per il computo del numero dei prestatori di
lavoro si tiene conto anche dei lavoratori assunti con
qualunque tipo di contratto di prestazione lavorativa per
conto di altri, tenendo conto a tale proposito che il computo
delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto
dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano
il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo
grado in linea diretta e in linea collaterale.
2. Nella legge finanziaria annuale sono indicate le
variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con la
riduzione dell'IRAP di cui al comma 1. Con la stessa legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono stabilite le misure che incidono sulla
determinazione quantitativa di quanto dovuto ai fini dell'IRAP
e il totale reintegro delle conseguenti minori entrate delle
regioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi
del presente articolo, ciascuno dei quali deve essere
corredato da relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario. I pareri sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione degli schemi di decreto.
4. Gli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti
alla riduzione dell'IRAP prevista dal presente articolo sono
posti a carico per il 50 per cento dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il 50
per cento dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Capo II
NORME SUI CONTRATTI DI LAVORO
Art. 7.
(Modifiche al codice civile).
1. Gli articoli 2094 e 2095 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 2094. - (Contratto di lavoro alle dipendenze di
altri).- Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo
indeterminato, salve le eccezioni previste dalla legge, il
prestatore si obbliga, a fronte di retribuzione, a collaborare
personalmente e in via continuativa all'impresa o ad altra
attività organizzata da un datore di lavoro, assumendo gli
obblighi alternativamente previsti dagli articoli
2094-bis e 2094-ter.
Il contratto di lavoro deve prevedere le mansioni, la
categoria o la qualifica e il trattamento economico da
attribuire al lavoratore, anche nell'ipotesi di pattuizione
intervenuta ai sensi del primo comma.
Art. 2094-bis.- (Effetti obbligatori).-
Salvo sia intervenuta tra le parti la pattuizione di cui
all'articolo 2094-ter, il prestatore di lavoro è tenuto
a mettere a disposizione del datore di lavoro le sue energie
lavorative e ad impiegarle nelle mansioni sulla base delle
direttive legittimamente stabilite dal datore di lavoro o da
suoi rappresentanti.
Art. 2094-ter.- (Patto derogatorio per
collaborazioni e progetti).- Le parti possono prevedere
con specifico patto scritto inserito nel contratto di lavoro
che la collaborazione continuativa del lavoratore abbia ad
oggetto progetti di attività, con o senza previsione di
durata, funzionalmente coordinati all'organizzazione
datoriale, da realizzare secondo modalità esecutive
determinate dallo stesso lavoratore o, comunque, non
modificabili senza il suo consenso. Il patto non può essere
inserito nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di
cui all'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
In mancanza di forma scritta, o in caso di prestazione di
fatto della collaborazione, il contenuto e gli obblighi
contrattuali sono regolati dalle disposizioni dell'articolo
2094-bis.
Art. 2094-quater.- (Patto successivo).- Il
patto può essere stipulato anche successivamente alla
sottoscrizione del contratto di lavoro, ma deve, in tale caso,
essere sottoscritto avanti alla direzione provinciale del
lavoro, con l'assistenza del sindacato quando il prestatore
sia iscritto o gli conferisca mandato.
Quando sia compiuta o divenuta impossibile la
realizzazione del progetto di attività, o le parti decidano
consensualmente di porvi termine, il prestatore assume o
riassume gli obblighi di cui all'articolo 2094-bis,
salva la stipula di nuova pattuizione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica,
altresì, quando il patto sia stato inserito originariamente
nel contratto, ma la collaborazione non abbia legittima
previsione di durata.
Il prestatore ha inoltre diritto di tornare a prestare
opera lavorativa con la modalità di cui all'articolo
2094-bis semplicemente con l'invio al datore di lavoro
della richiesta scritta entro centoventi giorni dalla stipula
del patto di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora alla scadenza del patto derogatorio di cui
all'articolo 2094-ter, rinnovato per un numero di volte
superiore a due, e finalizzato allo svolgimento di funzioni
corrispondenti a qualifiche o a mansioni di più alto grado,
eseguite da lavoratori che prestano la loro opera secondo le
modalità ordinarie previste dall'articolo 2094-bis, si
verifichi il conseguimento dei progetti di attività d'impresa
oggetto del patto stesso, si determina automaticamente in capo
al prestatore di lavoro il riconoscimento dei diritti connessi
alla qualifica o alla mansione ricoperta.
Art. 2094-quinquies.- (Disciplina
collettiva).- I contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
possono prevedere ulteriori condizioni e modalità di
conclusione e di risoluzione anche anticipata del patto di cui
all'articolo 2094-ter, nonché il trattamento minimo
dovuto al prestatore, ferma l'applicazione nei suoi confronti
dell'articolo 36 della Costituzione.
I datori di lavoro informano semestralmente le
rappresentanze sindacali aziendali sul numero e sulle
caratteristiche delle collaborazioni oggetto delle pattuizioni
di cui all'articolo 2094-ter.
Art. 2095. - (Categorie dei prestatori di lavoro).-
I prestatori di lavoro alle dipendenze di altri si distinguono
in dirigenti, quadri, impiegati e operai".
Art. 8.
(Norme applicabili).
1. Ove sia stato stipulato il patto di cui all'articolo
2094-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 7
della presente legge, e per il tempo della sua vigenza, non
trovano applicazione al contratto di lavoro le disposizioni di
cui agli articoli 2099, 2100, 2101, 2103, 2104, secondo comma,
2106, 2107 e 2108 del medesimo codice, nonché all'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Non trovano, altresì, applicazione le disposizioni
legislative in tema di limitazione dell'orario di lavoro, di
riduzione di orario e di lavoro a tempo parziale. Resta
applicabile ogni altra previsione di legge, e di contratto
collettivo riguardante la dignità del lavoratore, la libertà
personale, di opinione e di organizzazione sindacale, la
sicurezza e la salubrità del lavoro, la tutela economica in
caso di impossibilità temporanea della prestazione, la
stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ogni
altra norma di tutela non esplicitamente derogata. I
riferimenti legislativi a misure mensili della retribuzione si
intendono riferiti ad una frazione del compenso stabilito per
la collaborazione o il progetto, previsti dal patto di cui
all'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto
dall'articolo 7 della presente legge, pari ad un tredicesimo
quando si tratti di compenso annuo, e a valori proporzionali e
corrispondenti in caso di diversa base di calcolo.
Art. 9.
(Apposizione del termine
al contratto di lavoro).
1. Al contratto di lavoro alle dipendenze di altri può
essere apposto per iscritto, e con specifica descrizione delle
causali giustificative, un termine di durata, quando ciò sia
richiesto dal carattere stagionale dell'attività lavorativa,
dalla necessità di sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto, dall'esecuzione di
un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo
aventi carattere straordinario e occasionale, dall'esecuzione
di lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze
diverse per specializzazione da quelle normalmente
impiegate.
2. Il termine di durata può essere, altresì, apposto al
contratto di lavoro nelle ipotesi previste dai contratti
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
più rappresentativi o da leggi speciali per specifici settori
produttivi, nonché nel caso in cui sia inserito nel contratto,
contemporaneamente alla sua conclusione, il patto previsto
dall'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto
dall'articolo 7 della presente legge, ove esso abbia a oggetto
un progetto di collaborazione per obiettivi o esigenze
aziendali di carattere straordinario.
3. Nell'ultimo caso previsto dal comma 2, tuttavia, il
lavoratore ha diritto, a sua domanda, da presentare entro il
termine di scadenza, alla continuazione del rapporto di
lavoro, con i contenuti e gli obblighi di cui all'articolo
2094-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 7
della presente legge, ove sussistano possibilità di
occupazione nell'organico aziendale e nella qualifica
attribuita con il contratto di lavoro.
4. In tutti i casi di legittima apposizione del termine, è
riconosciuto al prestatore di lavoro diritto di precedenza ove
siano effettuate, entro un anno dalla scadenza del termine,
nuove assunzioni a tempo determinato.
5. Il contratto di lavoro a termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato quando il prestatore di lavoro
ha già collaborato, nel quinquennio precedente, per almeno
diciotto mesi con lo stesso datore di lavoro. L'eventuale
violazione, da parte del datore di lavoro, del diritto di
precedenza, di cui al comma 4, non impedisce il
perfezionamento del requisito.
Art. 10.
(Ambito di applicazione - Esclusioni).
1. Le disposizioni della presente legge non trovano
applicazione ai rapporti di collaborazione dei presidenti,
degli amministratori unici, degli amministratori delegati, dei
componenti del consiglio di amministrazione di società, dei
componenti del collegio sindacale e revisori ufficiali dei
conti, degli amministratori di condominio, nonché ai rapporti
tra soggetti con qualità imprenditoriale.
Art. 11.
(Ricongiunzione di periodi contributivi).
1. Per coloro che svolgono le prestazioni lavorative di
cui all'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto
dall'articolo 7 della presente legge, è riconosciuta la
ricongiunzione ai fini pensionistici di tutti i periodi
contributivi ai sensi della legislazione vigente e, in
particolare, delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29, e 5 marzo
1990, n. 45.
2. Il Governo sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 12.
(Norme per i patti derogatori).
1. I contratti o gli accordi collettivi di cui
all'articolo 2094-quinquies del codice civile,
introdotto dall'articolo 7 della presente legge, possono
istituire un contributo a carico dei committenti in
percentuale al corrispettivo corrisposto ai lavoratori di cui
all'articolo 2094-ter del medesimo codice, introdotto
dal citato articolo 7, per il finanziamento di interventi a
favore dei predetti lavoratori tesi, in particolare, a
promuovere percorsi di qualificazione e di riqualificazione
professionali e a prevedere specifiche misure previdenziali e
sanitarie di carattere integrativo, ovvero di sostegno al
reddito per i periodi di assenza di lavoro. Gli interventi di
sostegno al reddito per i periodi di interruzione del lavoro
attraverso i fondi contrattuali integrativi si aggiungono al
trattamento di disoccupazione attualmente in vigore, che è
esteso ai lavoratori di cui al citato articolo 2094-ter
del codice civile. I contributi sulla base di accordi o di
contratti collettivi affluiscono in specifici fondi da
istituire su iniziativa delle parti stipulanti i contratti o
accordi collettivi nazionali, che ne disciplinano criteri e
modalità di funzionamento. Ai suddetti fondi lo Stato
partecipa con un contributo pari al 30 per cento del montante
contributivo annuo. La vigilanza sui predetti fondi è
esercitata dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplina, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,
le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 13.
(Trattamenti di malattia e agevolazioni
fiscali per i patti derogatori).
1. Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, il Governo disciplina, con uno o più
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la copertura per i trattamenti di
malattia dei lavoratori di cui all'articolo 2094-ter del
codice civile, introdotto dall'articolo 7 della presente
legge. I regolamenti sono emanati secondo i seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) la disciplina deve essere conforme alle
disposizioni della normativa in materia di lavoratori
dipendenti in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento;
b) la disciplina deve prevedere che il datore di
lavoro sia tenuto all'anticipo del trattamento di malattia ai
lavoratori interessati, salvo rivalsa sui versamenti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altro
istituto previdenziale.
2. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo emana uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1968, n. 400,
volti a concedere dal 1^ gennaio 2004 ai lavoratori di cui
all'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto
dall'articolo 7 della presente legge, specifiche agevolazioni
fiscali che tengano conto dei particolari oneri sopportati per
la formazione, l'aggiornamento e l'acquisto di strumenti di
lavoro informatici. I regolamenti sono emanati secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il regime fiscale generale applicabile ai
lavoratori di cui al citato articolo 2094-ter del codice
civile, è quello previsto dall'articolo 34 della legge 21
novembre 2000, n. 342;
b) le agevolazioni consistono in un abbattimento
forfettario del 5 per cento dell'imponibile fiscale, escluse
le figure indicate all'articolo 10, o, in alternativa, nella
deduzione dall'imponibile dei mezzi informatici acquisiti e
delle spese per la relativa formazione, entro il limite di
5.000 euro per anno;
c) è favorita la costituzione, anche con
l'intervento finanziario dello Stato, di consorzi fidi a
livello regionale per favorire l'accesso al credito dei
lavoratori di cui al citato articolo 2094-ter del codice
civile, entro il limite massimo di spesa per lo Stato di 20
milioni cli euro annui.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
del presente articolo, nel limite massimo di 60 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2004, si fa fronte con le
risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 14.
(Misure per l'occupazione a favore dei
lavoratori interessati ai patti derogatori).
1. I lavoratori che hanno stipulato il patto di cui
all'articolo 2094-ter del codice civile, introdotto
dall'articolo 7 della presente legge, costituiscono, ove
necessario, nei sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della medesima legge, oggetto prioritario degli
interventi a favore dell'impiego e, entro i dodici mesi
successivi alla medesima data di entrata in vigore, oggetto
prioritario degli interventi a favore del reimpiego, al fine
di dare piena attuazione agli obiettivi e agli impegni
stabiliti dall'Unione europea e recepiti nel piano nazionale
per l'occupazione per tutti i prestatori d'opera.