XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3592
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Convocazione e costituzione delle Assemblee costituenti
regionali o provinciali).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, ogni Presidente di
Regione o di Provincia autonoma indice, per una data tra il
novantesimo e il centoventesimo giorno dalla stessa data di
entrata in vigore, elezioni generali, a suffragio diretto,
libero e segreto, per la istituzione in ciascuna regione o
provincia autonoma di una Assemblea costituente.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della
Provincia autonoma convoca per la sua costituzione l'Assemblea
costituente regionale o provinciale entro quindici giorni
dalla proclamazione dei risultati delle elezioni svoltesi per
la sua elezione.
3. Salvo che ciascuna Assemblea costituente regionale o
provinciale disponga diversamente, alla sua presidenza
provvisoria, alla elezione della sua presidenza permanente e
allo svolgimento dei suoi lavori si procede secondo il
regolamento del Consiglio regionale o provinciale che ne ha
preceduto l'elezione.
Art. 2.
(Legge per la elezione delle Assemblee costituenti
regionali o provinciali).
1. Salvo che ciascun Consiglio regionale o Consiglio
provinciale di Province autonome provveda diversamente con
propria legge, non sottoposta a controllo né ad impugnativa
alcuna, né in via principale né in via incidentale, da parte
della Corte costituzionale e degli altri giudici ordinari e
amministrativi dello Stato, ad approvare una propria
disciplina per la elezione dell'Assemblea costituente
regionale o provinciale, secondo i principi del voto
universale, libero e segreto e secondo i principi dello
scrutinio proporzionale attraverso il metodo d'Hondt, alla
elezione dell'Assemblea costituente regionale o provinciale si
procede secondo le disposizioni del decreto legislativo
luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, recante norme per la
elezione della Assemblea costituente.
2. Al solo adattamento del decreto legislativo
luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si procede con un testo
unico regionale o provinciale emanato con decreto legislativo
sottoposto all'approvazione con unico voto sul testo
complessivo da parte del Consiglio regionale o del Consiglio
provinciale.
3. Sono elettori per la elezione dell'Assemblea
costituente regionale o provinciale coloro che sarebbero gli
elettori per la elezione di un nuovo Consiglio regionale o
provinciale autonomo.
4. Salvo il godimento dell'elettorato passivo, non si
applica ai deputati dell'Assemblea costituente regionale o
provinciale nessuna causa di ineleggibilità o
incompatibilità.
Art. 3.
(Governo provvisorio della Regione o della Provincia
autonoma durante il periodo costituente).
1. Salvo che essa disponga diversamente con propria legge
organica, l'Assemblea costituente regionale o provinciale dopo
la seduta in cui provvede ad eleggere il suo Presidente e il
suo ufficio di presidenza o, eventualmente, ad approvare il
suo regolamento interno, elegge, anche al di fuori del suo
seno, un Presidente provvisorio della Regione o della
Provincia autonoma, a maggioranza assoluta dei voti validi
espressi, che provveda agli adempimenti di cui ai commi
seguenti.
2. Il Presidente provvisorio entro il terzo giorno dalla
sua elezione presta giuramento di fedeltà alla Regione o alla
Provincia autonoma e promette di proteggere l'Assemblea
Costituente regionale o provinciale di fronte a chiunque.
3. Nei due giorni successivi, il Presidente provvisorio
nomina, al di fuori dell'Assemblea costituente regionale o
provinciale, nel numero che egli ritiene opportuno, gli
assessori provvisori che insieme a lui costituiscono la Giunta
provvisoria di governo, e ne sottopone la nomina
all'approvazione dell'Assemblea costituente, che vota a
scrutinio palese e con unico voto, senza preventivo
dibattito.
4. L'Assemblea costituente regionale o provinciale può
revocare in ogni momento il Presidente provvisorio e con lui
la Giunta provvisoria con votazione a scrutinio palese a
maggioranza dei due terzi dei votanti. La revoca ha effetto
con la nomina del nuovo Presidente provvisorio.
5. Il Presidente provvisorio della Regione o della
Provincia autonoma, gli assessori provvisori e la Giunta
provvisoria espletano i loro compiti ed esercitano le funzioni
in base alle norme secondo le quali sarebbero espletati ed
esercitati dal Presidente della Regione o della Provincia
autonoma, dagli assessori regionali o provinciali e dalla
giunta regionale o provinciale, salvo che l'Assemblea
costituente disponga diversamente con sua legge organica.
6. Nelle Province autonome il Presidente della Provincia,
gli assessori provinciali provvisori e la giunta provvisoria
espletano i compiti ed esercitano all'interno della Provincia
le funzioni proprie dei Presidenti della Regione, degli
assessori regionali e della Giunta regionale della Regione di
cui facevano parte.
7. Salvo che l'Assemblea costituente regionale o
provinciale disponga altrimenti per la propria Regione o
Provincia autonoma con legge organica, le funzioni legislative
e regolamentari e le altre funzioni esercitate dal rispettivo
Consiglio regionale o provinciale sono esercitate dalla Giunta
provvisoria. Le norme di legge emanate sotto forma di decreto
legislativo provvisorio e le norme regolamentari emanate nelle
forme di regolamento provvisorio sono sottoposte entro novanta
giorni dalla loro elezione, altrimenti cessano di avere
vigore, alla ratifica dei nuovi organi rappresentativi eletti
secondo la nuova Costituzione regionale o provinciale.
Art. 4.
(Approvazione delle Costituzioni regionali o provinciali
da parte delle Assemblee costituenti regionali o
provinciali).
1. Entro diciotto mesi dal loro insediamento le Assemblee
costituenti regionali o provinciali approvano le Costituzioni
per le loro Regioni o Province autonome.
2. Le Province autonome assumono, se non sia diversamente
disposto dalla Costituzione regionale, la denominazione di
Regioni autonome.
3. Il regime politico delle Regioni deve essere uniformato
ai principi repubblicani, democratici, rappresentativi e dello
Stato costituzionale delle libertà, della divisione dei poteri
e dello Stato di diritto.
4. La nuova Costituzione regionale o provinciale è
pubblicata immediatamente sul giornale ufficiale della Regione
o della Provincia autonoma, affissa negli albi delle
Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché su
tutti i quotidiani e settimanali pubblicati nella Regione o
nella Provincia autonoma. Essa è altresì pubblicata in un
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
5. Entro il terzo giorno dalla pubblicazione sul giornale
ufficiale della Regione o della Provincia autonoma, il
Presidente provvisorio della Regione o della Provincia
autonoma indice per una data compresa tra il trentesimo e il
quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della
Costituzione regionale o provinciale referendum
confermativo sulla stessa.
6. Il referendum si svolge secondo le norme sui
referendum già in vigore nelle Regioni o Province
autonome, salvo che l'Assemblea costituente regionale o
provinciale ne adotti altre con propria legge.
7. La Costituzione regionale o provinciale si intende
ratificata se ottenga il voto favorevole della maggioranza dei
votanti e se alla votazione abbia partecipato la metà più uno
degli aventi diritto.
8. Il Presidente provvisorio della Regione o della
Provincia autonoma promulga la Costituzione ratificata che
viene pubblicata con le modalità da essa previste.
9. Qualora la Costituzione non venga ratificata,
l'Assemblea costituente regionale o provinciale che l'ha
approvata è sciolta di diritto e si procede alla elezione di
una nuova Assemblea costituente regionale o provinciale
secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
10. La Costituzione approvata dalla nuova Assemblea
costituente regionale o provinciale non è sottoposta a
referendum, ed è immediatamente promulgata dal
Presidente provvisorio della regione o della provincia
autonoma e pubblicata nelle forme da essa previste ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Art. 5.
(Assunzione provvisoria dei pieni poteri da parte delle
Regioni e delle Province autonome).
1. Con l'entrata in vigore della Costituzione regionale o
provinciale, le Regioni e le Province autonome assumono
provvisoriamente l'esercizio di tutte le funzioni legislative,
regolamentari, politiche, esecutive ed amministrative,
comprese quelle prima riservate allo Stato salvo, in via
provvisoria, che nelle seguenti materie:
a) politica estera e comunitaria, relazioni
internazionali di carattere generale; relazioni con la Chiesa
cattolica ed altre confessioni religiose;
b) cittadinanza e immigrazione;
c) difesa nazionale e forze armate;
d) servizi di intelligence e di sicurezza
dello Stato unitario;
e) diritto civile e di procedura civile, diritto
penale e di procedura penale, matrimonio, divorzio e famiglia;
diritto societario e fallimentare;
f) moneta; credito e risparmio;
g) legislazione di pubblica sicurezza e
ordinamento delle forze di polizia.
2. Le autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza
sono poste alle esclusive dipendenze funzionali della Giunta
provvisoria regionale o provinciale autonoma. Sono fatte salve
le competenze del Ministro dell'interno quale autorità
nazionale di pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica di carattere nazionale o che
interessa due o più regioni o province autonome.
3. Le forze di polizia dislocate in ciascuna regione o
provincia autonoma sono poste alle esclusive dipendenze
funzionali della Giunta regionale o provinciale provvisoria;
la destinazione o il trasferimento da essa alle regioni o
province autonome di reparti, unità, uffici o personale anche
singolo delle forze di polizia deve essere autorizzato dalla
Giunta provvisoria regionale o provinciale autonoma.
4. Senza l'autorizzazione della Giunta provvisoria
regionale o provinciale autonoma non si può procedere a
movimenti di unità militari di terra, ancorché facenti parte
della Marina militare o dell'Aeronautica militare ove già non
stanziate, e salvo i reparti aerei o le unità navali con i
loro supporti logistici.
Art. 6.
(Elezione della Convenzione nazionale).
1. Dopo l'entrata in vigore di tutte le Costituzioni
regionali e delle Province autonome, ciascuna Assemblea
costituente regionale o provinciale elegge i delegati
regionali o delle province autonome alla Convenzione
nazionale.
2. Ciascuna regione elegge tre delegati con voto palese
limitato a due; la Valle d'Aosta e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ne eleggono uno.
Art. 7.
(Presidenza provvisoria della Convenzione
nazionale).
1. Il Presidente dell'Assemblea costituente regionale
della Lombardia esercita le funzioni di Presidente provvisorio
della Convenzione nazionale.
2. Spetta al Presidente provvisorio approntare le
strutture logistiche e l'organizzazione, anche in termini di
personale, della Convenzione nazionale. Egli può disporre il
comando presso la Presidenza provvisoria per la convocazione,
per la costituzione e il disbrigo delle prime incombenze, di
personale del Parlamento e delle Regioni e di qualunque altra
amministrazione pubblica.
3. Al Presidente provvisorio devono essere comunicati dai
Presidenti delle Assemblee costituenti regionali o provinciali
i nomi dei delegati elettori a norma dell'articolo 6
unitamente alla trasmissione di seconda copia originale del
relativo verbale.
4. La Convenzione nazionale viene convocata e tiene le sue
riunioni nel Palazzo del Senato in Milano, salvo che
successivamente disponga diversamente.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento delle
comunicazioni di cui al comma 3, il Presidente provvisorio
convoca i delegati alla Convenzione, li insedia e dichiara
costituita la Convenzione nazionale.
Art. 8.
(Sovranità della Convenzione nazionale).
1. La Convenzione nazionale è sovrana nella sua
organizzazione e nella disciplina dei suoi lavori.
2. La Convenzione nazionale dispone direttamente nella
persona del suo Presidente e delle altre autorità da lui
delegate, a mezzo del Capo di stato maggiore della difesa, del
Capo della Polizia, del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e del Comandante generale della Guardia di
finanza, che a tali fini da lui dipendono funzionalmente in
modo esclusivo, delle Forze armate e delle Forze di polizia
dello Stato, per la difesa sua e della Convenzione
nazionale.
Art. 9.
(Approvazione della Costituzione federale).
1. Entro un anno dal suo insediamento, la Convenzione
nazionale elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei suoi
membri, la Costituzione federale della Repubblica italiana,
che dovrà essere uniformata ai principi repubblicani,
democratici, rappresentativi e dello Stato costituzionale
delle libertà, dello Stato di diritto e al principio della
divisione dei poteri.
2. Il Presidente della Convenzione nazionale trasmette
alle Assemblee costituenti regionali o provinciali la
Costituzione federale.
3. Le Assemblee Costituenti regionali o provinciali devono
entro un mese votare con voto unico sulla Costituzione
federale.
4. La Costituzione federale si intende approvata in sede
di Assemblee costituenti regionali o provinciali se ottenga il
voto favorevole di almeno due terzi di esse.
5. Qualora la Costituzione federale sia approvata a norma
del comma 4, il Presidente della Convenzione nazionale indice
nei successivi dieci giorni dall'ultima approvazione, e per
una data compresa tra i sessanta e i settanta giorni
successivi, il referendum approvativo che si svolge
nelle forme previste dalle leggi vigenti dello Stato per la
conferma delle leggi costituzionali e di revisione
costituzionale.
6. La Costituzione federale si intende approvata dal
popolo se ottenga il voto favorevole della maggioranza dei
votanti e se al voto abbia partecipato la maggioranza degli
aventi diritto.
7. Qualora la Costituzione federale sia approvata dal
popolo, il Presidente della Convenzione nazionale la proclama
e dichiara instaurata la Confederazione italiana.
8. La Costituzione federale e la sua proclamazione sono
pubblicate con le modalità previste dalla Costituzione
federale stessa.
9. La presente legge costituzionale entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.