XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3592




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

(Convocazione e costituzione delle Assemblee costituenti
regionali o provinciali).

        1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ogni Presidente di Regione o di Provincia autonoma indice, per una data tra il novantesimo e il centoventesimo giorno dalla stessa data di entrata in vigore, elezioni generali, a suffragio diretto, libero e segreto, per la istituzione in ciascuna regione o provincia autonoma di una Assemblea costituente.
        2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia autonoma convoca per la sua costituzione l'Assemblea costituente regionale o provinciale entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni svoltesi per la sua elezione.
        3. Salvo che ciascuna Assemblea costituente regionale o provinciale disponga diversamente, alla sua presidenza provvisoria, alla elezione della sua presidenza permanente e allo svolgimento dei suoi lavori si procede secondo il regolamento del Consiglio regionale o provinciale che ne ha preceduto l'elezione.


Art. 2.

(Legge per la elezione delle Assemblee costituenti
regionali o provinciali).

        1. Salvo che ciascun Consiglio regionale o Consiglio provinciale di Province autonome provveda diversamente con propria legge, non sottoposta a controllo né ad impugnativa alcuna, né in via principale né in via incidentale, da parte della Corte costituzionale e degli altri giudici ordinari e amministrativi dello Stato, ad approvare una propria disciplina per la elezione dell'Assemblea costituente regionale o provinciale, secondo i principi del voto universale, libero e segreto e secondo i principi dello scrutinio proporzionale attraverso il metodo d'Hondt, alla elezione dell'Assemblea costituente regionale o provinciale si procede secondo le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, recante norme per la elezione della Assemblea costituente.
        2. Al solo adattamento del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si procede con un testo unico regionale o provinciale emanato con decreto legislativo sottoposto all'approvazione con unico voto sul testo complessivo da parte del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale.
        3. Sono elettori per la elezione dell'Assemblea costituente regionale o provinciale coloro che sarebbero gli elettori per la elezione di un nuovo Consiglio regionale o provinciale autonomo.
        4. Salvo il godimento dell'elettorato passivo, non si applica ai deputati dell'Assemblea costituente regionale o provinciale nessuna causa di ineleggibilità o incompatibilità.


Art. 3.

(Governo provvisorio della Regione o della Provincia
autonoma durante il periodo costituente).

        1. Salvo che essa disponga diversamente con propria legge organica, l'Assemblea costituente regionale o provinciale dopo la seduta in cui provvede ad eleggere il suo Presidente e il suo ufficio di presidenza o, eventualmente, ad approvare il suo regolamento interno, elegge, anche al di fuori del suo seno, un Presidente provvisorio della Regione o della Provincia autonoma, a maggioranza assoluta dei voti validi espressi, che provveda agli adempimenti di cui ai commi seguenti.
        2. Il Presidente provvisorio entro il terzo giorno dalla sua elezione presta giuramento di fedeltà alla Regione o alla Provincia autonoma e promette di proteggere l'Assemblea Costituente regionale o provinciale di fronte a chiunque.
        3. Nei due giorni successivi, il Presidente provvisorio nomina, al di fuori dell'Assemblea costituente regionale o provinciale, nel numero che egli ritiene opportuno, gli assessori provvisori che insieme a lui costituiscono la Giunta provvisoria di governo, e ne sottopone la nomina all'approvazione dell'Assemblea costituente, che vota a scrutinio palese e con unico voto, senza preventivo dibattito.
        4. L'Assemblea costituente regionale o provinciale può revocare in ogni momento il Presidente provvisorio e con lui la Giunta provvisoria con votazione a scrutinio palese a maggioranza dei due terzi dei votanti. La revoca ha effetto con la nomina del nuovo Presidente provvisorio.
        5. Il Presidente provvisorio della Regione o della Provincia autonoma, gli assessori provvisori e la Giunta provvisoria espletano i loro compiti ed esercitano le funzioni in base alle norme secondo le quali sarebbero espletati ed esercitati dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma, dagli assessori regionali o provinciali e dalla giunta regionale o provinciale, salvo che l'Assemblea costituente disponga diversamente con sua legge organica.
        6. Nelle Province autonome il Presidente della Provincia, gli assessori provinciali provvisori e la giunta provvisoria espletano i compiti ed esercitano all'interno della Provincia le funzioni proprie dei Presidenti della Regione, degli assessori regionali e della Giunta regionale della Regione di cui facevano parte.
        7. Salvo che l'Assemblea costituente regionale o provinciale disponga altrimenti per la propria Regione o Provincia autonoma con legge organica, le funzioni legislative e regolamentari e le altre funzioni esercitate dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale sono esercitate dalla Giunta provvisoria. Le norme di legge emanate sotto forma di decreto legislativo provvisorio e le norme regolamentari emanate nelle forme di regolamento provvisorio sono sottoposte entro novanta giorni dalla loro elezione, altrimenti cessano di avere vigore, alla ratifica dei nuovi organi rappresentativi eletti secondo la nuova Costituzione regionale o provinciale.


Art. 4.

(Approvazione delle Costituzioni regionali o provinciali
da parte delle Assemblee costituenti regionali o
provinciali).

        1. Entro diciotto mesi dal loro insediamento le Assemblee costituenti regionali o provinciali approvano le Costituzioni per le loro Regioni o Province autonome.
        2. Le Province autonome assumono, se non sia diversamente disposto dalla Costituzione regionale, la denominazione di Regioni autonome.
        3. Il regime politico delle Regioni deve essere uniformato ai principi repubblicani, democratici, rappresentativi e dello Stato costituzionale delle libertà, della divisione dei poteri e dello Stato di diritto.
        4. La nuova Costituzione regionale o provinciale è pubblicata immediatamente sul giornale ufficiale della Regione o della Provincia autonoma, affissa negli albi delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché su tutti i quotidiani e settimanali pubblicati nella Regione o nella Provincia autonoma. Essa è altresì pubblicata in un apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
        5. Entro il terzo giorno dalla pubblicazione sul giornale ufficiale della Regione o della Provincia autonoma, il Presidente provvisorio della Regione o della Provincia autonoma indice per una data compresa tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della Costituzione regionale o provinciale referendum confermativo sulla stessa.
        6. Il referendum si svolge secondo le norme sui referendum già in vigore nelle Regioni o Province autonome, salvo che l'Assemblea costituente regionale o provinciale ne adotti altre con propria legge.
        7. La Costituzione regionale o provinciale si intende ratificata se ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti e se alla votazione abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
        8. Il Presidente provvisorio della Regione o della Provincia autonoma promulga la Costituzione ratificata che viene pubblicata con le modalità da essa previste.
        9. Qualora la Costituzione non venga ratificata, l'Assemblea costituente regionale o provinciale che l'ha approvata è sciolta di diritto e si procede alla elezione di una nuova Assemblea costituente regionale o provinciale secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
        10. La Costituzione approvata dalla nuova Assemblea costituente regionale o provinciale non è sottoposta a referendum, ed è immediatamente promulgata dal Presidente provvisorio della regione o della provincia autonoma e pubblicata nelle forme da essa previste ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Art. 5.

(Assunzione provvisoria dei pieni poteri da parte delle
Regioni e delle Province autonome).

        1. Con l'entrata in vigore della Costituzione regionale o provinciale, le Regioni e le Province autonome assumono provvisoriamente l'esercizio di tutte le funzioni legislative, regolamentari, politiche, esecutive ed amministrative, comprese quelle prima riservate allo Stato salvo, in via provvisoria, che nelle seguenti materie:

            a) politica estera e comunitaria, relazioni internazionali di carattere generale; relazioni con la Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose;

            b) cittadinanza e immigrazione;

            c) difesa nazionale e forze armate;

            d) servizi di intelligence e di sicurezza dello Stato unitario;

            e) diritto civile e di procedura civile, diritto penale e di procedura penale, matrimonio, divorzio e famiglia; diritto societario e fallimentare;
            f) moneta; credito e risparmio;

            g) legislazione di pubblica sicurezza e ordinamento delle forze di polizia.

        2. Le autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza sono poste alle esclusive dipendenze funzionali della Giunta provvisoria regionale o provinciale autonoma. Sono fatte salve le competenze del Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di carattere nazionale o che interessa due o più regioni o province autonome.
        3. Le forze di polizia dislocate in ciascuna regione o provincia autonoma sono poste alle esclusive dipendenze funzionali della Giunta regionale o provinciale provvisoria; la destinazione o il trasferimento da essa alle regioni o province autonome di reparti, unità, uffici o personale anche singolo delle forze di polizia deve essere autorizzato dalla Giunta provvisoria regionale o provinciale autonoma.
        4. Senza l'autorizzazione della Giunta provvisoria regionale o provinciale autonoma non si può procedere a movimenti di unità militari di terra, ancorché facenti parte della Marina militare o dell'Aeronautica militare ove già non stanziate, e salvo i reparti aerei o le unità navali con i loro supporti logistici.


Art. 6.

(Elezione della Convenzione nazionale).

        1. Dopo l'entrata in vigore di tutte le Costituzioni regionali e delle Province autonome, ciascuna Assemblea costituente regionale o provinciale elegge i delegati regionali o delle province autonome alla Convenzione nazionale.
        2. Ciascuna regione elegge tre delegati con voto palese limitato a due; la Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano ne eleggono uno.

Art. 7.

(Presidenza provvisoria della Convenzione
nazionale).

        1. Il Presidente dell'Assemblea costituente regionale della Lombardia esercita le funzioni di Presidente provvisorio della Convenzione nazionale.
        2. Spetta al Presidente provvisorio approntare le strutture logistiche e l'organizzazione, anche in termini di personale, della Convenzione nazionale. Egli può disporre il comando presso la Presidenza provvisoria per la convocazione, per la costituzione e il disbrigo delle prime incombenze, di personale del Parlamento e delle Regioni e di qualunque altra amministrazione pubblica.
        3. Al Presidente provvisorio devono essere comunicati dai Presidenti delle Assemblee costituenti regionali o provinciali i nomi dei delegati elettori a norma dell'articolo 6 unitamente alla trasmissione di seconda copia originale del relativo verbale.
        4. La Convenzione nazionale viene convocata e tiene le sue riunioni nel Palazzo del Senato in Milano, salvo che successivamente disponga diversamente.
        5. Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 3, il Presidente provvisorio convoca i delegati alla Convenzione, li insedia e dichiara costituita la Convenzione nazionale.


Art. 8.

(Sovranità della Convenzione nazionale).

        1. La Convenzione nazionale è sovrana nella sua organizzazione e nella disciplina dei suoi lavori.
        2. La Convenzione nazionale dispone direttamente nella persona del suo Presidente e delle altre autorità da lui delegate, a mezzo del Capo di stato maggiore della difesa, del Capo della Polizia, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante generale della Guardia di finanza, che a tali fini da lui dipendono funzionalmente in modo esclusivo, delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, per la difesa sua e della Convenzione nazionale.


Art. 9.

(Approvazione della Costituzione federale).

        1. Entro un anno dal suo insediamento, la Convenzione nazionale elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la Costituzione federale della Repubblica italiana, che dovrà essere uniformata ai principi repubblicani, democratici, rappresentativi e dello Stato costituzionale delle libertà, dello Stato di diritto e al principio della divisione dei poteri.
        2. Il Presidente della Convenzione nazionale trasmette alle Assemblee costituenti regionali o provinciali la Costituzione federale.
        3. Le Assemblee Costituenti regionali o provinciali devono entro un mese votare con voto unico sulla Costituzione federale.
        4. La Costituzione federale si intende approvata in sede di Assemblee costituenti regionali o provinciali se ottenga il voto favorevole di almeno due terzi di esse.
        5. Qualora la Costituzione federale sia approvata a norma del comma 4, il Presidente della Convenzione nazionale indice nei successivi dieci giorni dall'ultima approvazione, e per una data compresa tra i sessanta e i settanta giorni successivi, il referendum approvativo che si svolge nelle forme previste dalle leggi vigenti dello Stato per la conferma delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
        6. La Costituzione federale si intende approvata dal popolo se ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti e se al voto abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.
        7. Qualora la Costituzione federale sia approvata dal popolo, il Presidente della Convenzione nazionale la proclama e dichiara instaurata la Confederazione italiana.
        8. La Costituzione federale e la sua proclamazione sono pubblicate con le modalità previste dalla Costituzione federale stessa.
        9. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione