XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3589




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e funzioni
della Commissione di inchiesta).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
        2. I compiti della Commissione sono:

                a) ricostruire in maniera puntuale gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum:

                b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

                c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una sprirale repressiva nei confronti dei manifestanti;

                d) indagare sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che possono avere contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al determinarsi di tale drammatico esito;

                e) indagare sull'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz facendo luce su abusi e violenze perpetrati nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola, e accertando le responsabilità amministrative e politiche, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;
                f) ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati, per accertare se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o punizioni disumani o degradanti, e se siano stati rispettati i diritti civili degli arrestati.


Art. 2.

(Composizione e durata
della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
        3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.


Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
        3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.
        4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 5.

(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

        1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
        2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi direttamente dall'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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