XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3586
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 501-bis del codice penale č
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque, anche indipendentemente dalle manovre di cui ai
commi primo e secondo, commercia all'ingrosso o al dettaglio
comunque determinando un aumento percentuale del prezzo al
consumo delle merci pari al doppio del prezzo delle stesse
merci relativo al mese precedente e non dovuto a documentata
maggiorazione del loro costo stabilito dai fornitori, č punito
con la multa da 500 euro a 5.000 euro. L'autoritā giudiziaria
competente e, in caso di flagranza, gli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria, anche avvalendosi della collaborazione
dei nuclei anti-sofisticazione dell'Arma dei carabinieri,
procedono alla sospensione dall'esercizio dell'attivitā
commerciale per un periodo non superiore a tre mesi e alla
pubblicazione della relativa sentenza".
2. Il 10 per cento dei proventi derivanti
dall'applicazione delle multe previste dal quinto comma
dell'articolo 501-bis del codice penale, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, č devoluto alle associazioni
dei consumatori e degli utenti che hanno collaborato nella
rilevazione del reato di cui al medesimo quinto comma
dell'articolo 501-bis, per contribuire alle spese dei
rispettivi osservatori dei prezzi.