XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3586




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 501-bis del codice penale č aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Chiunque, anche indipendentemente dalle manovre di cui ai commi primo e secondo, commercia all'ingrosso o al dettaglio comunque determinando un aumento percentuale del prezzo al consumo delle merci pari al doppio del prezzo delle stesse merci relativo al mese precedente e non dovuto a documentata maggiorazione del loro costo stabilito dai fornitori, č punito con la multa da 500 euro a 5.000 euro. L'autoritā giudiziaria competente e, in caso di flagranza, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, anche avvalendosi della collaborazione dei nuclei anti-sofisticazione dell'Arma dei carabinieri, procedono alla sospensione dall'esercizio dell'attivitā commerciale per un periodo non superiore a tre mesi e alla pubblicazione della relativa sentenza".

        2. Il 10 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione delle multe previste dal quinto comma dell'articolo 501-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, č devoluto alle associazioni dei consumatori e degli utenti che hanno collaborato nella rilevazione del reato di cui al medesimo quinto comma dell'articolo 501-bis, per contribuire alle spese dei rispettivi osservatori dei prezzi.



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