XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3572
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 121
della Costituzione).
1. Al primo comma dell'articolo 121 della Costituzione le
parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti:
", il Presidente della Giunta e il Vice Presidente della
Giunta".
2. Dopo quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione
sono aggiunti i seguenti:
"Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, esercita le
funzioni da esso delegate, sostituisce il Presidente in ogni
caso di impedimento.
Il Vice Presidente assume la carica di Presidente, fino
allo scadere della legislatura, nei casi di morte, impedimento
permanente, rimozione o dimissioni del Presidente della
Giunta.
La vacanza del Vice Presidente subentrato al Presidente,
per morte, impedimento permanente, rimozione o dimissioni
volontarie, produce lo scioglimento del Consiglio regionale
allo scadere del semestre successivo alla vacanza stessa. Le
funzioni di Presidente della Giunta regionale, che resta in
carica fino alla nomina della nuova Giunta, sono assunte
dall'assessore più anziano tra i componenti della stessa".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 122
della Costituzione).
1. Al quinto comma, primo periodo, dell'articolo 122 della
Costituzione, dopo le parole: "Il Presidente" sono inserite le
seguenti: "e il Vice Presidente"; le parole: ", salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente," sono soppresse; e le
parole: "è eletto" sono sostituite dalle seguenti: "sono
eletti".
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 126
della Costituzione).
1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica è
disposto lo scioglimento del Consiglio regionale che abbia
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento del Consiglio regionale è altresì
disposto per ragioni di sicurezza nazionale".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 126 della
Costituzione sono inseriti i seguenti:
"Il Presidente della Repubblica dispone la rimozione del
Presidente della Giunta che abbia compiuto atti contrari alla
Costituzione, gravi violazioni di legge o per ragioni di
sicurezza nazionale.
I decreti di cui ai commi primo e secondo sono adottati
sentita la Commissione di deputati e senatori costituita, per
le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica".
3. Al secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione
sono aggiunti i seguenti periodi: "Il Presidente della Giunta
regionale può porre la questione di fiducia sull'approvazione
degli atti consiliari che ritenga indispensabili per la
realizzazione del programma di governo. La questione di
fiducia non può essere posta sull'approvazione dello statuto
regionale, degli atti di programmazione, della legge di
bilancio e della legge finanziaria".
4. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"L'approvazione della mozione di sfiducia o il voto
sfavorevole su un atto sul quale sia stata posta la questione
di fiducia comportano lo scioglimento del Consiglio regionale.
Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
implicano lo scioglimento del Consiglio regionale".