XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3572




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

(Modifiche all'articolo 121
della Costituzione).

        1. Al primo comma dell'articolo 121 della Costituzione le parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: ", il Presidente della Giunta e il Vice Presidente della Giunta".
        2. Dopo quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

        "Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, esercita le funzioni da esso delegate, sostituisce il Presidente in ogni caso di impedimento.
        Il Vice Presidente assume la carica di Presidente, fino allo scadere della legislatura, nei casi di morte, impedimento permanente, rimozione o dimissioni del Presidente della Giunta.
        La vacanza del Vice Presidente subentrato al Presidente, per morte, impedimento permanente, rimozione o dimissioni volontarie, produce lo scioglimento del Consiglio regionale allo scadere del semestre successivo alla vacanza stessa. Le funzioni di Presidente della Giunta regionale, che resta in carica fino alla nomina della nuova Giunta, sono assunte dall'assessore più anziano tra i componenti della stessa".


Art. 2.

(Modifiche all'articolo 122
della Costituzione).

        1. Al quinto comma, primo periodo, dell'articolo 122 della Costituzione, dopo le parole: "Il Presidente" sono inserite le seguenti: "e il Vice Presidente"; le parole: ", salvo che lo statuto regionale disponga diversamente," sono soppresse; e le parole: "è eletto" sono sostituite dalle seguenti: "sono eletti".

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 126
della Costituzione).

        1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento del Consiglio regionale è altresì disposto per ragioni di sicurezza nazionale".

        2. Dopo il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

        "Il Presidente della Repubblica dispone la rimozione del Presidente della Giunta che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale.
        I decreti di cui ai commi primo e secondo sono adottati sentita la Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica".

        3. Al secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione sono aggiunti i seguenti periodi: "Il Presidente della Giunta regionale può porre la questione di fiducia sull'approvazione degli atti consiliari che ritenga indispensabili per la realizzazione del programma di governo. La questione di fiducia non può essere posta sull'approvazione dello statuto regionale, degli atti di programmazione, della legge di bilancio e della legge finanziaria".
        4. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "L'approvazione della mozione di sfiducia o il voto sfavorevole su un atto sul quale sia stata posta la questione di fiducia comportano lo scioglimento del Consiglio regionale. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti implicano lo scioglimento del Consiglio regionale".



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