XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3570
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 589 del codice penale).
1. All'articolo 589 del codice penale, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o di quelle sulla
disciplina della circolazione aerea e sulla conduzione di
velivoli, la pena è della reclusione da uno a cinque anni".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 590 del codice penale).
1. All'articolo 590 del codice penale, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o di quelle sulla disciplina della circolazione aerea e
sulla conduzione di velivoli, la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a
619 euro e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a
1.239 euro".