XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3570




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 589 del codice penale).

        1. All'articolo 589 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o di quelle sulla disciplina della circolazione aerea e sulla conduzione di velivoli, la pena è della reclusione da uno a cinque anni".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 590 del codice penale).

        1. All'articolo 590 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o di quelle sulla disciplina della circolazione aerea e sulla conduzione di velivoli, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a 619 euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1.239 euro".



Frontespizio Relazione