XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3567
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"21-bis. Le porzioni di frequenze libere in
ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione
dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non
interferenziale, per attività di comunicazione previa denuncia
di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Decorsi trenta giorni dalla ricezione
della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.
21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabilite le ipotesi
nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle
frequenze di cui al comma 21-bis ai fini della
salvaguardia dell'ordine pubblico e del funzionamento delle
reti di diffusione".
2. Il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di cui al comma 21-ter dell'articolo 3
della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.