XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3567




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "21-bis. Le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.
            21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabilite le ipotesi nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 21-bis ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e del funzionamento delle reti di diffusione".

        2. Il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 21-ter dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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