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1. Gli assegni di
pensione e gli assegni
straordinari annessi alle
decorazioni al valor militare
degli ex militari giā
dipendenti dalla cessata
Amministrazione italiana
dell'Eritrea, attribuiti ai
sensi degli articoli 1 e 2
della legge 2 novembre 1955,
n. 1117, e successive
modificazioni, corrisposti a
cura della direzione
provinciale dei servizi vari
del Tesoro di Roma e in
godimento fino alla data di
entrata in vigore della
presente legge, sono estinti
a decorrere dal giorno
successivo a tale data e
sostituiti dalla
corresponsione di una somma
una tantum, pari a
190.000 euro, che viene
liquidata forfetariamente ai
beneficiari tramite
l'Ambasciata d'Italia in
Asmara. |
1. Gli assegni di
pensione e gli assegni
straordinari annessi alle
decorazioni al valor militare
degli ex militari giā
dipendenti dalla cessata
Amministrazione italiana
dell'Eritrea, attribuiti ai
sensi degli articoli 1 e 2
della legge 2 novembre 1955,
n. 1117, e successive
modificazioni, corrisposti a
cura della direzione
provinciale dei servizi vari
del Tesoro di Roma, sono
sostituiti, a decorrere
dalla data di entrata
in vigore della presente
legge e previo consenso
espresso dall'avente diritto,
dalla somma una
tantum di cui al comma
2. |
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2. Nei limiti
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 3, comma
1, all'avente diritto che
abbia espresso il proprio
consenso in conformitā del
comma 1 del presente
articolo, č corrisposta,
tramite l'Ambasciata d'Italia
in Asmara, una somma una
tantum non superiore al
totale degli assegni in
godimento negli ultimi
quattro anni. 3. Le modalitā di corresponsione della somma una tantum di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare in ogni caso che l'erogazione della stessa avvenga nel corso dell'esercizio finanziario 2003. |
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previsti dalla legge 2
novembre 1955, n. 1117, e
successive modificazioni, č
cessato per decorrenza dei
termini di prescrizione
stabiliti dalle disposizioni
della legge medesima, possono
chiedere di fruire della
liquidazione una
tantum, presentando
apposita domanda corredata
dalla relativa documentazione
probatoria all'Ambasciata
d'Italia in Asmara, entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
legge. |
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1. La somma una
tantum di cui alla
presente legge, in caso di
decesso del destinatario
prima che sia stata
corrisposta, non č
percepibile dagli eredi. |
Identico. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
190.000 euro per l'anno 2003,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, pari a
254.000 euro per l'anno
2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
č autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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