XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3554-A




TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari giā dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma e in godimento fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti a decorrere dal giorno successivo a tale data e sostituiti dalla corresponsione di una somma una tantum, pari a 190.000 euro, che viene liquidata forfetariamente ai beneficiari tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara.
1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari giā dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum di cui al comma 2.
2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformitā del comma 1 del presente articolo, č corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma una tantum non superiore al totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.
3. Le modalitā di corresponsione della somma una tantum di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare in ogni caso che l'erogazione della stessa avvenga nel corso dell'esercizio finanziario 2003.


Art. 2.
Soppresso.

1. Gli ex militari,
giā dipendenti dalla cessata
Amministrazione italiana
dell'Eritrea per i quali il
diritto ai benefėci
previsti dalla legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, č cessato per decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni della legge medesima, possono chiedere di fruire della liquidazione una tantum, presentando apposita domanda corredata dalla relativa documentazione probatoria all'Ambasciata d'Italia in Asmara, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.
Art. 2.

1. La somma una tantum di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non č percepibile dagli eredi.
Identico.


Art. 4.
Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 190.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 254.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.



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