XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3552




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Aumento dell'organico del personale
di servizio sociale).

        1. Gli organici del personale dei centri di servizio sociale per adulti di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aumentati di 100 unità.
        2. Gli organici del personale degli educatori per adulti di cui agli articoli 80 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aumentati di 100 unità.


Art. 2.

(Interventi per il sostegno al
reinserimento sociale e alla formazione
dei detenuti scarcerati).

        1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati.
        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definite le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
        3. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto, per ciascuna regione e provincia autonoma, del numero degli abitanti e della presenza di detenuti negli istituti penitenziari del territorio.
        4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le aziende sanitarie locali, le organizzazioni del volontariato sociale, le cooperative sociali e i loro consorzi possono presentare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente territoriale ai sensi del comma 3.
        5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per l'erogazione dei finanziamenti, dispongono controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
        6. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, promossi e coordinati dai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, di intesa tra loro.
        7. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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