XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3552
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Aumento dell'organico del personale
di servizio sociale).
1. Gli organici del personale dei centri di servizio
sociale per adulti di cui all'articolo 72 della legge 26
luglio 1975, n. 354, sono aumentati di 100 unità.
2. Gli organici del personale degli educatori per adulti
di cui agli articoli 80 e seguenti della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, sono aumentati di 100
unità.
Art. 2.
(Interventi per il sostegno al
reinserimento sociale e alla formazione
dei detenuti scarcerati).
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di
progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla
formazione dei detenuti scarcerati.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
definite le risorse destinate al finanziamento dei progetti
triennali finalizzati al reinserimento sociale e alla
formazione dei detenuti scarcerati, secondo le modalità
stabilite dal presente articolo.
3. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 è
ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto, per
ciascuna regione e provincia autonoma, del numero degli
abitanti e della presenza di detenuti negli istituti
penitenziari del territorio.
4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le aziende
sanitarie locali, le organizzazioni del volontariato sociale,
le cooperative sociali e i loro consorzi possono presentare
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla
formazione dei detenuti scarcerati, da finanziare a valere
sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse assegnate a ciascun ente territoriale ai
sensi del comma 3.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la
presentazione delle domande, nonché la procedura per
l'erogazione dei finanziamenti, dispongono controlli sulla
destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti
di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sugli interventi realizzati
ai sensi della presente legge.
6. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale
di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti
finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei
detenuti scarcerati, promossi e coordinati dai Ministri della
giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, di intesa
tra loro.
7. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai
commi 1 e 2 è determinato in 100 milioni di euro per l'anno
2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.