XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3541
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le
parole: "e dagli obblighi internazionali" sono soppresse.
Art. 2.
1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
"s-bis) commercio con l'estero, salvo quanto
disposto dalla lettera e) del quinto comma;
s-ter) politica della ricerca scientifica e
tecnologica, salvo quanto disposto dalla lettera f) del
quinto comma;
s-quater) porti e aeroporti civili, salvo quanto
disposto dalla lettera g) del quinto comma;
s-quinquies) grandi reti di trasporto e di
navigazione;
s-sexies) ordinamento della comunicazione;
s-septies) produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 117 della
Costituzione, come da ultimo modificato dal comma 1 del
presente articolo, è inserito il seguente:
"Le materie di competenza esclusiva dello Stato possono
essere modificate facendo ricorso alla procedura di cui
all'articolo 138, salvo che in caso di trasferimento di
competenze a istituzioni dell'Unione europea, nel qual caso è
necessaria solo una legge ordinaria di ratifica approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due
Camere. Nel caso in cui le due Camere deliberino con voto
difforme, la Camera dei deputati delibera una seconda volta e
la legge è definitivamente approvata con la maggioranza dei
due terzi".
Art. 3.
1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le
parole: "e con l'Unione europea", "commercio con l'estero;",
"ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione
per i settori produttivi;", "porti e aeroporti civili;",
"grandi reti di trasporto e di navigazione;", "ordinamento
della comunicazione;" e "produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia;" sono soppresse, e dopo le parole: "e
con esclusione della istruzione e della formazione
professionale" sono inserite le seguenti: "nonché di quanto
previsto dalle lettere b) e c) del quinto
comma".
Art. 4.
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 117 della
Costituzione, è inserito il seguente:
"Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva
per le seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitarie;
b) organizzazione scolastica, gestione degli
istituti scolastici e di formazione;
c) definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico delle
Regioni;
d) polizia locale;
e) commercio con l'estero nell'ambito dell'Unione
europea;
f) ricerca scientifica e tecnologica a sostegno
dell'innovazione nei settori produttivi;
g) porti e aeroporti di interesse regionale e
locale;
h) rapporti con le Regioni e con gli enti delle
autonomie locali dell'Unione europea".
Art. 5.
1. Al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o non inserita
fra le materie di legislazione concorrente. Tali materie non
espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello
Stato né devolute alle Regioni né attribuite alla legislazione
concorrente possono essere inserite fra quelle di legislazione
esclusiva dello Stato o fra le materie di legislazione
concorrente con legge ordinaria dello Stato approvata dalle
due Camere con maggioranza assoluta dei loro componenti. Nel
caso in cui le due Camere deliberino con voto difforme, la
Camera dei deputati delibera una seconda volta e la legge è
definitivamente approvata con la maggioranza dei due terzi.
L'iniziativa legislativa spetta al Governo, a ciascuna Giunta
regionale previa delibera consiliare approvata a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti e a ciascuna delle due
Camere. Le modalità con cui ciascuna delle due Camere può
attivare l'iniziativa legislativa sono definite dai rispettivi
Regolamenti interni".
Art. 6.
1. All'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e salvo quanto
previsto dalle lettere e) e h) del quinto
comma".