XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3535
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La pubblica amministrazione è tenuta a garantire
l'accesso telefonico ai propri servizi da parte degli utenti,
o di persone dagli stessi delegati, anche solo verbalmente.
2. Ai fini dell'accesso telefonico di cui al comma 1, i
servizi della pubblica amministrazione sono tenuti ad offrire
ai rispettivi utenti la possibilità di adottare una "parola
chiave", garantendo il rispetto dei diritti di riservatezza a
tutela dei dati personali.
3. La "parola chiave" di cui al comma 2 può essere
costituita da numeri, da lettere o da ambedue gli elementi, a
condizione che non superi in totale il numero di venticinque
caratteri, anche suddivisi in più parti.
4. La "parola chiave" è comunicata dai servizi della
pubblica amministrazione ai rispettivi sportelli od uffici
competenti per i rapporti diretti con il pubblico, al fine di
garantirne l'uso da parte degli utenti.
5. La "parola chiave" può essere modificata al fine di
tutelare la sicurezza dall'utente del servizio ovvero dalla
pubblica amministrazione ove si ravvedano oggettivi motivi di
pregiudizio in merito alla garanzia di tutela dei diritti di
riservatezza.
Art. 2.
1. L'accesso telefonico ai servizi della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1 da parte degli utenti
per ottenere informazioni è consentito solo previa
comunicazione dei propri dati anagrafici, dei dati relativi
alla richiesta in oggetto nonché della "parola chiave"
adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 2.
2. In caso di richiesta di informazioni ai sensi del comma
1 avanzata da una persona di fiducia dell'utente munita di
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la persona è tenuta
a fornire le informazioni previste dal citato comma 1 relative
all'utente stesso.