XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3535




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La pubblica amministrazione è tenuta a garantire l'accesso telefonico ai propri servizi da parte degli utenti, o di persone dagli stessi delegati, anche solo verbalmente.
        2. Ai fini dell'accesso telefonico di cui al comma 1, i servizi della pubblica amministrazione sono tenuti ad offrire ai rispettivi utenti la possibilità di adottare una "parola chiave", garantendo il rispetto dei diritti di riservatezza a tutela dei dati personali.
        3. La "parola chiave" di cui al comma 2 può essere costituita da numeri, da lettere o da ambedue gli elementi, a condizione che non superi in totale il numero di venticinque caratteri, anche suddivisi in più parti.
        4. La "parola chiave" è comunicata dai servizi della pubblica amministrazione ai rispettivi sportelli od uffici competenti per i rapporti diretti con il pubblico, al fine di garantirne l'uso da parte degli utenti.
        5. La "parola chiave" può essere modificata al fine di tutelare la sicurezza dall'utente del servizio ovvero dalla pubblica amministrazione ove si ravvedano oggettivi motivi di pregiudizio in merito alla garanzia di tutela dei diritti di riservatezza.


Art. 2.

        1. L'accesso telefonico ai servizi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 da parte degli utenti per ottenere informazioni è consentito solo previa comunicazione dei propri dati anagrafici, dei dati relativi alla richiesta in oggetto nonché della "parola chiave" adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 2.
        2. In caso di richiesta di informazioni ai sensi del comma 1 avanzata da una persona di fiducia dell'utente munita di delega ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la persona è tenuta a fornire le informazioni previste dal citato comma 1 relative all'utente stesso.



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