XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3528
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate
all'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio
scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo,
ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002,
e in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione MARPOL
73/78 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della
presente legge, prevedendo altresì le opportune modifiche
volte a stabilire criteri di maggiore sicurezza per la
prevenzione dell'inquinamento causato dalla navigazione delle
petroliere nella zona economica esclusiva italiana.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica alle petroliere di portata
lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate battenti bandiera
italiana ovvero in navigazione nella zona esclusiva economica
italiana, indipendentemente dalla loro bandiera.
2. La presente legge non si applica alle navi da guerra,
alle navi ausiliarie e alle navi comunque di proprietà o in
gestione dello Stato italiano e impiegate esclusivamente per
servizi statali a fini non commerciali.
Art. 3.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti
definizioni:
a) "MARPOL 73/78": la Convenzione internazionale
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, firmata
a Londra il 2 novembre 1973, resa esecutiva dalla legge 29
settembre 1980, n. 662, emandata con il protocollo adottato a
Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4
giugno 1982, n. 438, e successivi emendamenti;
b) "regola riveduta 13G dell'allegato I della
MARPOL 73/78": le modifiche apportate alla regola 13G
dell'allegato I della MARPOL 73/78 e al supplemento al
Certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da idrocarburi, adottato con la risoluzione
MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, del Comitato per la protezione
dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima
internazionale (IMO), entrata in vigore il 1^ settembre
2002;
c) "petroliera": nave cisterna per il trasporto di
idrocarburi quale definita nella regola 1 dell'allegato I
della MARPOL 73/78;
d) "portata lorda": portata lorda quale definita
nella regola 1 dell'allegato I della MARPOL 73/78;
e) "nuova petroliera": nuova nave cisterna per il
trasporto di idrocarburi quale definita nella regola 1
dell'allegato I della MARPOL 73/78;
f) "petroliera di categoria 1": petroliera di
portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, il cui
carico è costituito da petrolio greggio, olio combustibile,
combustibile pesante per motori diesel o olio
lubrificante, e petroliera di portata lorda pari o superiore a
30.000 tonnellate, il cui carico è costituito da idrocarburi
diversi da quelli specificati, che non ottempera ai requisiti
per le petroliere nuove definiti nella regola 1 dell'allegato
I della MARPOL 73/78;
g) "petroliera di categoria 2": petroliera di
portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, il cui
carico è costituito da petrolio greggio, olio combustibile,
combustibile pesante per motori diesel o olio
lubrificante, e petroliera di portata lorda pari o superiore a
30.000 tonnellate, il cui carico è costituito da idrocarburi
diversi da quelli specificati, che ottempera ai requisiti per
le petroliere nuove definiti nella regola 1 dell'allegato I
della MARPOL 73/78;
h) "petroliera di categoria 3": petroliera di
portata lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate, inferiore
alla portata lorda specificata alle lettere f) e
g);
i) "petroliera motoscafo": petroliera che non
soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia
equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della
MARPOL 73/78;
l) "petroliera a doppio scafo": petroliera che
soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia
equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della
MARPOL 73/78;
m) "età": età della nave espressa in numero di
anni dalla data della sua consegna;
n) "combustibili pesanti per motori diesel":
combustibili per motori diesel quali definiti nella
regola riveduta 13G dell'allegato I della MARPOL 73/78;
o) "oli combustibili": distillati pesanti o
residui del petrolio greggio o miscele di tali prodotti quali
definiti nella regola riveduta 13G dell'allegato I della
MARPOL 73/78.
Art. 4.
(Conformità delle petroliere monoscafo alle norme in
materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alle petroliere di categoria 1 è vietata la
navigazione nella zona esclusiva economica italiana,
indipendentemente dalla loro bandiera.
2. Alla petroliere di categoria 2 e di categoria 3, ad
esclusione delle petroliere a doppio scafo, è vietata la
navigazione nella zona esclusiva economica italiana,
indipendentemente dalla loro bandiera, a decorrere dalle
seguenti date, stabilite in base all'anno di consegna della
petroliera:
a) dal 1^ giugno 2003, per le petroliere
consegnate nel 1975 o anteriormente;
b) dal 1^ gennaio 2004, per le petroliere
consegnate nel 1976, nel 1977 e nel 1978;
c) dal 1^ gennaio 2005, per le petroliere
consegnate nel 1979, nel 1980 e nel 1981;
d) dal 1^ gennaio 2006, per le petroliere
consegnate nel 1982 e nel 1983;
e) dal 1^ gennaio 2007, per le petroliere
consegnate nel 1984 e nel 1985;
f) dal 1^ gennaio 2008, per le petroliere
consegnate nel 1986, nel 1987 e nel 1988;
g) dal 1^ gennaio 2009, per le petroliere
consegnate nel 1989 o posteriormente.
Art. 5.
(Conformità delle petroliere di categoria 2 al regime di
valutazione delle condizioni della nave).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alle petroliere di categoria 2 è vietata la
navigazione nella zona esclusiva economica italiana, ad
esclusione delle petroliere conformi al regime di valutazione
delle condizioni della nave, adottato dalla citata risoluzione
MEPC 94(46) del 27 aprile 2001.
Art. 6.
(Divieti finali).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2009 è vietata la
navigazione alle petroliere di categoria 2 e di categoria 3
battenti bandiera italiana ed è vietata la navigazione nella
zona esclusiva economica italiana alle petroliere di categoria
2 e di categoria 3, indipendentemente dalla loro bandiera.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.