XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3528




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge reca disposizioni finalizzate all'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione MARPOL 73/78 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge, prevedendo altresì le opportune modifiche volte a stabilire criteri di maggiore sicurezza per la prevenzione dell'inquinamento causato dalla navigazione delle petroliere nella zona economica esclusiva italiana.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate battenti bandiera italiana ovvero in navigazione nella zona esclusiva economica italiana, indipendentemente dalla loro bandiera.
        2. La presente legge non si applica alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e alle navi comunque di proprietà o in gestione dello Stato italiano e impiegate esclusivamente per servizi statali a fini non commerciali.


Art. 3.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

                a) "MARPOL 73/78": la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, resa esecutiva dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, emandata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438, e successivi emendamenti;

                b) "regola riveduta 13G dell'allegato I della MARPOL 73/78": le modifiche apportate alla regola 13G dell'allegato I della MARPOL 73/78 e al supplemento al Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi, adottato con la risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, del Comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), entrata in vigore il 1^ settembre 2002;

                c) "petroliera": nave cisterna per il trasporto di idrocarburi quale definita nella regola 1 dell'allegato I della MARPOL 73/78;

                d) "portata lorda": portata lorda quale definita nella regola 1 dell'allegato I della MARPOL 73/78;

                e) "nuova petroliera": nuova nave cisterna per il trasporto di idrocarburi quale definita nella regola 1 dell'allegato I della MARPOL 73/78;

                f) "petroliera di categoria 1": petroliera di portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, il cui carico è costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, e petroliera di portata lorda pari o superiore a 30.000 tonnellate, il cui carico è costituito da idrocarburi diversi da quelli specificati, che non ottempera ai requisiti per le petroliere nuove definiti nella regola 1 dell'allegato I della MARPOL 73/78;

                g) "petroliera di categoria 2": petroliera di portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, il cui carico è costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, e petroliera di portata lorda pari o superiore a 30.000 tonnellate, il cui carico è costituito da idrocarburi diversi da quelli specificati, che ottempera ai requisiti per le petroliere nuove definiti nella regola 1 dell'allegato I della MARPOL 73/78;

                h) "petroliera di categoria 3": petroliera di portata lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate, inferiore alla portata lorda specificata alle lettere f) e g);

                i) "petroliera motoscafo": petroliera che non soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della MARPOL 73/78;

                l) "petroliera a doppio scafo": petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della MARPOL 73/78;

                m) "età": età della nave espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;

                n) "combustibili pesanti per motori diesel": combustibili per motori diesel quali definiti nella regola riveduta 13G dell'allegato I della MARPOL 73/78;

                o) "oli combustibili": distillati pesanti o residui del petrolio greggio o miscele di tali prodotti quali definiti nella regola riveduta 13G dell'allegato I della MARPOL 73/78.


Art. 4.

(Conformità delle petroliere monoscafo alle norme in
materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle petroliere di categoria 1 è vietata la navigazione nella zona esclusiva economica italiana, indipendentemente dalla loro bandiera.
        2. Alla petroliere di categoria 2 e di categoria 3, ad esclusione delle petroliere a doppio scafo, è vietata la navigazione nella zona esclusiva economica italiana, indipendentemente dalla loro bandiera, a decorrere dalle seguenti date, stabilite in base all'anno di consegna della petroliera:

                a) dal 1^ giugno 2003, per le petroliere consegnate nel 1975 o anteriormente;

                b) dal 1^ gennaio 2004, per le petroliere consegnate nel 1976, nel 1977 e nel 1978;

                c) dal 1^ gennaio 2005, per le petroliere consegnate nel 1979, nel 1980 e nel 1981;

                d) dal 1^ gennaio 2006, per le petroliere consegnate nel 1982 e nel 1983;

                e) dal 1^ gennaio 2007, per le petroliere consegnate nel 1984 e nel 1985;

                f) dal 1^ gennaio 2008, per le petroliere consegnate nel 1986, nel 1987 e nel 1988;

                g) dal 1^ gennaio 2009, per le petroliere consegnate nel 1989 o posteriormente.


Art. 5.

(Conformità delle petroliere di categoria 2 al regime di
valutazione delle condizioni della nave).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle petroliere di categoria 2 è vietata la navigazione nella zona esclusiva economica italiana, ad esclusione delle petroliere conformi al regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla citata risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001.


Art. 6.

(Divieti finali).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2009 è vietata la navigazione alle petroliere di categoria 2 e di categoria 3 battenti bandiera italiana ed è vietata la navigazione nella zona esclusiva economica italiana alle petroliere di categoria 2 e di categoria 3, indipendentemente dalla loro bandiera.

Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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