XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3523
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal
Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri eletto ai sensi dell'articolo 94.
Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca
con proprio decreto i ministri.
La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e
dei ministri".
Art. 2.
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94. - Entro trenta giorni dalla data delle elezioni
o della cessazione dalla carica per dimissioni, morte o altro
motivo, le Camere in seduta comune eleggono il Presidente del
Consiglio dei ministri a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi.
Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i
successivi dieci giorni ad una seconda votazione. In caso di
esito negativo, entro i successivi venti giorni il Presidente
della Repubblica propone un candidato e si procede ad una
terza votazione. In caso di mancata elezione, le Camere sono
sciolte.
Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la
fiducia delle Camere.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti di ciascuna Camera, e deve contenere la
proposta di un nuovo candidato alla carica di Presidente del
Consiglio dei ministri.
La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalle
Camere in seduta comune non prima di tre giorni e non oltre
dieci giorni dalla sua presentazione, ed è approvata a
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
L'approvazione comporta la contestuale elezione del nuovo
Presidente del Consiglio dei ministri. Il voto contrario di
una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non
comporta obbligo di dimissioni da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei ministri".
Art. 3.
1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, infine,
il seguente capoverso:
"sulle questioni di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri".