XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3523




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
        Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri eletto ai sensi dell'articolo 94.
        Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca con proprio decreto i ministri.
        La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri".


Art. 2.

        1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 94. - Entro trenta giorni dalla data delle elezioni o della cessazione dalla carica per dimissioni, morte o altro motivo, le Camere in seduta comune eleggono il Presidente del Consiglio dei ministri a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
        Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i successivi dieci giorni ad una seconda votazione. In caso di esito negativo, entro i successivi venti giorni il Presidente della Repubblica propone un candidato e si procede ad una terza votazione. In caso di mancata elezione, le Camere sono sciolte.
        Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia delle Camere.
        La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, e deve contenere la proposta di un nuovo candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.
        La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalle Camere in seduta comune non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. L'approvazione comporta la contestuale elezione del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri".


Art. 3.

        1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente capoverso:
        "sulle questioni di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri".



Frontespizio Relazione