XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3520




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino Alto Adige è divisa in due circoscrizioni corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.
            2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.
            3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
            4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le seguenti modalità:

                a) si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

                b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui alla lettera a) del presente comma;

                c) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui alla lettera b) del presente comma, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".


Art. 2.

        1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Non sono compatibili con la carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo:

                a) il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della Repubblica;

                b) i presidenti delle giunte regionali e gli assessori regionali;

                c) i presidenti di provincia e gli assessori provinciali;

                d) i sindaci e gli assessori dei comuni capoluoghi di provincia".


Art. 3.

        1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

            "a) membro del Parlamento nazionale;

                b) consigliere regionale;

                c) consigliere provinciale;

                d) consigliere comunale dei comuni capoluoghi di provincia".


Art. 4.

        1. L'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 12. - 1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.
            2. La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
            3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
            4. Nel caso di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico ovvero da un rappresentante allo scopo dagli stessi incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 11, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.
            5. Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.
            6. Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.
            7. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione.
            8. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo e di uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
            9. Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia".


Art. 5.

        1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

        "Art. 14. - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza per uno dei candidati presenti nella lista votata".

Art. 6.

        1. L'articolo 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

        "Art. 15. - 1. Le schede devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e devono riprodurre in facsimile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.
            2. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per uno dei candidati della lista votata".


Art. 7.

        1. L'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

        "Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al numero 2) dell'articolo 20, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste, con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
            2. Nelle circoscrizioni corrispondenti alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Ufficio elettorale nazionale attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), è contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire alla circoscrizione sono assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni abbiano dato maggiori resti; in caso di parità dei resti, si procede a sorteggio.
            3. In tutte le circoscrizioni, escluse quelle di cui al comma 2 del presente articolo, il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), l'Ufficio elettorale nazionale attribuisce l'unico seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, a quella lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Nell'ambito della lista a cui è attribuito il seggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze prevale l'ordine di presentazione nella lista.
            4. L'Ufficio elettorale nazionale determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.
            5. L'Ufficio elettorale nazionale individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, e procede al riparto dei seggi solo tra queste ultime liste, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, ottenendo il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.
            6. L'Ufficio elettorale nazionale divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al comma 5, diminuito del numero dei seggi assegnati alla lista con le modalità di cui ai commi 2 e 3, ottenendo il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.
            7. Per tutte le circoscrizioni, ad esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio elettorale nazionale attribuisce alla lista, in ogni singola circoscrizione, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità dei resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni, escluse quelle di cui al comma 3, sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie circoscrizioni, con le modalità previste dal presente comma.
            8. L'Ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
            9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione".



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