XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3520
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro
capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i
capoluoghi regionali. La regione Trentino Alto Adige è divisa
in due circoscrizioni corrispondenti alle province autonome di
Trento e di Bolzano che sono i rispettivi capoluoghi delle
circoscrizioni elettorali.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali
forma il collegio unico nazionale.
3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati
dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
nazionale di statistica, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si
effettua con le seguenti modalità:
a) si divide il numero degli abitanti della
Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti
all'Italia;
b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni
circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore al
quoziente di cui alla lettera a) del presente comma;
c) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre
circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste
ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia,
diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui
alla lettera b) del presente comma, e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
Art. 2.
1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Non sono compatibili con la carica di rappresentante
dell'Italia al Parlamento europeo:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri della Repubblica;
b) i presidenti delle giunte regionali e gli
assessori regionali;
c) i presidenti di provincia e gli assessori
provinciali;
d) i sindaci e gli assessori dei comuni capoluoghi
di provincia".
Art. 3.
1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:
"a) membro del Parlamento nazionale;
b) consigliere regionale;
c) consigliere provinciale;
d) consigliere comunale dei comuni capoluoghi di
provincia".
Art. 4.
1. L'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Le liste dei candidati devono essere
presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria
della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio
elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo
giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti
quello della votazione.
2. La presentazione delle liste di candidati deve
essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500
e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da
non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di
abitanti.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti
o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella
legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi
anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione
abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e
abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.
Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o
gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato
candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto
almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione
è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia
contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia
contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da
tale onere.
4. Nel caso di cui al comma 3, la dichiarazione di
presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico
ovvero da un rappresentante allo scopo dagli stessi incaricato
con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può
essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla
lettera a) del quarto comma dell'articolo 11, sempre
che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato
conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza,
ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione
delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel
primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a
ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la
designazione degli incaricati comprende anche il mandato di
sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle
candidature. La firma del sottoscrittore deve essere
autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.
5. Nessun candidato può essere compreso in liste
recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua
elezione.
6. Ogni candidato, nella dichiarazione di
accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato
la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando
quali sono.
7. Ciascuna lista deve comprendere un numero di
candidati non maggiore del numero dei rappresentanti da
eleggere nella circoscrizione.
8. La dichiarazione di presentazione della lista
deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo e di uno
supplente autorizzati a designare i rappresentanti di lista
presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli
uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna
sezione elettorale, con le modalità e nei termini previsti
dall'articolo 25 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni.
9. Per gli uffici elettorali provinciali la
designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del
giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del
tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune
capoluogo della provincia".
Art. 5.
1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. L'elettore può manifestare una sola
preferenza per uno dei candidati presenti nella lista
votata".
Art. 6.
1. L'articolo 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Le schede devono avere le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
allegate tabelle B e C, e devono riprodurre in facsimile i
contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero
progressivo attribuito dall'ufficio elettorale
circoscrizionale.
2. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una
linea orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha
facoltà di esprimere per uno dei candidati della lista
votata".
Art. 7.
1. L'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale nazionale,
ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici
elettorali circoscrizionali di cui al numero 2) dell'articolo
20, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti
scelti dal presidente, procede alla distribuzione nelle
singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste,
con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.
2. Nelle circoscrizioni corrispondenti alla regione
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
l'Ufficio elettorale nazionale attribuisce a ciascuna lista
tanti seggi quante volte il quoziente di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera a), è contenuto nella cifra elettorale
circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire alla circoscrizione sono assegnati alle liste per
le quali le ultime divisioni abbiano dato maggiori resti; in
caso di parità dei resti, si procede a sorteggio.
3. In tutte le circoscrizioni, escluse quelle di cui
al comma 2 del presente articolo, il cui numero di abitanti è
inferiore al quoziente di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
a), l'Ufficio elettorale nazionale attribuisce l'unico
seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di cifra elettorale
circoscrizionale, a quella lista che abbia avuto la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale
nazionale si procede a sorteggio. Nell'ambito della lista a
cui è attribuito il seggio risulta eletto il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di
preferenze prevale l'ordine di presentazione nella lista.
4. L'Ufficio elettorale nazionale determina la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni
dalle liste aventi il medesimo contrassegno.
5. L'Ufficio elettorale nazionale individua le liste
che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per
cento dei voti validi espressi, e procede al riparto dei seggi
solo tra queste ultime liste, in base alla cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista. A tale fine divide il totale
delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste ammesse al
riparto per il numero dei seggi da attribuire, diminuito del
numero dei seggi assegnati con le modalità di cui ai commi 2 e
3, ottenendo il quoziente elettorale nazionale.
Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto
nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno
dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a
sorteggio.
6. L'Ufficio elettorale nazionale divide la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi
attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al comma
5, diminuito del numero dei seggi assegnati alla lista con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, ottenendo il quoziente
elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura la
eventuale parte frazionaria del quoziente.
7. Per tutte le circoscrizioni, ad esclusione di
quelle di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio elettorale nazionale
attribuisce alla lista, in ogni singola circoscrizione, tanti
seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista
risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale
della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali
le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di
parità dei resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è
ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a
sorteggio. Se alla lista in una circoscrizione spettano più
seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i
candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei
seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni, escluse
quelle di cui al comma 3, sulla base di un secondo quoziente
ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla
lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che
sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione
dei seggi tra le varie circoscrizioni, con le modalità
previste dal presente comma.
8. L'Ufficio elettorale nazionale provvede a
comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il
numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale
nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento
europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è
depositato nella cancelleria della Corte di cassazione".