XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3515
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 è assegnato
all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti
(ANPVI-ONLUS), ente morale con personalità giuridica di
diritto privato riconosciuto ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, un
contributo annuo di 6 milioni di euro con destinazione al
Centro nazionale di documentazione e agli uffici provinciali
di segretariato sociale dell'Associazione medesima.
Art. 2.
1. L'ANPVI-ONLUS entro il 31 maggio di ciascun anno
trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'impiego delle risorse ad essa assegnate ai
sensi della presente legge e sui risultati conseguiti
nell'esercizio precedente.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 6 milioni di euro annui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.