XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3515




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 è assegnato all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI-ONLUS), ente morale con personalità giuridica di diritto privato riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, un contributo annuo di 6 milioni di euro con destinazione al Centro nazionale di documentazione e agli uffici provinciali di segretariato sociale dell'Associazione medesima.


Art. 2.

        1. L'ANPVI-ONLUS entro il 31 maggio di ciascun anno trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'impiego delle risorse ad essa assegnate ai sensi della presente legge e sui risultati conseguiti nell'esercizio precedente.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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