XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3511
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, è abrogato.
2. All'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli iscritti all'Ente possono, in qualunque
momento, fare richiesta di cancellazione. I contributi versati
fino al momento della cancellazione sono restituiti al
raggiungimento dell'età pensionabile".