XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3511




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.
        2. All'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Gli iscritti all'Ente possono, in qualunque momento, fare richiesta di cancellazione. I contributi versati fino al momento della cancellazione sono restituiti al raggiungimento dell'età pensionabile".



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