XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3503
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'aeroporto civile di Siracusa, di seguito
denominato "aeroporto".
2. La giunta della regione Sicilia, di intesa con il
comune di Siracusa, sentita la giunta provinciale di Siracusa,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede ad individuare l'area entro la quale si deve
procedere alla costruzione dell'aerostazione e delle
infrastrutture ad essa collegate.
3. Decorsi i termini di cui al comma 2 il comune di
Siracusa provvede in autonomia all'individuazione dell'area di
cui al medesimo comma.
Art. 2.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per gli affari regionali, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato
ad affidare in concessione la progettazione, la costruzione e
la gestione dell'aeroporto ad una società per azioni, anche a
prevalente capitale privato, secondo i seguenti criteri:
a) la società per azioni concessionaria deve
garantire i livelli di servizi secondo gli standard
internazionali fissati dall'amministrazione concedente;
b) la società per azioni concessionaria deve
provvedere al finanziamento per la costruzione e il successivo
mantenimento delle infrastrutture. Lo Stato può fornire un
supporto finanziario in relazione alla disponibilità di
bilancio della società per azioni concessionaria e comunque in
misura non superiore al 50 per cento del costo della
infrastruttura stessa, sulla base della convenzione di cui
all'articolo 6, alla quale deve essere allegato il piano degli
interventi che sono a carico della società stessa;
c) i vettori non possono possedere quote di
maggioranza della società per azioni concessionaria;
d) il bilancio della società per azioni
concessionaria deve essere certificato; l'utile, detratto un
dividendo non superiore al 15 per cento, deve essere investito
in opere aeroportuali, secondo programmi approvati, con la
relativa priorità, dall' amministrazione concedente;
e) alla società per azioni concessionaria sono
affidate le attività rientranti nella competenza dell'ufficio
per il controllo del traffico aereo, esclusi i compiti
ispettivi e di controllo che rimangono all'amministrazione
concedente.
Art. 3.
1. La progettazione e la costruzione dell'aeroporto sono
realizzate a cura della società per azioni concessionaria,
sentito il parere dei Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, della difesa e dell'economia e delle finanze, sulla
base degli stanziamenti già stabiliti nonché sulla base delle
successive integrazioni e modificazioni del programma stesso
che si renderanno necessarie in attuazione delle disposizioni
della presente legge.
2. Il progetto generale dell'aeroporto, con i relativi
piazzali e pertinenze e con l'indicazione della spesa
complessiva presunta, è approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Analoga procedura è
seguita per eventuali varianti richieste dalla società per
azioni concessionaria in corso d'opera.
Art. 4.
1. L'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3
equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica
utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.
Art. 5.
1. Alle operazioni di esproprio degli immobili necessari
alla costruzione delle opere aeroportuali, nonché
all'espletamento dei relativi servizi, provvede direttamente e
a proprie spese la società per azioni concessionaria
dell'aeroporto, nei limiti dei poteri che competono all'ente
espropriante ai sensi della legislazione vigente in
materia.
2. Alle operazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, anche ai fini dell'indennità, si applicano le norme
di cui agli articoli 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, e successive modificazioni.
Art. 6.
1. La concessione per la progettazione e la costruzione
dell'aeroporto è disciplinata da una apposita convenzione
nella quale sono definite:
a) la procedura della progettazione esecutiva;
b) le modalità per l'esecuzione dei lavori che la
società per azioni concessionaria può effettuare direttamente
per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di
costruzione delle opere risultanti dal progetto esecutivo
approvato;
c) le modalità di gara e di contabilizzazione per
i lavori edili da appaltare;
d) le procedure relative all'attività di vigilanza
sull'esecuzione dei lavori e al collaudo definitivo delle
opere da parte di tecnici espressamente nominati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7.
1. La società per azioni concessionaria provvede al
reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione
delle opere aeroportuali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la società per azioni
concessionaria è autorizzata, anche in deroga all'articolo
2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da
ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della
concessione, e a contrarre mutui con il Consorzio di credito
per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di
credito a medio e lungo termine allo scopo designati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i quali
sono autorizzati ad effettuare tali operazioni anche in deroga
alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la
loro attività ordinaria.
3. Le operazioni finanziarie di cui al comma 2 sono
assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso
del capitale e per il pagamento degli interessi.
Art. 8.
1. Entro due mesi dall'avvenuto collaudo delle opere, la
società per azioni concessionaria presenta all'amministrazione
concedente il rendiconto del costo totale delle opere
realizzate.
2. Il rendiconto è approvato, entro due mesi dalla data
della sua presentazione, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 9.
1. Sulla base delle indicazioni fornite con il rendiconto
approvato ai sensi dell'articolo 8, la società per azioni
concessionaria predispone il piano finanziario relativo alla
gestione dell'intero sistema aeroportuale.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede con decreto all'approvazione del piano finanziario
predisposto ai sensi del comma 1.
Art. 10.
1. L'eventuale contributo a carico dello Stato in
relazione al piano finanziario, approvato ai sensi
dell'articolo 9, è determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi
dall'approvazione del piano, ed è corrisposto per l'utilizzo
alla società per azioni concessionaria.