XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3503




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito l'aeroporto civile di Siracusa, di seguito denominato "aeroporto".
        2. La giunta della regione Sicilia, di intesa con il comune di Siracusa, sentita la giunta provinciale di Siracusa, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad individuare l'area entro la quale si deve procedere alla costruzione dell'aerostazione e delle infrastrutture ad essa collegate.
        3. Decorsi i termini di cui al comma 2 il comune di Siracusa provvede in autonomia all'individuazione dell'area di cui al medesimo comma.


Art. 2.

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad affidare in concessione la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto ad una società per azioni, anche a prevalente capitale privato, secondo i seguenti criteri:

            a) la società per azioni concessionaria deve garantire i livelli di servizi secondo gli standard internazionali fissati dall'amministrazione concedente;

            b) la società per azioni concessionaria deve provvedere al finanziamento per la costruzione e il successivo mantenimento delle infrastrutture. Lo Stato può fornire un supporto finanziario in relazione alla disponibilità di bilancio della società per azioni concessionaria e comunque in misura non superiore al 50 per cento del costo della infrastruttura stessa, sulla base della convenzione di cui all'articolo 6, alla quale deve essere allegato il piano degli interventi che sono a carico della società stessa;

            c) i vettori non possono possedere quote di maggioranza della società per azioni concessionaria;

            d) il bilancio della società per azioni concessionaria deve essere certificato; l'utile, detratto un dividendo non superiore al 15 per cento, deve essere investito in opere aeroportuali, secondo programmi approvati, con la relativa priorità, dall' amministrazione concedente;

            e) alla società per azioni concessionaria sono affidate le attività rientranti nella competenza dell'ufficio per il controllo del traffico aereo, esclusi i compiti ispettivi e di controllo che rimangono all'amministrazione concedente.


Art. 3.

        1. La progettazione e la costruzione dell'aeroporto sono realizzate a cura della società per azioni concessionaria, sentito il parere dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e dell'economia e delle finanze, sulla base degli stanziamenti già stabiliti nonché sulla base delle successive integrazioni e modificazioni del programma stesso che si renderanno necessarie in attuazione delle disposizioni della presente legge.
        2. Il progetto generale dell'aeroporto, con i relativi piazzali e pertinenze e con l'indicazione della spesa complessiva presunta, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Analoga procedura è seguita per eventuali varianti richieste dalla società per azioni concessionaria in corso d'opera.


Art. 4.

        1. L'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.

Art. 5.

        1. Alle operazioni di esproprio degli immobili necessari alla costruzione delle opere aeroportuali, nonché all'espletamento dei relativi servizi, provvede direttamente e a proprie spese la società per azioni concessionaria dell'aeroporto, nei limiti dei poteri che competono all'ente espropriante ai sensi della legislazione vigente in materia.
        2. Alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dell'indennità, si applicano le norme di cui agli articoli 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.


Art. 6.

        1. La concessione per la progettazione e la costruzione dell'aeroporto è disciplinata da una apposita convenzione nella quale sono definite:

            a) la procedura della progettazione esecutiva;

            b) le modalità per l'esecuzione dei lavori che la società per azioni concessionaria può effettuare direttamente per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultanti dal progetto esecutivo approvato;

            c) le modalità di gara e di contabilizzazione per i lavori edili da appaltare;

            d) le procedure relative all'attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori e al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 7.

        1. La società per azioni concessionaria provvede al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione delle opere aeroportuali.
        2. Ai fini di cui al comma 1, la società per azioni concessionaria è autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, e a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine allo scopo designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i quali sono autorizzati ad effettuare tali operazioni anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la loro attività ordinaria.
        3. Le operazioni finanziarie di cui al comma 2 sono assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.


Art. 8.

        1. Entro due mesi dall'avvenuto collaudo delle opere, la società per azioni concessionaria presenta all'amministrazione concedente il rendiconto del costo totale delle opere realizzate.
        2. Il rendiconto è approvato, entro due mesi dalla data della sua presentazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 9.

        1. Sulla base delle indicazioni fornite con il rendiconto approvato ai sensi dell'articolo 8, la società per azioni concessionaria predispone il piano finanziario relativo alla gestione dell'intero sistema aeroportuale.
        2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto all'approvazione del piano finanziario predisposto ai sensi del comma 1.

Art. 10.

        1. L'eventuale contributo a carico dello Stato in relazione al piano finanziario, approvato ai sensi dell'articolo 9, è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dall'approvazione del piano, ed è corrisposto per l'utilizzo alla società per azioni concessionaria.



Frontespizio Relazione