XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3389
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Turchia in
materia di cooperazione e di mutua assistenza per la
prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni
doganali comporta i seguenti oneri, in relazione ai
sottoindicati articoli:
Articolo 13, comma 1:
Viene previsto l'invio di funzionari in Turchia per
assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali.
A tale fine, nell'ipotesi dell'invio ad Ankara di due
funzionari per un periodo di sei giorni, la relativa spesa è
così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone
x 6 giorni) ................................... euro 1.548
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA S 150
= euro 170 cui si aggiungono euro 51 pari al 30 per cento
quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto
3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 170 viene ridotto di
euro 57, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 164 + euro
49) quale quota media per contributi previdenziali,
assistenziali, ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 213 x 2
persone x 6 giorni) ........................... 2.556
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Ankara (euro 1.033
x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale
maggiorazione del 5 per cento) ................ 2.169
Totale onere (articolo 13, comma 1) ... euro 6.273
Articolo 15:
Viene previsto l'invio di funzionari in Turchia per
deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l'Autorità
giudiziaria.
Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari ad Ankara, con
una permanenza di tre giorni in detta città e, sulla base del
precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone
x 3 giorni) ................................... euro 774
diaria giornaliera (euro 213 x 2 persone
x 3 giorni) ................................... 1.278
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Ankara (euro 1.033
x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale
maggiorazione del 5 per cento) ................ 2.169
Totale onere (articolo 15) ........ euro 4.221
Articolo 20:
Al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista
l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà
annualmente ad Ankara.
Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Ankara, con
una permanenza di quattro giorni in detta città e, sulla base
del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone
x 4 giorni) ................................... euro 1.548
diaria giornaliera (euro 213 x 3 persone
x 4 giorni) ................................... 2.556
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Ankara (euro 1.033
x 3 persone = euro 3.099 + euro 155 quale
maggiorazione del 5 per cento) ................ 3.254
Totale onere (articolo 20) ........ euro 7.358
Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a
decorrere dal 2003, ammonta a euro 17.852, in cifra tonda euro
17.850.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Si precisa, inoltre, che l'eventuale richiesta per
attività di formazione e scambio di funzionari ed esperti per
le attività di assistenza tecnica in materia doganale
(articolo 10) potrà essere accolta soltanto in relazione alla
disponibilità dei posti nei corsi di formazione previsti
presso il Dipartimento delle dogane e previo rimborso da parte
del Paese richiedente.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già
conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere
ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che
alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 15, che
prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in
procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte
contraente, o l'articolo 13 che consente a funzionari doganali
di una Parte contraente di assistere ad indagini nel
territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò
necessario.
In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non
debba prevedere norme di adeguamento della legislazione
nazionale vigente.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento.
L'importanza di disporre di un quadro giuridico
appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di
cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti
tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto
l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa
di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di
mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la
Consorella turca.
I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla
Amministrazione degli affari esteri con la Controparte sulla
base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato
conformemente al testo standard redatto
dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) - e, comunque,
improntato al rispetto dei princìpi di completezza, chiarezza
e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di
cooperazione amministrativa.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Tale Accordo, la sua forza intrinseca, consentirà, da una
parte, di assicurare una più corretta applicazione delle
rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di
lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito
degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale
minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure
doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo,
così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due
Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli
operatori.
Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e
mantenere con la Consorella turca dei proficui rapporti
diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che
saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli
obiettivi di volta in volta prefissati.