XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3389




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Turchia in materia di cooperazione e di mutua assistenza per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

          Articolo 13, comma 1:

          Viene previsto l'invio di funzionari in Turchia per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali.
          A tale fine, nell'ipotesi dell'invio ad Ankara di due funzionari per un periodo di sei giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

          Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 6 giorni) ................................... euro 1.548

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA S 150 = euro 170 cui si aggiungono euro 51 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 170 viene ridotto di euro 57, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 164 + euro 49) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali, ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 213 x 2 persone x 6 giorni) ........................... 2.556

          Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Ankara (euro 1.033 x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale maggiorazione del 5 per cento) ................ 2.169

                Totale onere (articolo 13, comma 1) ... euro 6.273


          Articolo 15:

          Viene previsto l'invio di funzionari in Turchia per deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l'Autorità giudiziaria.
          Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari ad Ankara, con una permanenza di tre giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

          Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3 giorni) ................................... euro 774

diaria giornaliera (euro 213 x 2 persone x 3 giorni) ................................... 1.278
          Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Ankara (euro 1.033 x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale maggiorazione del 5 per cento) ................ 2.169

                Totale onere (articolo 15) ........ euro 4.221


          Articolo 20:

          Al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà annualmente ad Ankara.
          Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Ankara, con una permanenza di quattro giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

          Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 4 giorni) ................................... euro 1.548

diaria giornaliera (euro 213 x 3 persone x 4 giorni) ................................... 2.556

          Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Ankara (euro 1.033 x 3 persone = euro 3.099 + euro 155 quale maggiorazione del 5 per cento) ................ 3.254

                Totale onere (articolo 20) ........ euro 7.358


          Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2003, ammonta a euro 17.852, in cifra tonda euro 17.850.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
          Si precisa, inoltre, che l'eventuale richiesta per attività di formazione e scambio di funzionari ed esperti per le attività di assistenza tecnica in materia doganale (articolo 10) potrà essere accolta soltanto in relazione alla disponibilità dei posti nei corsi di formazione previsti presso il Dipartimento delle dogane e previo rimborso da parte del Paese richiedente.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi.

          L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 15, che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente, o l'articolo 13 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò necessario.
          In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento.

          L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la Consorella turca.
          I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla Amministrazione degli affari esteri con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo standard redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) - e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          Tale Accordo, la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo, così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.
          Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la Consorella turca dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.




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