XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3389




        Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica della Turchia si impegnano a fornirsi, sia su richiesta, sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
        L'Accordo si compone di ventiquattro articoli, un preambolo ed un allegato.
        L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
        L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
        Gli articoli dal 3 al 4 e dal 6 al 10 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.
        L'articolo 5 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
        L'articolo 11 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni e nelle esecuzioni delle richieste.
        L'articolo 12 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.
        L'articolo 13 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.
        L'articolo 14 prevede e disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale. Lo stesso articolo prevede altresì la possibilità che i documenti previsti nel presente Accordo possano essere sostituiti da informazioni informatizzate.
        L'articolo 15 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.
        L'articolo 16 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
        L'articolo 17 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.
        L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
        L'articolo 19 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
        L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.
        L'articolo 21 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.
        L'articolo 22 disciplina l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.
        L'articolo 23 disciplina la durata dell'Accordo.
        L'articolo 24 infine prevede il riesame dell'Accordo.




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