XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3389
Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo di mutua assistenza
amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione
delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana
e della Repubblica della Turchia si impegnano a fornirsi, sia
su richiesta, sia spontaneamente, reciproca assistenza e
cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità
doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della
legislazione doganale e di realizzare, nello stesso tempo, una
efficace azione di previsione, investigazione e repressione
delle violazioni a tale normativa, rendendo così più
trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
L'Accordo si compone di ventiquattro articoli, un
preambolo ed un allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale
specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione
dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle
due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli dal 3 al 4 e dal 6 al 10 dettano la
disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea,
delle informazioni, elencando casi e finalità.
L'articolo 5 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale ad esercitare una speciale
sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi
che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla
normativa doganale.
L'articolo 11 descrive le procedure e le formalità che
devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle
formulazioni e nelle esecuzioni delle richieste.
L'articolo 12 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad
avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in
contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte
contraente.
L'articolo 13 prevede la possibilità che i funzionari
dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.
L'articolo 14 prevede e disciplina il caso in cui è
possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in
originale. Lo stesso articolo prevede altresì la possibilità
che i documenti previsti nel presente Accordo possano essere
sostituiti da informazioni informatizzate.
L'articolo 15 prevede la possibilità e le modalità di
invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte
contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in
giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra
Parte contraente.
L'articolo 16 detta le regole che devono essere osservate
dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla
diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L'articolo 17 condiziona lo scambio di dati personali alla
circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di
protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello
indicato nell'Allegato che costituisce parte integrante
dell'Accordo.
L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può
essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L'articolo 19 fissa i criteri di ripartizione delle spese
derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni
doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con
la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una
Commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la
cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione
delle controversie in merito all'interpretazione e
all'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 21 definisce l'ambito territoriale di
applicazione dell'Accordo.
L'articolo 22 disciplina l'entrata in vigore e la denuncia
dell'Accordo.
L'articolo 23 disciplina la durata dell'Accordo.
L'articolo 24 infine prevede il riesame dell'Accordo.