XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3319




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni)


          L'attuazione dell'accordo sulla mutua assistenza in materie doganali tra l'Italia e la Repubblica dell'Uzbekistan, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:


Articolo 13.

          Al fine di migliorare la cooperazione nei settori della prevenzione e della repressione delle frodi doganali, viene previsto l'invio di funzionari in Uzbekistan per partecipare alle indagini nella materia doganale.
          Nell'ipotesi dell'invio a Tashkent di due funzionari per un periodo di 6 giorni, la relativa spesa viene così quantificata.

              Spesa di missione:

                pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = euro 1.548;

                diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari Usa 109 = euro 113, cui si aggiungono euro 34, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 113 viene ridotto di euro 38, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 109 + euro 43 quale quota media per contributi erariali, previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 152 x 2 persone x 6 giorni) = euro 1.824.

              Spese di viaggio:

                biglietto aereo A/R Roma-Tashkent (euro 1.653 x 2 persone = euro 3.306 + euro 165 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 3.471.

          Totale onere (articolo 13) = 6.843.


Articolo 15.

          Viene previsto l'invio di funzionari in Uzbekistan per deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l'autorità giudiziaria.
          Nella ipotesi dell'invio di due funzionari a Tashkent, con una permanenza di tre giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:
              Spesa di missione:

                pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3 giorni) = euro 774;

                diaria giornaliera: (euro 152 x 2 persone x 3 giorni) = euro 912;

                biglietto aereo A/R Roma-Tashkent 1.653 x 2 persone = euro 3.306 + euro 165 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 3.471.

          Totale onere (articolo 15) = euro 5.157.


Articolo 20.

          Al fine di esaminare i programmi operativi, viene prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà annualmente a Teshkent.
          Nella ipotesi dell'invio di tre funzionari a Tashkent, con una permanenza di quattro giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la spesa è così quantificabile:

              Spese di missione:

                pernottamento (euro 129 x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.548;

                diaria giornaliera (euro 152 x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.824;

                biglietto aereo A/R Roma-Tashkent euro 1.653 x 3 persone = euro 4.959 + euro 248 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 5.207.

          Totale onere (articolo 20) = euro 8.579.

          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle Dogane, a decorrere dal 2003, ammonta a euro 20.579, in cifra tonda euro 20.580.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
          Relativamente alla disposizione prevista dall'articolo 6 e relativa alla assistenza tecnica in materia doganale, si fa presente che tale attività viene attuata con il ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
          Peraltro, l'eventuale partecipazione di funzionari dell'Uzbekistan ai corsi di formazione viene consentita qualora vi sia disponibilità di posti, con spese a carico del Paese inviante.
          Non risultano, in definitiva, oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 13 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 15 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati dell'altra Parte contraente - rendono ciò necessario.
          In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa di concludere un accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la Repubblica dell'Uzbekistan.
          I negoziati di tale Atto sono stati condotti dall'Amministrazione degli affari esteri con la controparte sulla base di un testo adeguato alla rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo standard redatto dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane - e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di competenza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo, così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.
          Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la Consorella uzbeca dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.




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