XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3319
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni)
L'attuazione dell'accordo sulla mutua assistenza in
materie doganali tra l'Italia e la Repubblica dell'Uzbekistan,
comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati
articoli:
Articolo 13.
Al fine di migliorare la cooperazione nei settori della
prevenzione e della repressione delle frodi doganali, viene
previsto l'invio di funzionari in Uzbekistan per partecipare
alle indagini nella materia doganale.
Nell'ipotesi dell'invio a Tashkent di due funzionari per
un periodo di 6 giorni, la relativa spesa viene così
quantificata.
Spesa di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 6
giorni) = euro 1.548;
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari
Usa 109 = euro 113, cui si aggiungono euro 34, pari al 30
per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 113
viene ridotto di euro 38, corrispondente ad 1/3 della diaria
(euro 109 + euro 43 quale quota media per contributi erariali,
previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi n.
335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 152 x 2 persone x 6
giorni) = euro 1.824.
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Tashkent (euro 1.653 x 2
persone = euro 3.306 + euro 165 quale maggiorazione del 5 per
cento) = euro 3.471.
Totale onere (articolo 13) = 6.843.
Articolo 15.
Viene previsto l'invio di funzionari in Uzbekistan per
deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l'autorità
giudiziaria.
Nella ipotesi dell'invio di due funzionari a Tashkent,
con una permanenza di tre giorni in detta città e, sulla base
del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:
Spesa di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3
giorni) = euro 774;
diaria giornaliera: (euro 152 x 2 persone x 3 giorni)
= euro 912;
biglietto aereo A/R Roma-Tashkent 1.653 x 2 persone =
euro 3.306 + euro 165 quale maggiorazione del 5 per cento) =
euro 3.471.
Totale onere (articolo 15) = euro 5.157.
Articolo 20.
Al fine di esaminare i programmi operativi, viene
prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si
riunirà annualmente a Teshkent.
Nella ipotesi dell'invio di tre funzionari a Tashkent,
con una permanenza di quattro giorni in detta città e, sulla
base del precedente calcolo, la spesa è così
quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 x 3 persone x 4 giorni) =
euro 1.548;
diaria giornaliera (euro 152 x 3 persone x 4 giorni)
= euro 1.824;
biglietto aereo A/R Roma-Tashkent euro 1.653 x 3
persone = euro 4.959 + euro 248 quale maggiorazione del 5 per
cento) = euro 5.207.
Totale onere (articolo 20) = euro 8.579.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Ufficio delle Dogane, a
decorrere dal 2003, ammonta a euro 20.579, in cifra tonda euro
20.580.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Relativamente alla disposizione prevista dall'articolo 6
e relativa alla assistenza tecnica in materia doganale, si fa
presente che tale attività viene attuata con il ricorso agli
ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia
e delle finanze.
Peraltro, l'eventuale partecipazione di funzionari
dell'Uzbekistan ai corsi di formazione viene consentita
qualora vi sia disponibilità di posti, con spese a carico del
Paese inviante.
Non risultano, in definitiva, oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già
conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere
ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che
alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 13 che
consente a funzionari doganali di una Parte contraente di
assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte
contraente o l'articolo 15 che prevede che funzionari di una
Parte contraente depongano in procedimenti instaurati
dell'altra Parte contraente - rendono ciò necessario.
In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non
debba prevedere norme di adeguamento della legislazione
nazionale vigente.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
L'importanza di disporre di un quadro giuridico
appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di
cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti
tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto
l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa
di concludere un accordo bilaterale, intergovernativo, di
mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la
Repubblica dell'Uzbekistan.
I negoziati di tale Atto sono stati condotti
dall'Amministrazione degli affari esteri con la controparte
sulla base di un testo adeguato alla rispettive esigenze -
elaborato conformemente al testo standard redatto
dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane - e, comunque,
improntato al rispetto dei princìpi di competenza, chiarezza e
semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di
cooperazione amministrativa.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà da
una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle
rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di
lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito
degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale
minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure
doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo,
così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due
Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli
operatori.
Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e
mantenere con la Consorella uzbeca dei proficui rapporti
diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che
saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli
obiettivi di volta in volta prefissati.