XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3319
Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo di mutua assistenza
amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione
delle frodi doganali i Governi della Repubblica italiana e
della Repubblica di Uzbekistan si impegnano a fornirsi, sia su
richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e
cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità
doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della
rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo,
una efficace azione di prevenzione, investigazione e
repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così
più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
L'Accordo si compone di ventidue articoli, un preambolo ed
un allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale
specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione
dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle
due Parti contraenti le autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 10 dettano la disciplina
della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle
informazioni, elencando casi e finalità.
L'articolo 6 prevede l'impegno di ciascuna amministrazione
doganale a fornirsi reciproca assistenza tecnica attraverso lo
scambio di funzioni doganali ed azioni di formazione
professionale.
L'articolo 9 prescrive l'impegno di ciascuna
amministrazione doganale ad esercitare una speciale
sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi
che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla
normativa doganale.
L'articolo 11 descrive le procedure e le formalità che
devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella
formulazione delle richieste di assistenza.
L'articolo 12 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad
avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in
contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte
contraente.
L'articolo 13 prevede la possibilità che i funzionari
dell'Amministrazione doganale richiedente consultino
dossier o assistano ad indagini dell'Amministrazione
dell'altra Parte contraente.
L'articolo 14 prevede l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale di fornire reciprocamente, di propria
iniziativa o su richiesta, documenti, relazioni o informazioni
su computer.
L'articolo 15 prevede la possibilità e la modalità di
invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte
contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti
instaurati davanti le competenti autorità dell'altra Parte
contraente.
L'articolo 16 detta le regole che devono essere osservate
dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla
diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L'articolo 17 condiziona lo scambio di dati personali alla
circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di
protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello
indicato nell'apposito allegato che costituisce parte
integrante dell'Accordo.
L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può
essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L'articolo 19 fissa i criteri di ripartizione delle spese
derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni
doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con
la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una
commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la
cooperazione e la mutua assistenza, nonchè per la risoluzione
delle controversie in merito all'interpretazione e
all'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 21 definisce l'ambito territoriale di
applicazione dell'Accordo.
Gli articoli 22 e 23 disciplinano l'entrata in vigore e la
denuncia dell'Accordo.