XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3104




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Croazia in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta un onere per il bilancio dello Stato, in relazione alle disposizioni dei seguenti articoli:

              articolo 4, paragrafo 3: si prevede la partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione Militare Bilaterale per l'attuazione delle disposizioni previste dall'Accordo, che si terranno alternativamente in Croazia ed in Italia.
          Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Zagabria, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

          Spese di missione:

              pernottamento:

(euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni) ..... = euro 2.580
              
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 127 = euro 144, cui si aggiungono euro 43 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1928, n. 941; l'importo di euro 144 viene ridotto di euro 48, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 139 + euro 42) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1985 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 181 x 5 persone x 4 giorni) = ..................... euro 3.620

          Spese di viaggio:

              biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 688 x 5 persone = euro 3.440 + euro 172 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 3.612

              Totale onere .......................... = euro 9.812


          Articolo 4, paragrafo 7: si prevede la partecipazione di funzionari alle riunioni del Comitato Congiunto, incaricato dell'esame dei programmi di cooperazione nel settore dei materiali della difesa, che si terranno alternativamente in Croazia ed in Italia.

          Nell'ipotesi dell'invio di sei funzionari a Zagabria, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, viene così quantificata:

          Spese di missione:

              pernottamento:

(euro 129 al giorno x 6 persone x 3 giorni) ..... = euro 2.322
              diaria giornaliera per ciascun funzionario:

(euro 181 x 6 persone x 3 giorni) ............ = euro 3.258
          Spese di viaggio:

              biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 688 x 6 persone = euro 4.128 + euro 206 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 4.334

          Totale onere ........................... = euro 9.914


          Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta ad euro 19.726, in cifra tonda ad euro 19.725.
          Si fa presente infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
          Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dalla applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.
          In particolare, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

              l'eventuale richiesta per partecipare ai corsi di formazione, di istruzione ed aggiornamento per il personale da impiegare nelle attività militari, la possibilità di realizzare programmi di addestramento, la partecipazione ad esercitazioni ed incontri di carattere militare (articolo 2), nonché l'assistenza addestrativa e tecnica (articolo 3) potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

              gli eventuali inviti ai cittadini della Croazia per partecipare ad esercitazioni militari e navali, alle visite ufficiali, riunioni di lavoro ed a manifestazioni culturali e sportive (articolo 2), alle conferenze, corsi e seminari (articolo 3), nonché ai programmi congiunti di esperti per le attività di ricerca nell'Adriatico e per la conservazione del fondo marino e del litorale (articoli 2 e 3) necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

              le spese relative al trasporto locale e quelle di vitto e alloggio per il personale della Croazia accolto in strutture militari (articolo 5) sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

              l'eventuale scambio di visite di unità navali e di velivoli (articoli 2 e 3) viene sostenuto con le risorse disponibili degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente ed iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

              l'articolo 5, ultimo paragrafo, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi "Accordi ad hoc", nonché con la introduzione di emendamenti (articolo 9); va da sé che, ove venissero rivisti programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto.

              A) Necessità dell'intervento normativo.

              Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con il Governo della Repubblica di Croazia nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

              B) Analisi del quadro normativo.

              L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli Accordi internazionali mediante legge formale.

              C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

              Le disposizioni contenute nell'Accordo e quelle di ratifica non incidono su leggi o regolamenti in vigore, non li modificano, né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

              D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

              Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

              E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

              Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

              F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

              Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta "devolution", in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
              G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

              La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", per le ragioni indicate al secondo periodo del punto b). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

              A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

              Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

              B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

              Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

              C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

              Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

              D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

              Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.


3. Ulteriori elementi.

              A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

              Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia, né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

              B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

              In materia di accordi con la Repubblica di Croazia, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


              A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti.

              Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello croato. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

              B) Obiettivi e risultati attesi.

              Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefìci indicati al punto f), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

              C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

              Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

              D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni: condizioni di operatività.

              L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

              E) Impatto sui destinatari diretti.

                Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

              F) Impatto sui destinatari indiretti.

              L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto a) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefìci in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura "indotto" delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.
              Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.




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