XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3104




        Onorevoli Deputati! - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
        In particolare la Croazia merita la dovuta attenzione per gli sforzi ed i successi in favore della stabilità e della pace, anzitutto al suo interno e quindi, in tutta l'area balcanica, nei confronti delle nuove realtà geopolitiche della regione.
        Inoltre, rappresenta un Paese con il quale è opportuno rafforzare e sviluppare la cooperazione militare, ma, soprattutto, incrementare uno stretto e continuo rapporto tra le rispettive Forze navali in Adriatico, attribuendo ad esso un più ampio profilo, in modo da contrastare attraverso forme di lotta congiunta, tutte le attività illegali che impiegano l'Adriatico come piattaforma di transito.
        L'Accordo con la Croazia, quindi, ha lo scopo primario di favorire la pace e la sicurezza nelle regioni dell'Europa centrale, orientale e mediterranea, attraverso una cooperazione bilaterale e duratura, secondo i princìpi della Carta delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in sintonia con il Documento di Vienna del 1992.
        In particolare, l'articolo 1 determina che la cooperazione avvenga nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.
        Agli articoli 2 e 3 vengono definiti rispettivamente le aree ed il sistema di cooperazione che riguarderanno:

            attuazione delle delibere dell'OSCE e adempimento delle missioni di mantenimento della pace dell'ONU;

            scambi di personale militare frequentatore di corsi e di conferenzieri per i corsi stessi;

            approvvigionamento e acquisizione di materiali ed equipaggiamenti;

            scambi di osservatori, di visite ufficiali di alte personalità civili e militari e di unità navali ed aeree;

            sviluppo e attuazione di programmi congiunti per attività di ricerca nell'Adriatico;

            scambi di informazioni nel settore dell'addestramento e dei materiali;

            storia e geografia, sanità militare, dottrina della Difesa e politica di sicurezza.
        L'articolo 4 istituisce la Commissione Militare Bilaterale ed il Comitato Congiunto. La Commissione, sulla base delle proposte che devono essere presentate entro il 15 ottobre di ogni anno, elaborerà, entro il 1^ dicembre, un piano annuale di cooperazione. Potranno essere organizzati colloqui bilaterali di Stato Maggiore della Difesa, alternativamente nei due Paesi.
        Il Comitato Congiunto coopererà nel settore dei materiali della Difesa e si riunirà anch'esso alternativamente nei due Paesi.
        Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 5) regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, l'eventuale risarcimento di danni provocati dal personale militare, nonché gli eventuali aspetti sanitari.
        L'articolo 6 vengono definite le misure disciplinari, mentre l'articolo 7 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni non potranno essere cedute a terzi senza autorizzazione scritta della Parte cedente.
        L'articolo 8 prevede che eventuali controversie vengano risolte mediante trattative amichevoli tra le Parti e l'articolo 9 consente la possibilità di proporre in qualsiasi momento emendamenti all'Accordo.
        Infine l'articolo 10 regola l'entrata in vigore, la durata e ne disciplina le modalità di denuncia.
        L'Accordo, infine, non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.
        Dalla sua applicazione, tuttavia, graveranno oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si unisce.




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