XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3104
Onorevoli Deputati! - In linea di principio, la
sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione
stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita
valenza politica, considerati gli interessi strategici
nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
In particolare la Croazia merita la dovuta attenzione per
gli sforzi ed i successi in favore della stabilità e della
pace, anzitutto al suo interno e quindi, in tutta l'area
balcanica, nei confronti delle nuove realtà geopolitiche della
regione.
Inoltre, rappresenta un Paese con il quale è opportuno
rafforzare e sviluppare la cooperazione militare, ma,
soprattutto, incrementare uno stretto e continuo rapporto tra
le rispettive Forze navali in Adriatico, attribuendo ad esso
un più ampio profilo, in modo da contrastare attraverso forme
di lotta congiunta, tutte le attività illegali che impiegano
l'Adriatico come piattaforma di transito.
L'Accordo con la Croazia, quindi, ha lo scopo primario di
favorire la pace e la sicurezza nelle regioni dell'Europa
centrale, orientale e mediterranea, attraverso una
cooperazione bilaterale e duratura, secondo i princìpi della
Carta delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in sintonia con
il Documento di Vienna del 1992.
In particolare, l'articolo 1 determina che la cooperazione
avvenga nel rispetto delle legislazioni in vigore nei
rispettivi Paesi ed in conformità con gli obblighi assunti a
livello internazionale.
Agli articoli 2 e 3 vengono definiti rispettivamente le
aree ed il sistema di cooperazione che riguarderanno:
attuazione delle delibere dell'OSCE e adempimento delle
missioni di mantenimento della pace dell'ONU;
scambi di personale militare frequentatore di corsi e di
conferenzieri per i corsi stessi;
approvvigionamento e acquisizione di materiali ed
equipaggiamenti;
scambi di osservatori, di visite ufficiali di alte
personalità civili e militari e di unità navali ed aeree;
sviluppo e attuazione di programmi congiunti per
attività di ricerca nell'Adriatico;
scambi di informazioni nel settore dell'addestramento e
dei materiali;
storia e geografia, sanità militare, dottrina della
Difesa e politica di sicurezza.
L'articolo 4 istituisce la Commissione Militare Bilaterale
ed il Comitato Congiunto. La Commissione, sulla base delle
proposte che devono essere presentate entro il 15 ottobre di
ogni anno, elaborerà, entro il 1^ dicembre, un piano annuale
di cooperazione. Potranno essere organizzati colloqui
bilaterali di Stato Maggiore della Difesa, alternativamente
nei due Paesi.
Il Comitato Congiunto coopererà nel settore dei materiali
della Difesa e si riunirà anch'esso alternativamente nei due
Paesi.
Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 5) regola
le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento,
l'eventuale risarcimento di danni provocati dal personale
militare, nonché gli eventuali aspetti sanitari.
L'articolo 6 vengono definite le misure disciplinari,
mentre l'articolo 7 regolamenta il trattamento delle
informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le
norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che
tali informazioni non potranno essere cedute a terzi senza
autorizzazione scritta della Parte cedente.
L'articolo 8 prevede che eventuali controversie vengano
risolte mediante trattative amichevoli tra le Parti e
l'articolo 9 consente la possibilità di proporre in qualsiasi
momento emendamenti all'Accordo.
Infine l'articolo 10 regola l'entrata in vigore, la durata
e ne disciplina le modalità di denuncia.
L'Accordo, infine, non incide su leggi o regolamenti in
vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento
all'ordinamento interno.
Dalla sua applicazione, tuttavia, graveranno oneri sul
bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica
che si unisce.