XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3028
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Le uniche disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e la
Bulgaria in materia di collaborazione nel settore della
difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio
dello Stato, sono gli articoli 4 e 7, commi primo e secondo,
che prevedono apposite riunioni delle delegazioni di
funzionari ed esperti degli Stati contraenti, incaricate
dell'esame dei programmi operativi, che si terranno
alternativamente in Bulgaria ed in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Sofia, con
una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa
spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4
giorni) = euro 2.580
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA
90 = euro 102, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento
quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto
3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 102 viene ridotto di
euro 34, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 99 + euro 30
quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali,
ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n.
662 del 23 dicembre 1996) = (euro 129 x 5 persone x 4
giorni) = ......................... euro 2.580
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Sofia (euro 1.188 x 5 persone
= euro 5.940 + euro 297 quale maggiorazione del 5 per
cento) = euro 6.237
Totale onere (articoli 4 e 7, commi primo e secondo) euro
11.397
Inoltre, gli articoli 5 e 7, commi primo e secondo,
autorizzano la partecipazione ai lavori del Comitato misto per
l'esame dei programmi tecnici ed industriali, che si riunirà
alternativamente in Bulgaria ed in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Sofia, con
una permanenza di quattro giorni in detta città e sulla base
del precedente calcolo, il relativo onere è così
quantificato:
Totale onere articoli 5 e 7, commi primo e secondo =
euro 11.397.
Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni
successivi, ammonta ad euro 22.794, in cifra tonda ad euro
22.795.
Si fa presente infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dalla
applicazione delle altre norme che potrebbero venire in
considerazione sotto tale profilo.
In particolare, tenuto conto delle esperienze
verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa
che:
la eventuale richiesta per le attività di formazione e
culturali per il personale da impiegare nelle attività
militari (articolo 2), la possibilità di realizzare programmi
di addestramento e d'istruzione (articolo 3), nonché
assistenza addestrativa e tecnica (articolo 7, terzo comma),
potranno essere accolte soltanto in relazione alla
disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo
rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;
gli eventuali inviti ai cittadini bulgari per
partecipare ad esercitazioni, conferenze, convegni e seminari
(articolo 3, settimo punto) necessitano della preventiva
autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese
a carico del bilancio dello Stato;
la possibilità da parte del Comitato misto di avvalersi
di esperti (articolo 5) riveste carattere eventuale e non
necessita di alcuna quantificazione di spesa, in quanto
l'esame di specifiche proposte sarà assicurato dal personale
tecnico del Ministero della difesa che opera nel territorio
nazionale e che viene finanziato con gli ordinari stanziamenti
di bilancio di detto Dicastero;
l'articolo 2, secondo comma, prevede la possibilità per
i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi
Protocolli; va da sé che, ove venissero rivisti programmi
rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si
renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge
che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente intervento si rende necessario per dare
attuazione legislativa ad un Accordo, che costituisce un
preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in
materia di cooperazione con la Bulgaria nel settore della
difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi
in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo
addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con
gli obblighi assunti a livello internazionale.
B) Analisi del quadro normativo.
L'Accordo impegna le Parti in attività che possono
trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi
generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento
nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato
dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica
degli Accordi internazionali mediante legge formale.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e
regolamenti vigenti.
Le disposizioni contenute nell'Accordo e quelle di
ratifica non incidono su leggi o regolamenti in vigore, non li
modificano, né comportano l'introduzione di norme di
adeguamento all'ordinamento interno.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità
con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si pongono questioni di compatibilità con le
competenze delle autonomie locali.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali.
Non si pone il problema di verificare la coerenza del
provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta
"devolution", in quanto la materia disciplinata rientra
nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della
Costituzione.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della
piena utilizzazione delle possibilità di
delegificazione.
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta
"delegificazione", per le ragioni indicate al secondo periodo
del punto b). Pertanto, rimangono verificate le
condizioni in titolo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Non vengono utilizzate definizioni normative che non
appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia
regolata;
B) Verifica della correttezza dei riferimenti
normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo
alle successive modificazioni subite dai medesimi.
Nel provvedimento di ratifica non si effettuano
richiami normativi.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella
legislativa per introdurre le previsioni normative.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Le norme del provvedimento non comportano effetti
abrogativi espressi né impliciti.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della
giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di
costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.
Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia,
né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso
su analoghi provvedimenti di ratifica.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge
vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e
relativo stato dell'iter.
In materia di accordi con la Bulgaria, nello specifico
settore della difesa, non risultano altri progetti di legge
all'esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere
provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad
intese sottoscritte con altri Paesi.
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed
indiretti.
Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito
della politica governativa in materia di cooperazione con le
strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i
destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della
difesa italiano e quello bulgaro. Inoltre, si possono assumere
come destinatari indiretti anche soggetti economici ed
industriali delle due Parti.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il recepimento del Memorandum d'intesa
nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi
benefìci indicati al punto f), può contribuire al
rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo
degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già
esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore
potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in
specifici ambiti militari di reciproco interesse.
C) Illustrazione della metodologia di analisi
adottata.
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie
per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di
disegno di legge che non presenta di per sé aspetti
progettuali di particolare complessità e che non siano,
comunque, già sperimentati.
D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni: condizioni di
operatività.
L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto
delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi
esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la
creazione presso quest'ultimo di nuove strutture
organizzative.
E) Impatto sui destinatari diretti.
Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non
sussistere condizioni che possano influire negativamente
nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia
ratificata concerne un ambito operativo in cui
l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti
esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in
atto.
F) Impatto sui destinatari indiretti.
L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto
a) è valutato potenzialmente positivo. Dal
provvedimento, infatti, potranno derivare benefìci in alcuni
settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a
vario titolo ed in varia misura "indotto" delle politiche
della logistica e degli armamenti, espresse secondo le
direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate
da ciascuna delle Parti contraenti.
Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento,
pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità
perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.