XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3028




        Onorevoli Deputati! - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
        In particolare l'Accordo con la Bulgaria, conforme al Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Bulgaria del gennaio 1992, ha lo scopo, di cui all'articolo 1, di sviluppare la cooperazione militare in uno spirito di amicizia e comprensione reciproca, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali ed i rispettivi impegni internazionali assunti.
        In particolare, la collaborazione militare di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, può essere così sintetizzata:

            rapporti tra le Forze armate e la società;
            attività militare-economica, militare-tecnica e militare-scientifica;

            scambi di informazioni nel settore addestramento e istruzione, stage e preparazione dei quadri;

            elaborazione congiunta di programmi e realizzazione di attività addestrative;

            scambi di esperienze ed attività nel settore dei materiali per la Difesa;

            scambio di visite ufficiali e di lavoro dei Ministri della difesa e di personalità di alto rango;

            inviti a conferenze, convegni, seminari ed esercitazioni.

        Inoltre, sempre l'articolo 2, stabilisce che ulteriori aspetti specifici del presente Accordo potranno essere definiti attraverso protocolli integranti dell'Accordo.
        L'articolo 4, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, prevede la possibilità di tenere specifici colloqui bilaterali tra delegazioni a livello di stato maggiore della Difesa, volti a coordinare le problematiche politico-militari. Le delegazioni saranno composte dai membri di entrambe le Parti, e si riuniranno alternativamente una volta l'anno in Italia e in Bulgaria.
        L'articolo 5 contempla l'istituzione di un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle due Parti, che tratterà esclusivamente la cooperazione nel settore dei materiali.
        L'articolo 6 disciplina la gestione delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene anche specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente.
        L'articolo 7 disciplina gli aspetti finanziari inerenti alle visite delle delegazioni, basati sul principio della reciprocità, nonché all'assistenza sanitaria in casi particolari.
        L'articolo 8 prevede la possibilità di emendare o modificare l'Accordo, mentre l'articolo 9 regola l'entrata in vigore, la durata e ne disciplina le modalità di recesso.
        L'Accordo, inoltre, non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.
        Tuttavia, dalla sua applicazione graveranno oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si unisce.




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