XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3028
Onorevoli Deputati! - In linea di principio, la
sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione
stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita
valenza politica, considerati gli interessi strategici
nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
In particolare l'Accordo con la Bulgaria, conforme al
Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Bulgaria
del gennaio 1992, ha lo scopo, di cui all'articolo 1, di
sviluppare la cooperazione militare in uno spirito di amicizia
e comprensione reciproca, in conformità con le rispettive
legislazioni nazionali ed i rispettivi impegni internazionali
assunti.
In particolare, la collaborazione militare di cui
all'articolo 2 e all'articolo 3, può essere così
sintetizzata:
rapporti tra le Forze armate e la società;
attività militare-economica, militare-tecnica e
militare-scientifica;
scambi di informazioni nel settore addestramento e
istruzione, stage e preparazione dei quadri;
elaborazione congiunta di programmi e realizzazione di
attività addestrative;
scambi di esperienze ed attività nel settore dei
materiali per la Difesa;
scambio di visite ufficiali e di lavoro dei Ministri
della difesa e di personalità di alto rango;
inviti a conferenze, convegni, seminari ed
esercitazioni.
Inoltre, sempre l'articolo 2, stabilisce che ulteriori
aspetti specifici del presente Accordo potranno essere
definiti attraverso protocolli integranti dell'Accordo.
L'articolo 4, per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, prevede la possibilità di tenere specifici
colloqui bilaterali tra delegazioni a livello di stato
maggiore della Difesa, volti a coordinare le problematiche
politico-militari. Le delegazioni saranno composte dai membri
di entrambe le Parti, e si riuniranno alternativamente una
volta l'anno in Italia e in Bulgaria.
L'articolo 5 contempla l'istituzione di un Comitato misto,
composto dai rappresentanti delle due Parti, che tratterà
esclusivamente la cooperazione nel settore dei materiali.
L'articolo 6 disciplina la gestione delle informazioni,
documenti e materiali classificati, secondo le norme previste
nei due Paesi. Viene anche specificato che tali informazioni
dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi
contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a
terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente.
L'articolo 7 disciplina gli aspetti finanziari inerenti
alle visite delle delegazioni, basati sul principio della
reciprocità, nonché all'assistenza sanitaria in casi
particolari.
L'articolo 8 prevede la possibilità di emendare o
modificare l'Accordo, mentre l'articolo 9 regola l'entrata in
vigore, la durata e ne disciplina le modalità di recesso.
L'Accordo, inoltre, non incide su leggi o regolamenti in
vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento
all'ordinamento interno.
Tuttavia, dalla sua applicazione graveranno oneri sul
bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica
che si unisce.