XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3495
Onorevoli Colleghi! - L'eutanasia, intesa come
qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o
nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un
soggetto allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso,
rappresenta non solo un fondamentale interrogativo di ordine
etico, ma anche un essenziale problema del nostro ordinamento
giuridico, che deve trovare opportune risposte politiche e
normative da parte delle istituzioni rappresentative.
Risolvere il problema dell'eutanasia significa infatti dare
una risposta in termini positivi al quesito della morte, alla
luce del comune sentimento a favore nella "vita" intesa nel
suo significato più ampio. Ogni giorno, infatti, medici,
pazienti e familiari dei pazienti si trovano ad affrontare
scelte difficili nella lotta contro la malattia, scelte che
spesso si scontrano con la tentazione al cedimento e alla
rinuncia alla vita. Tali decisioni non solo incidono sulle
condizioni di vita del singolo individuo, ma assumono un
significato peculiare anche nei confronti del nostro sistema
penale, della deontologia medica e, in un significato ancora
più ampio, nei confronti del concetto di tutela della salute e
della vita promosso dal nostro ordinamento costituzionale.
Partire dalla constatazione che un divieto di eutanasia
risulta già previsto dal nostro ordinamento può non sempre
essere sufficiente. E' significativo, infatti, che, al di là
dell'articolo 36 del codice deontologico medico, l'eutanasia
non sia esplicitamente considerata dal nostro ordinamento,
bensì venga di volta in volta ritagliata con un'operazione
interpretativa all'interno dei reati già previsti dal codice
penale. Tale lacuna legislativa, tuttavia, rischia di essere
colmata con interpretazioni di dubbia legittimità dai
magistrati, come dimostrato nel recente caso dell'ingegner
Forzatti, assolto dall'accusa di omicidio volontario
premeditato dopo aver staccato la spina del respiratore al
quale era attaccata la moglie.
La constatazione di questa importante lacuna
dell'ordinamento è pertanto all'origine della presente
proposta di legge. Una proposta di legge volta non solo a
vietare qualsiasi forma di eutanasia, ma anche a specificare i
fondamentali diritti dei pazienti nei confronti di quelle
pratiche mediche che operano a cavallo tra la vita e la morte.
Parlare di "dolce morte" è infatti in larga misura
inappropriato quando, dietro alcune iniezioni letali, giace
non tanto un sentimento di "pietà" verso il paziente, quanto
un interesse economico volto alla riduzione delle spese
sanitarie.
Punto fondamentale di partenza della proposta di legge è
pertanto la specificazione che l'adozione di un'ampia nozione
di eutanasia, estesa sia all'eutanasia passiva che a quella
attiva, consente di far rientrare l'istituto all'interno di
tre fattispecie del nostro ordinamento penale: il reato di
omicidio di cui all'articolo 575; il reato di omicidio del
consenziente di cui all'articolo 579 e il reato di istigazione
o aiuto al suicidio di cui all'articolo 580 del codice penale.
Tale ricostruzione generale recupera un orientamento ormai
consolidato nel nostro sistema penale vigente, per cui la
pietà per la sofferenza della vittima non costituisce causa di
giustificazione del reo.
Il riferimento all'una piuttosto che all'altra fattispecie
penale sarà determinato dal fatto che l'interruzione della
vita sia determinata materialmente dal paziente medesimo con
il supporto del medico curante ovvero da un soggetto terzo (in
particolare, un familiare del paziente o il personale
medico-sanitario), nonché dalla circostanza che l'eutanasia
sia stata praticata con il consenso del paziente ovvero in
assenza di questo. E' importante specificare che il consenso
sarà ritenuto rilevante solo come possibile attenuante della
pena, ma non potrà essere utilizzato come elemento di
assoluzione del colpevole del reato. Ai fini della valutazione
delle cause attenuanti, sarà considerato rilevante solo un
consenso serio, esplicito, non equivoco e perdurante
(caratteristiche queste da tempo indicate come qualificanti
del consenso dalla dottrina), al fine di evitare che semplici
manifestazioni estemporanee di intenti del paziente - non
corrispondenti ad un'effettiva manifestazione di volontà -
siano strumentalizzate dal reo.
Da questo fondamentale punto di partenza discendono poi
altri importanti corollari, che vengono appositamente
disciplinati nella presente proposta di legge. In primo luogo,
la riflessione che un divieto di eutanasia ispirato al
concetto della dignità della vita in tutte le sue forme non
può non accompagnarsi ad un'esplicitazione del parallelo
divieto all'accanimento terapeutico, inteso come ricorso ad
interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi
della dignità del paziente. L'ostinazione in trattamenti da
cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la
salute del malato e/o un miglioramento della qualità di vita,
infatti, non solo è vietata dal codice di deontologia medica,
ma rappresenta una pratica non conforme al nostro concetto di
tutela della salute come benessere psico-fisico della persona.
Frequenti sono infatti i casi di malattie terminali o croniche
in cui l'accanimento nelle cure, non essendo in grado di
offrire nessun vantaggio in termini di miglioramento delle
condizioni di vita del paziente, si traduce in una negazione
al paziente del fondamentale diritto alla qualità della vita.
Ovviamente non è possibile stabilire sotto il profilo
legislativo quali casi richiedano una sospensione delle cure
nel rispetto della dignità del paziente: è tuttavia in questo
spazio d'azione che si deve esplicare la libertà discrezionale
del medico, chiamato ad operare e a decidere secondo le sue
conoscenze tecnico-scientifiche e secondo la sua deontologia
professionale. Proprio in tali circostanze di malattie
fortemente invalidanti e terminali, è allora necessario
limitare l'attività medica all'assistenza morale e alle cure
volte a ridurre al minimo le sofferenze del paziente.
In secondo luogo, un altro corollario del divieto di
eutanasia è rappresentato dalla valorizzazione delle cure
palliative nell'ambito dei programmi sanitari regionali. Se
utilizzate correttamente, le cure palliative possono ridurre
al minimo i casi non trattabili in cui si potrebbe essere
tentati dal ricorso all'eutanasia; le due pratiche, infatti,
sono speculari ed antitetiche, perché, cedendo all'eutanasia,
si tolgono dignità e risorse ai progressi compiuti nell'ambito
delle cure palliative.
Principio trasversale a tutte queste previsioni è quello
del rispetto dell'autodeterminazione, che non è altro che una
manifestazione delle libertà fondamentali riconosciute dal
nostro ordinamento costituzionale e che deve essere
opportunamente riconosciuto nei confronti di ogni pratica
medica. L'informazione sui trattamenti sanitari possibili, in
questa direzione, è il primo irrinunciabile passo verso la
garanzia al paziente di una effettiva presa di coscienza del
suo stato di salute. Ovviamente, la libertà in questione deve
essere garantita anche in senso negativo, rispettando cioè
l'eventuale manifestazione di volontà del paziente di non
essere informato sul suo effettivo stato di salute.
Un ulteriore passo verso il rispetto
dell'autodeterminazione del paziente è rappresentato dalla
prassi del consenso, richiesta, in armonia con le previsioni
della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina,
fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva dalla legge n.
145 del 2001, nei confronti di ogni pratica medica, ad
esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori e dei casi di
emergenza. In particolare, il consenso scritto del paziente o,
qualora questo non sia in condizione di intendere e di volere,
dei suoi familiari, è richiesto obbligatoriamente per la
sospensione dei trattamenti sproporzionati che si trasformano
in accanimento terapeutico.
Ovviamente, il consenso del paziente non può rappresentare
un vincolo al medico ad effettuare trattamenti contrari al
nostro ordinamento (come l'eutanasia) o ai princìpi di scienza
e di coscienza (è questo il caso di alcuni trattamenti
sperimentali). In questo ambito rientra anche la
specificazione che eventuali "testamenti biologici" del
paziente sono considerati privi di alcuna validità giuridica,
non solo perché spesso non è possibile appurare se la volontà
espressa a suo tempo dal paziente persista al momento
dell'eventuale sospensione della vita, ma anche perché la
pratica si scontra evidentemente con quel concetto di tutela
della vita che intendiamo perseguire.
Riconoscere un diritto al suicidio, infatti, rappresenta
un paradosso, perché il suicidio, pur non essendo punito nel
nostro ordinamento per l'impossibilità materiale di condannare
il colpevole, corrisponde ad una pratica palesemente contraria
al generale orientamento del nostro sistema giuridico a favore
della vita.