XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3495
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio
medicalmente assistito).
1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione
che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la
compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di
eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se
praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si
estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al
suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé
volontariamente la morte.
3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su
richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti
favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al
suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è
punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice
penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che
l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto
terzo.
5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è
rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non
equivoco e perdurante.
Art. 2.
(Divieto di accanimento terapeutico).
1. Il personale medico e sanitario adotta tutte le
pratiche mediche necessarie alla tutela della salute fisica e
psichica del paziente nella continuità delle cure.
2. E' tuttavia fatto divieto al medico di praticare
l'accanimento terapeutico, inteso come ricorso ad interventi
medici di prolungamento della vita non rispettosi della
dignità del paziente. Il medico deve pertanto astenersi
dall'ostinazione in trattamenti dai quali non si possa
fondamente attendere un beneficio per la salute del malato o
un miglioramento della sua qualità di vita.
3. Nei casi di cui al comma 2, il personale medico e
sanitario può sospendere i trattamenti eventualmente indicati
dai protocolli medici e che non risultano essere proporzionati
all'effetto terapeutico desiderato, prestando la propria opera
ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una
terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché
per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità
della vita.
4. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 3
avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia
in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello
stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza.
5. La valutazione dei casi clinici in cui procedere alla
sospensione dei trattamenti di cui al comma 3 è rimessa alla
discrezionalità del personale medico curante, che è tenuto a
decidere secondo i princìpi della deontologia medica e del
rispetto, tutela e salvaguardia della vita umana.
Art. 3.
(Documentazione clinica).
1. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve
essere riportata nell'apposita cartella clinica.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica anche ai casi di
sospensione dei trattamenti di cui all'articolo 2, comma 3. In
tali ipotesi, alla cartella clinica è allegata la
manifestazione scritta di consenso del paziente, o in caso di
sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari o di
chi ne ha la legale rappresentanza.
Art. 4.
(Informazione).
1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il
diritto ad essere informato, in modo esauriente e
comprensibile da parte del personale medico competente,
riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui
è affetto, alla natura, ai benefìci e ai rischi delle
procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle
opportunità terapeutiche alternative.
2. L'obbligo per il personale medico, di informare i
soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i
soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere
essere informati.
Art. 5.
(Consenso).
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, hanno il
diritto di prestare o di negare il proprio consenso
relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro
consigliato.
2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per
legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e
terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del
paziente.
3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile
ottenere il consenso di cui al comma 1 del presente articolo,
si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti
dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile
1997, resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145.
4. In nessun caso il medico può consentire di sospendere,
a richiesta del paziente, in contrasto con i princìpi della
deontologia medica e del rispetto, della tutela e della
salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici
clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in
oggetto.
5. Eventuali manifestazioni di volontà presentate in
qualsiasi momento dal paziente certificanti la determinazione
dello stesso di porre fine alla propria esistenza sono prese
in considerazione per la sospensione dei trattamenti di cui
all'articolo 2, comma 3, della presente legge, ai sensi
dell'articolo 9 della citata Convenzione sui diritti dell'uomo
e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa
esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, fermo restando il
divieto per il personale medico e sanitario curante di
effettuare le pratiche di cui all'articolo 1, comma 1, della
presente legge.
Art. 6.
(Cure palliative).
1. Al fine di garantire adeguata assistenza in caso di
patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e
a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti
previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, nonché di
alleviare le sofferenze legate a tali patologie e
disincentivare il ricorso all'eutanasia o al suicidio
medicalmente assistito, le regioni si attivano per la
diffusione, nei territori di rispettiva competenza, dei centri
residenziali di cure palliative, in conformità ai requisiti
stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21
marzo 2000.