XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3494
Onorevoli Colleghi! - Ormai da alcuni anni ci troviamo
di fronte al moltiplicarsi di iniziative sul tema della
gestione ambientale delle imprese. Ciò dimostra come interessi
diversi possono essere accomunati da un obiettivo di fondo:
coniugare i princìpi fondamentali dell'economia con quelli
dell'ecologia, della salvaguardia della salute e
dell'ambiente, verso un modello di sviluppo ecocompatibile.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, d'altro canto,
è in atto una vera e propria "nuova rivoluzione industriale"
che si manifesta attraverso un sostanziale cambiamento dei
sistemi di produzione e gestionali e di una profonda
innovazione dei prodotti.
Solo chi accetterà la sfida che questo processo propone e
sarà in grado di sostenerla e svilupparla avrà ancora spazio
nel mercato globale. Chi non comprenderà l'importanza che
riveste nel mercato quello che viene definito "il fattore
ecologico di competitività" rimarrà marginale, se non del
tutto escluso dalle dinamiche di sviluppo e di crescita.
L'affermazione di questa prospettiva, d'altronde, trova
rispondenza in atti normativi e regolamentari che tutti i
Paesi del mondo industrializzato stanno assumendo.
Molteplici sono gli esempi in tale senso, a partire dalle
numerose direttive e raccomandazioni della Comunità europea
agli Stati membri affinché nei loro ordinamenti siano previste
incentivazioni allo sviluppo di sistemi di produzione
sostenibili, utilizzando a tale fine la cosiddetta fiscalità
ecologica sulla base dei princìpi della "responsabilità
condivisa" e "chi inquina paga".
Non si tratta, naturalmente, di interpretare questi
princìpi in maniera punitiva, né di aumentare il carico
impositivo sulle imprese, ma di spostare e meglio utilizzare i
criteri fondamentali nell'uso della leva fiscale.
Un prelievo sui consumi di materia-energia, in maniera
differenziata e secondo parametri di "contabilità ambientale",
accompagnato da una riduzione degli oneri sociali, deve
rappresentare un serio incentivo alla prevenzione e alla
riduzione dei fattori di rischio ambientali e alla creazione
di nuove possibilità occupazionali.
L'inserimento di tali meccanismi ed un efficace sistema di
controlli sul rispetto delle regole rappresentano, tra
l'altro, una forma di garanzia per tutte quelle imprese che
sfruttano il "fattore ecologico" come forma di concorrenza
leale.
Tutto ciò nasce dalla consapevolezza che il bene comune
ambientale non è illimitato; dalla consapevolezza che un
modello di produzione che non tiene conto dell'impatto che può
avere sugli equilibri sui quali si regge la vita stessa del
nostro pianeta, non può essere più accettabile.
La "bontà" dei sistemi di produzione, allora, è per forza
connessa con i consumi di energia e di tutte le risorse non
rinnovabili, così come quella dei prodotti è assolutamente
legata alla valutazione complessiva del loro ciclo vitale:
durata, manutenzione, smaltimento.
La questione ambientale diventa così una vera e propria
discriminante per orientare lo sviluppo verso la sostenibilità
sociale ed ecologica. Non si tratta perciò di enunciare un
principio astratto ma di caratterizzare sempre più le
politiche per lo sviluppo in modo coerente con la tutela
dell'ambiente, a partire dalle politiche necessarie per
l'attuazione del Protocollo di Kyoto.
Gli interventi verso il sistema produttivo, dunque, devono
prevedere azioni incentivanti finalizzate ad una generale
riconversione dei modi di produzione. Deve essere favorito,
cioè, un vero e proprio processo di sviluppo
economico-industriale su base ecologica, finalizzato:
allo sviluppo di tecnologie pulite che consentano un
maggior risparmio di risorse naturali;
all'incentivazione dell'immissione sul mercato di
prodotti che, per le loro caratteristiche di durata e
fabbricazione, limitino il più possibile il volume, la
quantità e la pericolosità della parte residua dopo l'uso;
al sostegno a quelle imprese che si distinguono per il
loro impegno in materia di prevenzione e salvaguardia
dell'ambiente;
alla promozione e all'implementazione di strumenti
economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, di marchio
ecologico dei prodotti (ecolabel).
Un modo di pensare le politiche industriali, dunque, che
indirizzi il mondo delle imprese verso sistemi produttivi
nuovi, tecnologicamente avanzati e più rispettosi
dell'ambiente.
In poche parole: le imprese che aiutano l'ambiente devono
essere aiutate e uno dei sistemi per offrire loro nuove
prospettive di sviluppo, indirizzandole verso modelli
eco-sostenibili, è rappresentato da un cambiamento, anche
culturale, nel modo di interpretare le politiche ambientali.
Ai più tradizionali strumenti di "comando e controllo" - che
attraverso le opportune semplificazioni e il progressivo
accorpamento in testi unici devono rimanere un punto di
riferimento certo e chiaro per tutti gli operatori - deve
sempre più affiancarsi l'utilizzo di strumenti economici e
finanziari e di strumenti quali gli accordi volontari, la
certificazione di qualità ambientale, la contabilità
ambientale. Uno degli aspetti più rilevanti, in questo senso,
è la scelta volontaria delle imprese di aderire a sistemi di
gestione e produzione ambientalmente compatibili.
Un'occasione importante per il raggiungimento di questo
obiettivo è il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del
29 giugno 1993, successivamente sostituito dal regolamento
(CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 marzo 2001, meglio conosciuto come EMAS.
Gli obiettivi che l'EMAS si propone possono essere
sinteticamente così descritti:
impegnare i vertici aziendali al miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali;
sviluppare emulazione e competitività tra le aziende;
favorire un approccio volontario al sistema integrando,
in tale modo, il concetto di obbligatorietà imposto dalle
leggi e che rappresenta un naturale livellamento al minimo;
coniugare provvedimenti gestionali, obiettivi,
prestazioni e risultati per fornire una informazione
trasparente al pubblico che vuole conoscere e capire;
accrescere ed estendere la cultura delle certificazioni
di qualità come ad esempio il sistema delle certificazioni
ISO.
In sostanza il regolamento EMAS si pone, quale principale
obiettivo, quello di favorire una riorganizzazione e
razionalizzazione della gestione ambientale delle imprese
basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi,
che rimane comunque un obbligo dovuto, ma su un rapporto nuovo
tra le stesse aziende, le istituzioni e i cittadini.
Un elemento di novità sostanziale tra la prima e la
seconda versione del regolamento è l'invito che viene rivolto
agli Stati membri a "tenere conto della registrazione EMAS
nell'attuazione e nella legislazione ambientale al fine di
eliminare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle
organizzazioni che delle autorità competenti in materia di
controllo".
Questa indicazione del Parlamento europeo deve pertanto
rappresentare un elemento fortemente innovativo sul piano
giuridico e normativo con riflessi importanti nella vita
economica e produttiva del Paese.
I risultati conseguiti dal regolamento EMAS non sono in
Italia, a differenza di altri Paesi europei, particolarmente
esaltanti: ancora poche sono ad oggi le imprese che hanno
richiesto ed ottenuto la registrazione. E' necessario allora
rilanciare l'obiettivo di una più larga diffusione della
certificazione di qualità ambientale, tenendo conto delle
peculiarità del sistema produttivo italiano, composto in larga
parte da piccole e medie imprese, e delle recenti innovazioni
introdotte nel sistema EMAS che prevedono la certificazione
anche per sistemi di imprese e distretti industriali, oltre
che per altri settori (servizi, banche, ospedali, aziende di
trasporto, enti territoriali, eccetera).
Il progressivo affermarsi di questi meccanismi passa anche
attraverso la realizzazione di una concreta connessione tra la
loro caratteristica principale, la volontarietà, e il
principio del comando e controllo proprio della normativa
ambientale. E' questo, in sintesi, uno dei princìpi ispiratori
del nuovo regolamento (CE) n. 761/2001.
Offrire alle imprese che aderiscono volontariamente al
sistema di ecoaudit "vantaggi" di carattere normativo e
procedurale (relativi, ad esempio, alla semplificazione delle
prescrizioni in materia di rifiuti, impatto ambientale,
qualità delle emissioni, sicurezza sul lavoro, rischi
industriali) è un modo di "aumentare il gradimento" verso il
sistema e promuovere una forma di responsabilizzazione diretta
e partecipata delle imprese al miglioramento della qualità
ambientale. Questo non significa che EMAS sostituisca le
procedure di controllo da parte degli organi istituzionali
competenti, né che perda, nel tempo, la caratteristica di
volontarietà. Ciò, tra l'altro, svilirebbe il suo elemento
qualificante: quel "valore aggiunto" dato rispetto alle norme
obbligatorie. Si tratta invece di rendere più semplici e più
facili da attuare le norme obbligatorie quale forma premiante
per chi aderisce al sistema volontario.
La presente proposta di legge si muove in due direzioni:
da un lato l'offerta di incentivi diretti (il credito di
imposta previsto all'articolo 2), dall'altro incentivi, per
così dire, indiretti che consentano, nello spirito dettato dal
regolamento EMAS, di semplificare le procedure autorizzatorie
e le attività di controllo (articolo 3).
Di fatto, l'articolo 3, si limita a "novellare" e,
soprattutto, a rendere applicabile la norma già prevista
dall'articolo 18 della legge 12 marzo 2001, n. 93, definendo
un termine di quattro mesi per l'emanazione di decreti di
attuazione da parte dei Ministri competenti; la legge n. 93
del 2001, infatti, al comma 1 dell'articolo 18, prevede che
"(...) per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un
impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla
norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che
risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93
del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni,
possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato
di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa
alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni" ma non indica né termini,
né modalità di attuazione.
Con l'inserimento nel quadro normativo di riferimenti
espliciti all'adesione volontaria ad EMAS, può chiudersi il
"circolo virtuoso" che prevede agevolazioni e incentivi
economici e fiscali per chi "meno inquina".
A tutto ciò, naturalmente, deve fare riscontro un
eccellente sistema di vigilanza e controllo che dia risposta a
due questioni fondamentali. La prima è l'effettiva garanzia
del rispetto degli "impegni" assunti dalle imprese
"incentivate" ad aderire al sistema.
La seconda è l'affidabilità e la credibilità del sistema
attraverso il riscontro oggettivo del miglioramento delle
performance ambientali dei siti registrati.
In questo quadro è necessario garantire il pieno e
costante raccordo tra tutti gli organi istituzionali preposti
all'attuazione del regolamento EMAS e quelli deputati al
controllo (l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, in primo luogo e tutto il sistema delle
Agenzie regionali per la protezione ambientale; la sezione
EMAS del Comitato nazionale e le strutture dei Ministeri
competenti - in primo luogo attività produttive e ambiente e
tutela del territorio) sia nello svolgimento dei compiti
istituzionalmente definiti, sia per quanto attiene al
monitoraggio. Inoltre deve essere garantito il controllo
periodico dei siti, dei distretti, delle aree e dei settori
registrati EMAS al fine di verificare la validità del sistema
e riscontrarne oggettivamente i vantaggi sull'ambiente. In
tale prospettiva, l'articolo 4 prevede che il Governo presenti
annualmente al Parlamento apposita relazione sullo stato di
attuazione della legge, con particolare riferimento sia alla
valutazione dei benefìci ambientali conseguiti, sia della
competitività del sistema delle imprese.
All'articolo 5, coerentemente con l'impostazione scelta di
sostegno economico dello sforzo che le piccole e medie imprese
devono sostenere sia ai fini di un miglioramento degli
standard ambientali sia ai fini di realizzare una
produzione ecocompatibile, la presente proposta di legge
prevede, inoltre, il rifinanziamento del fondo previsto
dall'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, per un valore pari a cento milioni di euro per ciascuno
degli anni del triennio 2003-2005, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge. Tale misura, che ha suscitato
ampio interesse da parte delle imprese, è vista come occasione
imprescindibile di miglioramento qualitativo e di
accrescimento competitivo del nostro sistema produttivo.
Al tempo stesso, al fine di aumentare il livello di
qualità del sistema, è necessario fare corrispondere alla
volontà delle imprese di aderire a questa prospettiva di
sviluppo sostenibile, impegni coerenti e concreti da parte
delle istituzioni. La presente proposta di legge vuole essere
un esempio in tale direzione.