XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3494




        Onorevoli Colleghi! - Ormai da alcuni anni ci troviamo di fronte al moltiplicarsi di iniziative sul tema della gestione ambientale delle imprese. Ciò dimostra come interessi diversi possono essere accomunati da un obiettivo di fondo: coniugare i princìpi fondamentali dell'economia con quelli dell'ecologia, della salvaguardia della salute e dell'ambiente, verso un modello di sviluppo ecocompatibile.
        Per il raggiungimento di questo obiettivo, d'altro canto, è in atto una vera e propria "nuova rivoluzione industriale" che si manifesta attraverso un sostanziale cambiamento dei sistemi di produzione e gestionali e di una profonda innovazione dei prodotti.
        Solo chi accetterà la sfida che questo processo propone e sarà in grado di sostenerla e svilupparla avrà ancora spazio nel mercato globale. Chi non comprenderà l'importanza che riveste nel mercato quello che viene definito "il fattore ecologico di competitività" rimarrà marginale, se non del tutto escluso dalle dinamiche di sviluppo e di crescita.
        L'affermazione di questa prospettiva, d'altronde, trova rispondenza in atti normativi e regolamentari che tutti i Paesi del mondo industrializzato stanno assumendo.
        Molteplici sono gli esempi in tale senso, a partire dalle numerose direttive e raccomandazioni della Comunità europea agli Stati membri affinché nei loro ordinamenti siano previste incentivazioni allo sviluppo di sistemi di produzione sostenibili, utilizzando a tale fine la cosiddetta fiscalità ecologica sulla base dei princìpi della "responsabilità condivisa" e "chi inquina paga".
        Non si tratta, naturalmente, di interpretare questi princìpi in maniera punitiva, né di aumentare il carico impositivo sulle imprese, ma di spostare e meglio utilizzare i criteri fondamentali nell'uso della leva fiscale.
        Un prelievo sui consumi di materia-energia, in maniera differenziata e secondo parametri di "contabilità ambientale", accompagnato da una riduzione degli oneri sociali, deve rappresentare un serio incentivo alla prevenzione e alla riduzione dei fattori di rischio ambientali e alla creazione di nuove possibilità occupazionali.
        L'inserimento di tali meccanismi ed un efficace sistema di controlli sul rispetto delle regole rappresentano, tra l'altro, una forma di garanzia per tutte quelle imprese che sfruttano il "fattore ecologico" come forma di concorrenza leale.
        Tutto ciò nasce dalla consapevolezza che il bene comune ambientale non è illimitato; dalla consapevolezza che un modello di produzione che non tiene conto dell'impatto che può avere sugli equilibri sui quali si regge la vita stessa del nostro pianeta, non può essere più accettabile.
        La "bontà" dei sistemi di produzione, allora, è per forza connessa con i consumi di energia e di tutte le risorse non rinnovabili, così come quella dei prodotti è assolutamente legata alla valutazione complessiva del loro ciclo vitale: durata, manutenzione, smaltimento.
        La questione ambientale diventa così una vera e propria discriminante per orientare lo sviluppo verso la sostenibilità sociale ed ecologica. Non si tratta perciò di enunciare un principio astratto ma di caratterizzare sempre più le politiche per lo sviluppo in modo coerente con la tutela dell'ambiente, a partire dalle politiche necessarie per l'attuazione del Protocollo di Kyoto.
        Gli interventi verso il sistema produttivo, dunque, devono prevedere azioni incentivanti finalizzate ad una generale riconversione dei modi di produzione. Deve essere favorito, cioè, un vero e proprio processo di sviluppo economico-industriale su base ecologica, finalizzato:

            allo sviluppo di tecnologie pulite che consentano un maggior risparmio di risorse naturali;

            all'incentivazione dell'immissione sul mercato di prodotti che, per le loro caratteristiche di durata e fabbricazione, limitino il più possibile il volume, la quantità e la pericolosità della parte residua dopo l'uso;

            al sostegno a quelle imprese che si distinguono per il loro impegno in materia di prevenzione e salvaguardia dell'ambiente;

            alla promozione e all'implementazione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, di marchio ecologico dei prodotti (ecolabel).

        Un modo di pensare le politiche industriali, dunque, che indirizzi il mondo delle imprese verso sistemi produttivi nuovi, tecnologicamente avanzati e più rispettosi dell'ambiente.
        In poche parole: le imprese che aiutano l'ambiente devono essere aiutate e uno dei sistemi per offrire loro nuove prospettive di sviluppo, indirizzandole verso modelli eco-sostenibili, è rappresentato da un cambiamento, anche culturale, nel modo di interpretare le politiche ambientali. Ai più tradizionali strumenti di "comando e controllo" - che attraverso le opportune semplificazioni e il progressivo accorpamento in testi unici devono rimanere un punto di riferimento certo e chiaro per tutti gli operatori - deve sempre più affiancarsi l'utilizzo di strumenti economici e finanziari e di strumenti quali gli accordi volontari, la certificazione di qualità ambientale, la contabilità ambientale. Uno degli aspetti più rilevanti, in questo senso, è la scelta volontaria delle imprese di aderire a sistemi di gestione e produzione ambientalmente compatibili.
        Un'occasione importante per il raggiungimento di questo obiettivo è il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, meglio conosciuto come EMAS.
        Gli obiettivi che l'EMAS si propone possono essere sinteticamente così descritti:

            impegnare i vertici aziendali al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;

            sviluppare emulazione e competitività tra le aziende;

            favorire un approccio volontario al sistema integrando, in tale modo, il concetto di obbligatorietà imposto dalle leggi e che rappresenta un naturale livellamento al minimo;

            coniugare provvedimenti gestionali, obiettivi, prestazioni e risultati per fornire una informazione trasparente al pubblico che vuole conoscere e capire;

            accrescere ed estendere la cultura delle certificazioni di qualità come ad esempio il sistema delle certificazioni ISO.

        In sostanza il regolamento EMAS si pone, quale principale obiettivo, quello di favorire una riorganizzazione e razionalizzazione della gestione ambientale delle imprese basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma su un rapporto nuovo tra le stesse aziende, le istituzioni e i cittadini.
        Un elemento di novità sostanziale tra la prima e la seconda versione del regolamento è l'invito che viene rivolto agli Stati membri a "tenere conto della registrazione EMAS nell'attuazione e nella legislazione ambientale al fine di eliminare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle organizzazioni che delle autorità competenti in materia di controllo".
        Questa indicazione del Parlamento europeo deve pertanto rappresentare un elemento fortemente innovativo sul piano giuridico e normativo con riflessi importanti nella vita economica e produttiva del Paese.
        I risultati conseguiti dal regolamento EMAS non sono in Italia, a differenza di altri Paesi europei, particolarmente esaltanti: ancora poche sono ad oggi le imprese che hanno richiesto ed ottenuto la registrazione. E' necessario allora rilanciare l'obiettivo di una più larga diffusione della certificazione di qualità ambientale, tenendo conto delle peculiarità del sistema produttivo italiano, composto in larga parte da piccole e medie imprese, e delle recenti innovazioni introdotte nel sistema EMAS che prevedono la certificazione anche per sistemi di imprese e distretti industriali, oltre che per altri settori (servizi, banche, ospedali, aziende di trasporto, enti territoriali, eccetera).
        Il progressivo affermarsi di questi meccanismi passa anche attraverso la realizzazione di una concreta connessione tra la loro caratteristica principale, la volontarietà, e il principio del comando e controllo proprio della normativa ambientale. E' questo, in sintesi, uno dei princìpi ispiratori del nuovo regolamento (CE) n. 761/2001.
        Offrire alle imprese che aderiscono volontariamente al sistema di ecoaudit "vantaggi" di carattere normativo e procedurale (relativi, ad esempio, alla semplificazione delle prescrizioni in materia di rifiuti, impatto ambientale, qualità delle emissioni, sicurezza sul lavoro, rischi industriali) è un modo di "aumentare il gradimento" verso il sistema e promuovere una forma di responsabilizzazione diretta e partecipata delle imprese al miglioramento della qualità ambientale. Questo non significa che EMAS sostituisca le procedure di controllo da parte degli organi istituzionali competenti, né che perda, nel tempo, la caratteristica di volontarietà. Ciò, tra l'altro, svilirebbe il suo elemento qualificante: quel "valore aggiunto" dato rispetto alle norme obbligatorie. Si tratta invece di rendere più semplici e più facili da attuare le norme obbligatorie quale forma premiante per chi aderisce al sistema volontario.
        La presente proposta di legge si muove in due direzioni: da un lato l'offerta di incentivi diretti (il credito di imposta previsto all'articolo 2), dall'altro incentivi, per così dire, indiretti che consentano, nello spirito dettato dal regolamento EMAS, di semplificare le procedure autorizzatorie e le attività di controllo (articolo 3).
        Di fatto, l'articolo 3, si limita a "novellare" e, soprattutto, a rendere applicabile la norma già prevista dall'articolo 18 della legge 12 marzo 2001, n. 93, definendo un termine di quattro mesi per l'emanazione di decreti di attuazione da parte dei Ministri competenti; la legge n. 93 del 2001, infatti, al comma 1 dell'articolo 18, prevede che "(...) per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni" ma non indica né termini, né modalità di attuazione.
        Con l'inserimento nel quadro normativo di riferimenti espliciti all'adesione volontaria ad EMAS, può chiudersi il "circolo virtuoso" che prevede agevolazioni e incentivi economici e fiscali per chi "meno inquina".
        A tutto ciò, naturalmente, deve fare riscontro un eccellente sistema di vigilanza e controllo che dia risposta a due questioni fondamentali. La prima è l'effettiva garanzia del rispetto degli "impegni" assunti dalle imprese "incentivate" ad aderire al sistema.
        La seconda è l'affidabilità e la credibilità del sistema attraverso il riscontro oggettivo del miglioramento delle performance ambientali dei siti registrati.
        In questo quadro è necessario garantire il pieno e costante raccordo tra tutti gli organi istituzionali preposti all'attuazione del regolamento EMAS e quelli deputati al controllo (l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, in primo luogo e tutto il sistema delle Agenzie regionali per la protezione ambientale; la sezione EMAS del Comitato nazionale e le strutture dei Ministeri competenti - in primo luogo attività produttive e ambiente e tutela del territorio) sia nello svolgimento dei compiti istituzionalmente definiti, sia per quanto attiene al monitoraggio. Inoltre deve essere garantito il controllo periodico dei siti, dei distretti, delle aree e dei settori registrati EMAS al fine di verificare la validità del sistema e riscontrarne oggettivamente i vantaggi sull'ambiente. In tale prospettiva, l'articolo 4 prevede che il Governo presenti annualmente al Parlamento apposita relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento sia alla valutazione dei benefìci ambientali conseguiti, sia della competitività del sistema delle imprese.
        All'articolo 5, coerentemente con l'impostazione scelta di sostegno economico dello sforzo che le piccole e medie imprese devono sostenere sia ai fini di un miglioramento degli standard ambientali sia ai fini di realizzare una produzione ecocompatibile, la presente proposta di legge prevede, inoltre, il rifinanziamento del fondo previsto dall'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un valore pari a cento milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Tale misura, che ha suscitato ampio interesse da parte delle imprese, è vista come occasione imprescindibile di miglioramento qualitativo e di accrescimento competitivo del nostro sistema produttivo.
        Al tempo stesso, al fine di aumentare il livello di qualità del sistema, è necessario fare corrispondere alla volontà delle imprese di aderire a questa prospettiva di sviluppo sostenibile, impegni coerenti e concreti da parte delle istituzioni. La presente proposta di legge vuole essere un esempio in tale direzione.




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