XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3494
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge è finalizzata ad incentivare le
piccole e medie imprese alla realizzazione di un sistema di
gestione ambientale volto ad ottenere miglioramenti delle
prestazioni ambientali, attraverso la partecipazione al
sistema comunitario di ecogestione ed audit, EMAS, come
definito dal regolamento (CE) n.76l/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, di seguito
denominato Registro EMAS, nonché a prorogare e potenziare il
fondo per la detassazione dei redditi di impresa destinati
agli investimenti ambientali.
Art. 2.
(Soggetti beneficiari
e modalità di intervento).
1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina
comunitaria vigente in materia, e fatte salve le limitazioni
settoriali e imposte dalla Commissione europea, che dal 1^
gennaio 2003 ottengono l'iscrizione presso il Registro EMAS, è
concesso un credito di imposta.
2. Sono esclusi dal beneficio del credito d'imposta di cui
al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto
alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa
sostenuta per tutte le procedure utilizzate per l'ottenimento
della registrazione EMAS, per un massimo di 2.500 euro, ed è
utilizzabile a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo
all'ottenimento della registrazione medesima, esclusivamente
in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre
alla formazione del reddito e del valore della produzione
rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che:
a) la domanda di iscrizione presso il Registro
EMAS sia stata presentata dopo il 1^ gennaio 2003;
b) le spese sostenute per ottenere l'iscrizione
presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della
vigente normativa fiscale.
6. Al credito di imposta di cui al comma 1 si applica la
regola "de minimis" di cui alla comunicazione 6 marzo
1996, della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono
cumulabili altri benefìci eventualmente concessi ai sensi
della citata comunicazione purché non venga superato il limite
massimo di 90.000 euro nel triennio di applicazione del
credito d'imposta.
Art. 3.
(Dichiarazione di autocertificazione).
1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 2001, n. 93, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Con specifici decreti dei Ministri
competenti per le materie di cui al comma 2, lettere a), b)
e c), sono disciplinate le modalità di formulazione e
di presentazione delle dichiarazioni di autocertificazione di
cui al comma 1".
2. I decreti di cui al comma 6-bis dell'articolo 18
della legge 12 marzo 2001, n. 93, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, sono emanati entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Controlli).
1. A decorrere dall'anno 2003, entro il 31 dicembre di
ciascun anno finanziario, il Governo provvede a redigere un
apposito elenco delle imprese che hanno usufruito, nel corso
dello stesso anno, del beneficio del credito d'imposta di cui
all'articolo 2, comma 1. Il Governo presenta altresì al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
presente legge, con particolare riferimento alla valutazione
dei benefìci ambientali conseguiti nonché alla competitività
del sistema delle imprese.
Art. 5.
(Fondo per la detassazione dei redditi
di impresa destinati agli investimenti
ambientali).
1. La dotazione finanziaria del fondo istituito ai sensi
dell'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è aumentata di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2003-2005.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in 105 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.