XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3493
Onorevoli Colleghi! - Ecologia ed economia possono
andare d'accordo. Garantire la sostenibilità dello sviluppo
non è solo una condizione necessaria per la tutela
dell'ambiente e per la qualità della vita, ma sempre di più
anche un fattore di competitività delle imprese e dei sistemi
territoriali. Tra la tutela dell'ambiente e la competitività
economica, insomma, si può stabilire un rapporto virtuoso.
Quando il nuovo governo della Germania, ad esempio, indica
come obiettivo fondamentale la "modernizzazione ecologica" del
Paese e si propone di andare oltre gli obiettivi previsti dal
Protocollo di Kyoto, non solo esprime una lodevole sensibilità
per la tutela dell'ambiente ma dimostra di voler scommettere
proprio sul nesso che lega, nell'ambito di un nuovo modello di
sviluppo, l'ambiente alla giustizia sociale ed alla
competitività dell'economia.
Sappiamo bene, naturalmente, che il rapporto tra la tutela
dell'ambiente e la competitività economica è un rapporto
complesso. Gli effetti delle politiche ambientali sulla
competitività possono essere diversi in relazione ai settori
produttivi, alla congiuntura economica, alle regole
commerciali che si affermano sul piano internazionale.
Tuttavia già oggi molte esperienze e numerosi dati dimostrano
che questo rapporto virtuoso è possibile. Secondo dati forniti
dalle imprese aderenti al "Kyoto club", ad esempio, il
70 per cento delle imprese con maggior tasso di crescita in
Europa sono imprese che applicano politiche eco-sostenibili. E
i rendimenti registrati da uno speciale indice azionario del
Down Jones, per fare un altro esempio, che comprende i
titoli di aziende con accentuate caratteristiche di
sostenibilità, si sono dimostrati nel periodo 1993-2001
significativamente superiori ai rendimenti medi del mercato
azionario. Molti altri esempi si potrebbero fare. Ma è
evidente che un'impresa, già nel momento in cui risparmia
energia, materie prime ed imballaggi, realizza contestualmente
una maggiore efficienza aziendale. Per non dire del fatto che
la qualità dei prodotti, anche in termini di
eco-compatibilità, è una delle condizioni per penetrare meglio
nei mercati internazionali. Il rispetto dell'ambiente richiede
innovazione; l'innovazione rende più competitivi nel mercato;
il mercato può sostenere economicamente il rispetto
dell'ambiente.
Al tempo stesso bisogna ricordare che per realizzare un
rapporto virtuoso tra tutela dell'ambiente ed economia non ci
si può affidare solo alle dinamiche spontanee del mercato. C'è
bisogno anche di adeguate politiche pubbliche, per orientare
lo sviluppo verso la sostenibilità ambientale.
Agli strumenti normativi di "comando e controllo"
(divieti, limiti, controlli amministrativi, sanzioni) si
devono sempre più affiancare politiche ambientali che
utilizzano strumenti economici e finanziari - compresa la
fiscalità ecologica - e politiche ambientali di "terza
generazione", basate su accordi volontari, certificazioni di
qualità, contabilità ambientale, trasferimento di conoscenze
alle imprese.
E' evidente che quanto più si passa da una politica di
mera tutela dell'ambiente ad una politica di sostenibilità
dello sviluppo, tanto più si devono utilizzare politiche e
strumenti che non sono solo quelli di comando e controllo.
L'obiettivo della sostenibilità deve essere incorporato
coerentemente nella politica economica, in quella industriale,
in quella fiscale, in quella per i trasporti, deve insomma
contrassegnare l'insieme delle azioni di governo.
Così come dalla grande crisi economica della prima metà
del '900 nacque lo Stato sociale, come risultato di politiche
pubbliche finalizzate a regolare il mercato per garantire
occupazione e protezione sociale, così oggi, di fronte ad una
vera e propria crisi degli equilibri ecologici, la grande
scommessa da vincere è quella di una regolazione del mercato,
non più soltanto su scala nazionale ma sul piano globale, per
garantire la sostenibilità ambientale e sociale dello
sviluppo.
La tutela dell'ambiente deve dunque essere considerata non
come un vincolo allo sviluppo, ma come una grande opportunità
di innovazione e di qualificazione dello sviluppo stesso. Un
Paese come l'Italia, se vuol essere moderno e civile, non può
pensare di giocare la sfida della competitività sul piano
della riduzione dei costi e dei diritti; deve invece puntare,
con molta determinazione, sull'innovazione, sulla ricerca,
sulla conoscenza, sulla qualità, e dunque anche sulla qualità
ambientale dei prodotti e dei processi produttivi. Gli
investimenti ambientali devono perciò essere considerati a
pieno titolo come investimenti utili anche per lo sviluppo del
Paese e per la sua competitività.
Ma come si finanziano gli investimenti ambientali?
Servono, sicuramente, molti investimenti pubblici, in misura
superiore a quelli attualmente disponibili, ma servono al
tempo stesso anche maggiori risorse private.
Un ruolo importante, in tal senso, possono averlo le
banche. Ci sono sicuramente anche altri soggetti che giocano
un ruolo essenziale - dalle imprese alle assicurazioni, fino
alle fondazioni bancarie - ma è evidente che una delle leve
più significative dal punto di vista finanziario è quella
bancaria. Questa consapevolezza è cresciuta negli ultimi anni.
Lo dimostra il successo della iniziativa finanziaria
dell'UNEP, lanciata nel 1993, che ha già coinvolto nel mondo
circa 200 banche.
Le banche possono incorporare sempre più la valutazione
della componente ambientale nella concessione del credito e
selezionare gli investimenti più compatibili con l'ambiente;
possono sviluppare una politica di prestiti agevolati per le
imprese che hanno la certificazione di qualità ambientale;
possono promuovere la "finanza ecologica" attraverso forme che
incanalino il risparmio verso impieghi coerenti con la
sostenibilità ambientale; possono sviluppare sempre più le
loro competenze ed essere così in grado di trasferire "know
how" alle imprese; possono intervenire negli accordi
volontari tra pubblica amministrazione ed imprese come
soggetti che finanziano gli investimenti ambientali a tassi
favorevoli a fronte di garanzie della pubblica amministrazione
sulla qualità ambientale dei progetti; possono inoltre
adottare per se stesse sistemi di gestione ambientalmente
avanzati.
E' utile dunque stimolare il sistema bancario a sviluppare
sempre più i suoi interventi in questa direzione. In che modo?
E' opportuno prevedere anche forme di incentivazione pubblica?
Bisogna evitare, da questo punto di vista, due rischi di segno
opposto. Il primo è quello di pensare che i progetti
ambientali possano sempre e comunque essere finanziati
attraverso puri meccanismi di mercato. Non è così. Non sempre
questi progetti hanno anche una convenienza economica, almeno
sul breve periodo, e si devono peraltro prendere in
considerazione non solo i vantaggi interni alle imprese, ma
anche quei vantaggi che sono interni al sistema economico ma
esterni alla singola impresa. Il rischio opposto è quello di
pensare che gli investimenti ambientali siano sempre e
comunque incompatibili con logiche di convenienza economica e
che dunque sia sempre indispensabile il ricorso a forme di
sostegno, anche finanziario, dello Stato.
Uno dei modi di affrontare il problema ci sembra quello
definito attraverso la presente proposta di legge, che
riprende almeno in parte esperienze già avviate in altri
Paesi, ad esempio in Olanda. L'idea centrale è quella di
agevolare fiscalmente la raccolta di risparmio su fondi
ecologici costituiti dalle banche e destinati a finanziare
interventi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile. In
tal modo si può accrescere il volume di risorse da destinare
ad impieghi ambientali ed al tempo stesso sollecitare una più
ampia capacità di intervento del sistema bancario in questo
settore.
L'articolo 1 definisce le finalità proprie della presente
proposta di legge e, cioè, l'istituzione di fondi ecologici
volti ad incentivare ed a promuovere, attraverso la previsione
di particolari agevolazioni fiscali per il
risparmiatore-investitore, la realizzazione di progetti ed
interventi in quei settori e ambiti di attività connessi alla
salvaguardia, al miglioramento e al recupero ambientale e che
sono indicati, secondo criteri volutamente non esaustivi,
all'articolo 4. L'elencazione ricomprende: la produzione di
energia eolica e solare, la conservazione della natura e della
biodiversità, la bonifica di aree inquinate o il ripristino di
quelle degradate, il risparmio dell'acqua e la lotta alla
desertificazione e tutti quegli interventi comunque
finalizzati al consolidamento della sostenibilità ambientale
dello sviluppo.
In virtù dei precisi obiettivi che la proposta di legge
vuole perseguire, i titoli obbligazionari costituenti i fondi
sono esenti, nella misura del 70 per cento, dall'applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri
frutti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1^
aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e
dall'applicazione della ritenuta alla fonte, nonché da altre
eventuali imposizioni sui redditi. Spetta alla Banca d'Italia,
con proprio regolamento, disciplinare le modalità di
costituzione dei fondi e le procedure attraverso le quali le
banche garantiscono il rispetto di tutte le finalità e gli
obiettivi indicati (articolo 2).
Un primo strumento di garanzia a tutela del risparmiatore
è costituito, ai sensi dell'articolo 3, dalla istituzione,
presso ciascuna banca che emetta e gestisca fondi ecologici,
di un comitato etico che predisponga non solo strumenti
informativi idonei ad indicare le modalità e le condizioni di
raccolta del risparmio, ma anche un codice etico di
autodisciplina per la gestione del fondo, coerentemente con le
finalità della legge.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano due diverse fasi: l'uno la
valutazione e l'approvazione dei progetti, l'altro quella dei
relativi controlli. Si riconosce alle banche la titolarità di
valutare sia la sostenibilità economica del progetto da
finanziare, sia quella ambientale, per effettuare la quale
l'istituto di credito può procedere direttamente o per il
tramite di soggetti esterni, quali ad esempio, l'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, le
università o gli istituti di ricerca privati o pubblici. Le
risultanze della descritta istruttoria vengono trasmesse,
unitamente all'indicazione della quota del finanziamento
deliberata e del tasso di interesse applicato, all'APAT.
Al termine di detta fase, a seguito della definitiva
approvazione del progetto, le banche erogano il finanziamento
e provvedono alla verifica periodica e finale della
rispondenza dei relativi progetti alle finalità perseguite e
del rispetto dei tempi di realizzazione degli stessi, nonché
alla presentazione, ai Ministeri competenti, della
documentazione attestante gli interventi finanziati, la
percentuale del fondo utilizzata e lo stato di avanzamento dei
progetti. Spetta, altresì, all'APAT effettuare verifiche
periodiche e a campione sugli interventi realizzati.
L'articolo 7 esclude dal beneficio di accesso al fondo
quei soggetti, persone fisiche e giuridiche, che abbiano
subito condanne definitive per illeciti relativi a beni
ambientali e paesaggistici, ovvero che intendano ottenere i
finanziamenti per progetti realizzati da non più di un anno
dalla data di entrata in vigore della legge o al solo scopo di
estinguere passività con altri istituti di credito. Si
prevede, inoltre, che al fine di non decadere dal
finanziamento ottenuto, sia necessario che ogni singolo
progetto sia avviato entro sei mesi dall'ammissione al
finanziamento stesso.
La copertura finanziaria prevista, contenuta nell'articolo
8, è valutata in 100 milioni di euro.