XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3493
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di incentivare la realizzazione di progetti di
investimento per la sostenibilità, la salvaguardia, il
miglioramento e il recupero ambientale di un territorio, di un
sistema o di un processo produttivo industriale, la presente
legge disciplina l'istituzione di fondi ecologici, emessi e
gestiti da banche per il finanziamento dei progetti di cui
all' articolo 4.
Art. 2.
(Raccolta dei fondi).
1. La Banca d'Italia, con proprio regolamento, disciplina
le modalità di costituzione dei fondi di cui all'articolo 1 e
stabilisce le procedure attraverso le quali le banche
garantiscono il rispetto delle finalità della presente
legge.
2. I titoli obbligazionari che costituiscono i fondi
ecologici sono esenti, nella misura del 70 per cento,
dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, e dall'applicazione della ritenuta alla fonte
di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonché da altre eventuali imposizioni sui
redditi.
Art. 3.
(Comitato etico di garanzia).
1. Presso ciascuna banca che emette e gestisce fondi
ecologici, è istituito un comitato etico per la
predisposizione e l'aggiornamento di un codice etico di
autodisciplina, finalizzato alla gestione del fondo in
conformità agli obiettivi della presente legge.
2. La composizione del comitato etico deve essere tale da
garantire anche la presenza delle associazioni
ambientalistiche, dei rappresentanti dell'istituto bancario e
delle associazioni dei risparmiatori.
3. Il comitato etico predispone, nell'interesse del
risparmiatore, strumenti informativi idonei ad indicare le
finalità perseguite dai fondi ecologici, le condizioni di
raccolta del risparmio, i settori di attività entro i quali
sono compresi i progetti, nonché le modalità e i tempi
previsti per il controllo da parte dei soggetti a ciò
deputati.
Art. 4.
(Progetti finanziabili).
1. Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie
raccolte dai fondi ecologici, i progetti e gli interventi
ammessi al finanziamento sono compresi nei seguenti settori e
ambiti di attività:
a) energia da fonti rinnovabili o alternative,
quali la produzione di energia eolica, solare, fotovoltaica,
minidroelettrica, geotermica e da biomasse. Si considerano
interventi economici compatibili con i settori indicati: la
costruzione e la messa in opera di impianti, gli interventi di
risparmio energetico da applicare agli impianti preesistenti,
le realizzazioni di impianti fotovoltaici, solari, i sistemi
di risparmio energetico destinati ad edifici ed
infrastrutture, nonché altri interventi connessi al settore
della bioedilizia;
b) la conservazione della natura e della
biodiversità, quale la gestione, la tutela e lo sviluppo di
aree protette, gli interventi per la conservazione
floro-faunistica degli habitat naturali. Si considerano
interventi economici compatibili con i settori indicati: i
processi di riforestazione, di ripopolamento faunistico, gli
interventi per il recupero di habitat naturali e per la
prevenzione dall'inquinamento;
c) la bonifica di aree inquinate, il ripristino di
aree degradate. Si considerano interventi economici
compatibili con quelli indicati: i progetti di recupero di
aree industriali dismesse, la messa in sicurezza di siti
contaminati, ogni intervento di bonifica di terreni, di acque
superficiali o di falda;
d) l'adeguamento, anche ai fini del rispetto delle
scadenze programmate, di strutture pubbliche e private o di
impianti a obiettivi di qualità superiori rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente o pianificata in materia
di tutela ambientale;
e) il risparmio dell'acqua e la lotta alla
desertificazione, la difesa del suolo e la prevenzione del
rischio idrogeologico;
f) la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, nell'ambito del piano nazionale di attuazione del
Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1^ giugno
2002, n. 120;
g) gli interventi coerenti con le convenzioni
internazionali per la tutela dell'ambiente da attuare
nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale;
h) altri interventi volti a consolidare la
sostenibilità ambientale dello sviluppo.
Art. 5.
(Valutazione e approvazione dei progetti).
1. Le banche sono titolari dell'attività di valutazione
economica e finanziaria dei progetti di cui all'articolo 4,
nonché di verifica della sussistenza delle autorizzazioni
prescritte dalla normativa vigente per la realizzazione dei
progetti stessi.
2. Le banche provvedono a effettuare la valutazione
ambientale e la verifica della rispondenza dei progetti alle
finalità della presente legge, direttamente o avvalendosi
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, delle università o di istituti di ricerca
pubblici o privati. A tal fine, le banche predispongono la
necessaria istruttoria e ne trasmettono le risultanze,
unitamente all'indicazione della quota di finanziamento
deliberata e del tasso di interesse applicato, all'APAT.
3. Al termine della fase istruttoria, e in caso di esito
positivo, le banche provvedono alla definitiva approvazione
del progetto.
Art. 6.
(Erogazione del finanziamento
e relativi controlli).
1. A seguito della definitiva approvazione del progetto ai
sensi dell'articolo 5, le banche sono ammesse ad erogare il
finanziamento utilizzando i fondi ecologici raccolti secondo
le modalità di cui all'articolo 2.
2. Sono considerati ammessi ai finanziamenti anche i
progetti che hanno già ottenuto agevolazioni fiscali o altre
forme di finanziamento pubblico, nel rispetto delle
percentuali massime previste dalle rispettive norme vigenti in
materia.
3. I progetti ammessi al finanziamento sono soggetti alla
verifica periodica e finale, da parte delle banche, circa la
loro rispondenza alle finalità perseguite, nonché del rispetto
dei tempi di realizzazione.
4. Annualmente le banche inviano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero
dell'economia e delle finanze la documentazione attestante gli
interventi finanziati e un resoconto con l'indicazione della
percentuale del fondo ecologico utilizzata e dello stato di
avanzamento dei progetti ammessi ai finanziamenti.
5. L'APAT procede all'effettuazione di verifiche
periodiche e a campione della rispondenza degli interventi
realizzati alle finalità perseguite dal progetto.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio è tenuto a presentare annualmente al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge.
Art. 7.
(Casi di esclusione dall'accesso al fondo).
1. Sono esclusi dal beneficio dell'accesso ai fondi
ecologici le persone fisiche e giuridiche i cui rappresentanti
hanno subìto condanne definitive per illeciti relativi a beni
ambientali e paesaggistici.
2. Sono altresì escluse dal beneficio dell'accesso ai
fondi ecologici le persone fisiche e giuridiche che hanno
fatto richiesta di finanziamenti per progetti realizzati entro
un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al solo
scopo di estinguere passività con altri istituti di
credito.
3. Decadono dal finanziamento i progetti che non risultino
avviati entro sei mesi dall'ammissione al finanziamento
stesso.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.