XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3493




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Al fine di incentivare la realizzazione di progetti di investimento per la sostenibilità, la salvaguardia, il miglioramento e il recupero ambientale di un territorio, di un sistema o di un processo produttivo industriale, la presente legge disciplina l'istituzione di fondi ecologici, emessi e gestiti da banche per il finanziamento dei progetti di cui all' articolo 4.


Art. 2.

(Raccolta dei fondi).

        1. La Banca d'Italia, con proprio regolamento, disciplina le modalità di costituzione dei fondi di cui all'articolo 1 e stabilisce le procedure attraverso le quali le banche garantiscono il rispetto delle finalità della presente legge.
        2. I titoli obbligazionari che costituiscono i fondi ecologici sono esenti, nella misura del 70 per cento, dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché da altre eventuali imposizioni sui redditi.


Art. 3.

(Comitato etico di garanzia).

        1. Presso ciascuna banca che emette e gestisce fondi ecologici, è istituito un comitato etico per la predisposizione e l'aggiornamento di un codice etico di autodisciplina, finalizzato alla gestione del fondo in conformità agli obiettivi della presente legge.
        2. La composizione del comitato etico deve essere tale da garantire anche la presenza delle associazioni ambientalistiche, dei rappresentanti dell'istituto bancario e delle associazioni dei risparmiatori.
        3. Il comitato etico predispone, nell'interesse del risparmiatore, strumenti informativi idonei ad indicare le finalità perseguite dai fondi ecologici, le condizioni di raccolta del risparmio, i settori di attività entro i quali sono compresi i progetti, nonché le modalità e i tempi previsti per il controllo da parte dei soggetti a ciò deputati.


Art. 4.

(Progetti finanziabili).

        1. Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie raccolte dai fondi ecologici, i progetti e gli interventi ammessi al finanziamento sono compresi nei seguenti settori e ambiti di attività:

            a) energia da fonti rinnovabili o alternative, quali la produzione di energia eolica, solare, fotovoltaica, minidroelettrica, geotermica e da biomasse. Si considerano interventi economici compatibili con i settori indicati: la costruzione e la messa in opera di impianti, gli interventi di risparmio energetico da applicare agli impianti preesistenti, le realizzazioni di impianti fotovoltaici, solari, i sistemi di risparmio energetico destinati ad edifici ed infrastrutture, nonché altri interventi connessi al settore della bioedilizia;

            b) la conservazione della natura e della biodiversità, quale la gestione, la tutela e lo sviluppo di aree protette, gli interventi per la conservazione floro-faunistica degli habitat naturali. Si considerano interventi economici compatibili con i settori indicati: i processi di riforestazione, di ripopolamento faunistico, gli interventi per il recupero di habitat naturali e per la prevenzione dall'inquinamento;

            c) la bonifica di aree inquinate, il ripristino di aree degradate. Si considerano interventi economici compatibili con quelli indicati: i progetti di recupero di aree industriali dismesse, la messa in sicurezza di siti contaminati, ogni intervento di bonifica di terreni, di acque superficiali o di falda;

            d) l'adeguamento, anche ai fini del rispetto delle scadenze programmate, di strutture pubbliche e private o di impianti a obiettivi di qualità superiori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente o pianificata in materia di tutela ambientale;

            e) il risparmio dell'acqua e la lotta alla desertificazione, la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico;

            f) la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, nell'ambito del piano nazionale di attuazione del Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1^ giugno 2002, n. 120;

            g) gli interventi coerenti con le convenzioni internazionali per la tutela dell'ambiente da attuare nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale;

            h) altri interventi volti a consolidare la sostenibilità ambientale dello sviluppo.


Art. 5.

(Valutazione e approvazione dei progetti).

        1. Le banche sono titolari dell'attività di valutazione economica e finanziaria dei progetti di cui all'articolo 4, nonché di verifica della sussistenza delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per la realizzazione dei progetti stessi.
        2. Le banche provvedono a effettuare la valutazione ambientale e la verifica della rispondenza dei progetti alle finalità della presente legge, direttamente o avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, delle università o di istituti di ricerca pubblici o privati. A tal fine, le banche predispongono la necessaria istruttoria e ne trasmettono le risultanze, unitamente all'indicazione della quota di finanziamento deliberata e del tasso di interesse applicato, all'APAT.
        3. Al termine della fase istruttoria, e in caso di esito positivo, le banche provvedono alla definitiva approvazione del progetto.


Art. 6.

(Erogazione del finanziamento
e relativi controlli).

        1. A seguito della definitiva approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 5, le banche sono ammesse ad erogare il finanziamento utilizzando i fondi ecologici raccolti secondo le modalità di cui all'articolo 2.
        2. Sono considerati ammessi ai finanziamenti anche i progetti che hanno già ottenuto agevolazioni fiscali o altre forme di finanziamento pubblico, nel rispetto delle percentuali massime previste dalle rispettive norme vigenti in materia.
        3. I progetti ammessi al finanziamento sono soggetti alla verifica periodica e finale, da parte delle banche, circa la loro rispondenza alle finalità perseguite, nonché del rispetto dei tempi di realizzazione.
        4. Annualmente le banche inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero dell'economia e delle finanze la documentazione attestante gli interventi finanziati e un resoconto con l'indicazione della percentuale del fondo ecologico utilizzata e dello stato di avanzamento dei progetti ammessi ai finanziamenti.
        5. L'APAT procede all'effettuazione di verifiche periodiche e a campione della rispondenza degli interventi realizzati alle finalità perseguite dal progetto.
        6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è tenuto a presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.


Art. 7.

(Casi di esclusione dall'accesso al fondo).

        1. Sono esclusi dal beneficio dell'accesso ai fondi ecologici le persone fisiche e giuridiche i cui rappresentanti hanno subìto condanne definitive per illeciti relativi a beni ambientali e paesaggistici.
        2. Sono altresì escluse dal beneficio dell'accesso ai fondi ecologici le persone fisiche e giuridiche che hanno fatto richiesta di finanziamenti per progetti realizzati entro un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al solo scopo di estinguere passività con altri istituti di credito.
        3. Decadono dal finanziamento i progetti che non risultino avviati entro sei mesi dall'ammissione al finanziamento stesso.


Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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