XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3492




        Onorevoli Colleghi! - In considerazione dei numerosi e recenti accadimenti che hanno coinvolto inconsapevoli cittadini in operazioni truffaldine mascherate da lecite attività di vendita diretta, si rende necessaria anche nel nostro Paese, come nel resto d'Europa, una specifica normativa di riferimento che operi una netta distinzione fra le varie forme della vendita diretta e le cosiddette forme di vendita piramidale nonché "catene di Sant'Antonio" ed operazioni analoghe, che sono già oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.
        La presente proposta di legge ha, quindi, l'obiettivo di colmare l'attuale vuoto legislativo tutelando, a una parte, quella fetta di mercato che opera legittimamente attraverso la vendita diretta a domicilio e, dall'altra, riducendo drasticamente l'enorme capacità di espansione degli abusi e delle truffe che si verificano quotidianamente, arrecando grossi danni al mercato e ai consumatori.
        Infatti, mentre la vendita diretta ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, proponendo beni e servizi di alta qualità, le vendite piramidali tendono a moltiplicare i livelli di vendita offrendo, in realtà, non un prodotto bensì l'accesso alla catena e, quindi, la posizione di venditore in sé e per sé. Il prodotto, in questo contesto, è solo il pretesto per reclutare nuovi ed ulteriori adepti che, solo per il fatto di entrare nell'organizzazione o nell'operazione, versano una quota, a volte davvero ingente. A sua volta il venditore appena entrato avrà tutto l'interesse a cercare altri venditori da cui riscuotere il diritto d'accesso e così via per un tempo potenzialmente illimitato.
        Questo sistema di vera e propria affiliazione che promette guadagni esponenziali, quindi, funziona indipendentemente dalla quantità di beni o servizi venduti, mentre i venditori che operano nella vendita diretta a domicilio sono retribuiti esclusivamente in proporzione alla merce venduta.
        L'articolo 1 della proposta di legge definisce le forme di vendita diretta a domicilio e l'articolo 2 ne disciplina l'esercizio. L'articolo 3 sancisce il divieto di promuovere o realizzare operazioni o strutture di vendita piramidale e operazioni quali giochi e catene di Sant'Antonio.
        L'articolo 4 disciplina l'esercizio dell'attività dell'incaricato alla vendita e il rapporto fra quest'ultimo è la ditta affidante e l'articolo 5 ne disciplina il trattamento fiscale.
        L'articolo 6 stabilisce, infine, le sanzioni derivanti dalla violazione dell'articolo 3.
        E' stata prevista la punibilità, sia pure solo di tipo pecuniario, non soltanto di coloro che realizzano o promuovono direttamente la vendita piramidale, ma anche di coloro che collaborano, anche con la segnalazione di nominativi di persone potenzialmente interessate a tale attività. Ciò al fine di ridurre drasticamente la capacità espansiva di questo tipo di organizzazioni che, altrimenti, risulterebbe potenzialmente illimitata.




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