XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3492
Onorevoli Colleghi! - In considerazione dei numerosi e
recenti accadimenti che hanno coinvolto inconsapevoli
cittadini in operazioni truffaldine mascherate da lecite
attività di vendita diretta, si rende necessaria anche nel
nostro Paese, come nel resto d'Europa, una specifica normativa
di riferimento che operi una netta distinzione fra le varie
forme della vendita diretta e le cosiddette forme di vendita
piramidale nonché "catene di Sant'Antonio" ed operazioni
analoghe, che sono già oggetto in molti Paesi di pesanti
divieti legali.
La presente proposta di legge ha, quindi, l'obiettivo di
colmare l'attuale vuoto legislativo tutelando, a una parte,
quella fetta di mercato che opera legittimamente attraverso la
vendita diretta a domicilio e, dall'altra, riducendo
drasticamente l'enorme capacità di espansione degli abusi e
delle truffe che si verificano quotidianamente, arrecando
grossi danni al mercato e ai consumatori.
Infatti, mentre la vendita diretta ha lo scopo di
avvicinare il produttore al consumatore finale, proponendo
beni e servizi di alta qualità, le vendite piramidali tendono
a moltiplicare i livelli di vendita offrendo, in realtà, non
un prodotto bensì l'accesso alla catena e, quindi, la
posizione di venditore in sé e per sé. Il prodotto, in questo
contesto, è solo il pretesto per reclutare nuovi ed ulteriori
adepti che, solo per il fatto di entrare nell'organizzazione o
nell'operazione, versano una quota, a volte davvero ingente. A
sua volta il venditore appena entrato avrà tutto l'interesse a
cercare altri venditori da cui riscuotere il diritto d'accesso
e così via per un tempo potenzialmente illimitato.
Questo sistema di vera e propria affiliazione che promette
guadagni esponenziali, quindi, funziona indipendentemente
dalla quantità di beni o servizi venduti, mentre i venditori
che operano nella vendita diretta a domicilio sono retribuiti
esclusivamente in proporzione alla merce venduta.
L'articolo 1 della proposta di legge definisce le forme di
vendita diretta a domicilio e l'articolo 2 ne disciplina
l'esercizio. L'articolo 3 sancisce il divieto di promuovere o
realizzare operazioni o strutture di vendita piramidale e
operazioni quali giochi e catene di Sant'Antonio.
L'articolo 4 disciplina l'esercizio dell'attività
dell'incaricato alla vendita e il rapporto fra quest'ultimo è
la ditta affidante e l'articolo 5 ne disciplina il trattamento
fiscale.
L'articolo 6 stabilisce, infine, le sanzioni derivanti
dalla violazione dell'articolo 3.
E' stata prevista la punibilità, sia pure solo di tipo
pecuniario, non soltanto di coloro che realizzano o promuovono
direttamente la vendita piramidale, ma anche di coloro che
collaborano, anche con la segnalazione di nominativi di
persone potenzialmente interessate a tale attività. Ciò al
fine di ridurre drasticamente la capacità espansiva di questo
tipo di organizzazioni che, altrimenti, risulterebbe
potenzialmente illimitata.