XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3492
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione
della legge).
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per vendita diretta a domicilio, la forma
speciale di vendita al dettaglio di merci, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di offerta di prodotti o
servizi effettuate mediante la raccolta di una proposta
d'ordine presso il domicilio del consumatore finale o nei
locali presso i quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura,
intrattenimento o svago;
b) per incaricato alla vendita a domicilio, colui
che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove,
direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti
presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la
vendita a domicilio.
2. La presente legge non si applica alla offerta, alla
sottoscrizione e alla propaganda a fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi.
Art. 2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta
a domicilio).
1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente
legge, sono soggette alla osservanza delle norme previste
dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle licenze e alle
autorizzazioni previste dalla legislazione vigente relative
alla tipologia del bene o del servizio offerto.
Art. 3.
(Divieto delle forme di vendita diretta
piramidali e di giochi o catene).
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di
attività e di strutture di vendita diretta nelle quali
l'incentivo economico primario dei distributori o incaricati
alla vendita si fonda sul mero reclutamento di nuovi
distributori o incaricati alla vendita piuttosto che sulla
loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o
servizi determinati direttamente o attraverso altri
distributori o incaricati alla vendita.
2. Sono vietate la promozione e l'organizzazione di tutte
quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di
Sant'Antonio", le quali configurano la possibilità di guadagno
attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone ed
in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito
previo pagamento di un corrispettivo.
Art. 4.
(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio e
disciplina del rapporto con la ditta affidante).
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta,
senza assumere l'obbligo di promuovere la conclusione di
contratti, anche da soggetti non iscritti al ruolo degli
agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3
maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, che
esercitano l'attività in maniera abituale, ancorché non
esclusiva, o in maniera occasionale, purché autorizzati da una
o più ditte esercenti la vendita a domicilio.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma
1, l'incarico deve risultare da atto scritto e può essere
liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti
concludenti.
3. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle
provvigioni sugli affari accettati che hanno avuto regolare
esecuzione, la cui misura e la cui modalità di corresponsione
devono essere precisate per iscritto.
4. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con
vincolo di subordinazione si applicano le norme del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
5. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve
attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite
dalla ditta affidante. In caso contrario, egli è responsabile
dei danni derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto
alle condizioni prestabilite.
6. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha,
salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di
riscuotere i crediti presso i privati consumatori né di
concedere sconti o dilazioni di pagamento. Nel caso che tale
facoltà gli sia stata attribuita dalla ditta affidante, le
somme riscosse devono essere trasferite alla ditta stessa nei
termini e con le modalità da questa stabilite.
Art. 5.
(Trattamento fiscale dell'incaricato).
1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita
diretta a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a
titolo di imposta ed è commisurata al 50 per cento
dell'ammontare delle provvigioni percepite quando sussistono i
requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Le disposizioni del presente comma
cessano di avere applicazione dall'anno successivo a quello
nel quale vengono a mancare i requisiti di cui al periodo
precedente. Per le prestazioni che mancano dei requisiti di
cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia
si applicano le disposizioni indicate nei commi
precedenti".
2. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni" sono
inserite le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita
diretta a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114,".
3. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) incaricati alla vendita diretta a
domicilio: 75 per cento".
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Chiunque promuove o realizza le attività o le strutture
di vendita o le operazioni di cui all'articolo 3 è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 50.000
euro a 150.000 euro.
2. Chiunque, cooperando alla promozione o alla
realizzazione di una delle attività o strutture di vendita od
operazioni di cui all'articolo 3, induce o tenta di indurre
uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle
organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo 3, è
punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
2.500 euro a 25.000 euro.
3. Con la sola pena pecuniaria di cui al comma 2 è punito
chi concorre all'induzione o al tentativo di induzione, di cui
al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi
di persone quali potenziali destinatari del tentativo di
induzione.