XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3492




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione
della legge).

        1. Ai fini della presente legge si intendono:

            a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio di merci, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di offerta di prodotti o servizi effettuate mediante la raccolta di una proposta d'ordine presso il domicilio del consumatore finale o nei locali presso i quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago;

            b) per incaricato alla vendita a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la vendita a domicilio.

        2. La presente legge non si applica alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda a fini commerciali di:

            a) prodotti e servizi finanziari;

            b) prodotti e servizi assicurativi.


Art. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta
a domicilio).

        1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono soggette alla osservanza delle norme previste dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle licenze e alle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente relative alla tipologia del bene o del servizio offerto.


Art. 3.

(Divieto delle forme di vendita diretta
piramidali e di giochi o catene).

        1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita diretta nelle quali l'incentivo economico primario dei distributori o incaricati alla vendita si fonda sul mero reclutamento di nuovi distributori o incaricati alla vendita piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri distributori o incaricati alla vendita.
        2. Sono vietate la promozione e l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", le quali configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone ed in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo pagamento di un corrispettivo.


Art. 4.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio e
disciplina del rapporto con la ditta affidante).

        1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta, senza assumere l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti, anche da soggetti non iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, che esercitano l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché autorizzati da una o più ditte esercenti la vendita a domicilio.
        2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, l'incarico deve risultare da atto scritto e può essere liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti.
        3. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari accettati che hanno avuto regolare esecuzione, la cui misura e la cui modalità di corresponsione devono essere precisate per iscritto.
        4. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applicano le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
        5. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle condizioni prestabilite.
        6. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento. Nel caso che tale facoltà gli sia stata attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse devono essere trasferite alla ditta stessa nei termini e con le modalità da questa stabilite.


Art. 5.

(Trattamento fiscale dell'incaricato).

        1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni percepite quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le disposizioni del presente comma cessano di avere applicazione dall'anno successivo a quello nel quale vengono a mancare i requisiti di cui al periodo precedente. Per le prestazioni che mancano dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi precedenti".
        2. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni" sono inserite le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,".
        3. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "c-bis) incaricati alla vendita diretta a domicilio: 75 per cento".


Art. 6.

(Sanzioni).

        1. Chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 3 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.
        2. Chiunque, cooperando alla promozione o alla realizzazione di una delle attività o strutture di vendita od operazioni di cui all'articolo 3, induce o tenta di indurre uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo 3, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 25.000 euro.
        3. Con la sola pena pecuniaria di cui al comma 2 è punito chi concorre all'induzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.



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