XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3491




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende ridefinire alcuni aspetti della attuale normativa in materia di attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, che risultano inadeguati a consentire agli operatori del settore - in massima parte piccoli imprenditori artigiani - il pieno esercizio della propria attività.
        La normativa vigente sulla suddetta materia risale alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, da ultimo modificata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735. Tali norme recano una definizione inadeguata e generica dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, ancorata a concezioni ormai superate che non interpretano le moderne e qualificate funzioni che la categoria, secondo un adeguato percorso di crescita e formazione professionale, risulta in grado di svolgere a beneficio di un importante sviluppo economico e della qualità del servizio svolto all'utenza ed ai consumatori.
        Pertanto l'innalzamento della funzione professionale e imprenditoriale svolta dagli operatori impone l'esigenza di superare la vecchia impostazione legislativa ed amministrativa che vuole tre diverse figure - parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, barbiere - per riconoscere la figura del moderno acconciatore nella quale assorbire i tre diversi profili professionali attualmente esistenti.
        L'esigenza di ridefinire gli itinerari formativi si impone anche in relazione all'armonizzazione di tale materia con la normativa europea per consentire la migliore interpretazione e capacità di competere degli operatori italiani nel tessuto produttivo dell'Unione europea.
        Infatti, la normativa comunitaria (essendo stata abrogata la vecchia direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, specifica per il diritto di stabilimento dei parrucchieri) contenuta nella nuova direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (che avrebbe dovuto essere recepita anteriormente al 31 luglio 2001) non prende più in considerazione, ai fini del diritto di stabilimento, figure specializzate ulteriori rispetto a quella generale.
        Pertanto, la differenziazione in tre figure (barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna), ancora formalmente in essere nel nostro ordinamento, deve essere superata anche per consentire alle imprese italiane un allineamento alla realtà comunitaria.
        Contestualmente occorre rimodulare gli itinerari formativi sulla base della normativa esistente a livello europeo, al fine di consentire la migliore integrazione degli operatori italiani nel contesto comunitario.
        La normativa in materia deve essere attentamente valutata, oltre che per i profili di compatibilità comunitaria, anche in relazione al rispetto del riparto di competenze fra Stato, regioni ed enti locali. Infatti l'attuale testo dell'articolo 117 della Costituzione include la materia delle professioni tra quelle di legislazione concorrente, per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
        Va inoltre evidenziato come la competenza legislativa del regime di accesso professionale all'esercizio delle attività di categoria, da configurare come attività economiche ed imprenditoriali svolte professionalmente, sia riconducibile, da un lato, alla materia più generale della "tutela della concorrenza" che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione risulta di esclusiva competenza statale e, dall'altro, alla materia delle "professioni" che ai sensi del medesimo articolo 117, terzo comma, è demandata alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.
        In tale ottica, sulla base del nuovo assetto costituzionale delle potestà legislative dello Stato e delle regioni si può affermare che: 1) resta ferma al legislatore nazionale la competenza esclusiva di stabilire i princìpi per garantire condizioni omogenee per l'accesso e l'esercizio delle attività di acconciatura in quanto riconducibili alla materia della tutela della concorrenza (vi rientra la definizione del profilo professionale dell'acconciatore, dell'oggetto dell'attività, del regime di accesso alla professione, con i rispettivi princìpi e criteri di qualificazione tecnico-professionale, anche con riferimento alle mansioni e alle responsabilità degli addetti); 2) risulta attribuita allo Stato la competenza legislativa concorrente di dettare alcuni princìpi fondamentali per la regolamentazione dei requisiti che le imprese e gli operatori devono soddisfare per l'esercizio dell'attività in quanto riconducibili alla materia delle professioni (vi rientra la definizione dei princìpi concernenti il regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività, il sistema sanzionatorio ed i compiti di accertamento dei requisiti, la determinazione dei criteri generali della partecipazione sociale e la definizione dei princìpi della regolamentazione comunale mirati ad assicurare il rispetto della concorrenza leale, della parità di trattamento e della trasparenza del mercato, ad esclusione di ogni norma espressamente mirata a stabilire criteri di pianificazione territoriale e di contingentamento delle autorizzazioni); 3) restano attribuite alle regioni le competenze legislative e regolamentari attinenti ad aspetti legati alle politiche di insediamento, programmazione o sviluppo territoriale, ovvero ad aspetti amministrativi, procedurali, formativi, applicativi o comunque legati a vincoli territoriali, nel pieno rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, e ferme restando le funzioni amministrative attribuite agli enti locali.
        Sulla base di quanto esposto si pone, pertanto, l'esigenza dell'abrogazione delle leggi n. 161 del 1963 e n. 1142 del 1970 e di una revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di barbiere e parrucchiere, definendo un complesso di princìpi ordinamentali unitari a livello nazionale, tali da garantire parità di trattamento fra gli operatori nell'accesso al mercato e da assicurare condizioni di trasparenza nella concorrenza, prevenendo eventuali normative regionali divergenti. A tal fine la presente proposta di legge contiene le risposte che da un lato risolvono e scongiurano pregiudizievoli discriminazioni tra le figure professionali, dall'altro definisce i criteri per modulare un adeguato percorso formativo che renda il conseguimento della qualifica professionale adatto alle esigenze della moderna professione e in linea con i livelli formativi richiesti e necessari per l'esercizio della professione nel più largo ambito dei Paesi dell'Unione europea.
        La proposta prevede inoltre un regime transitorio finalizzato a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola qualifica di barbiere, i quali potranno conseguire la qualifica di acconciatore mediante le frequenza di un apposito corso ovvero dimostrare di avere in effetti svolto le attività tipiche dell'acconciatore, pur sotto la diversa qualifica.
        Sulla disciplina dell'attività di acconciatore si era già svolto un ampio lavoro di approfondimento nella XIII legislatura in X Commissione Industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica a partire dalla seduta del 18 giugno 1998. Tale approfondimento, compiuto anche attraverso lo svolgimento di specifiche audizioni delle organizzazioni rappresentative delle categorie professionali interessate, ha condotto alla elaborazione di un testo unificato approvato dalla Commissione il 22 giugno 1999, successivamente emendato per tener conto dei pareri formulati dalle Commissioni I Affari costituzionali, VII Istruzione pubblica, beni culturali, V Bilancio e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il testo, in quella stesura, era stato riassegnato alla X Commissione in sede deliberante ma, a seguito di un breve esame, il provvedimento è stato rimesso all'esame dell'Assemblea. Tuttavia, il carico di lavoro dell'Aula del Senato e le priorità definite nell'agenda dei lavori parlamentari nell'ultima fase della legislatura non hanno consentito di procedere all'approvazione della proposta di legge.
        In conclusione si raccomanda il sollecito avvio del dibattito sulla presente proposta di legge, al fine di giungere presto ad una disciplina organica dell'attività professionale della categoria, nel pieno rispetto dei princìpi della Costituzione, dell'ordinamento giuridico e dell'ordinamento comunitario.




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