XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3491
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende ridefinire alcuni aspetti della attuale normativa in
materia di attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e
donna, che risultano inadeguati a consentire agli operatori
del settore - in massima parte piccoli imprenditori artigiani
- il pieno esercizio della propria attività.
La normativa vigente sulla suddetta materia risale alla
legge 14 febbraio 1963, n. 161, da ultimo modificata dalla
legge 29 ottobre 1984, n. 735. Tali norme recano una
definizione inadeguata e generica dell'attività di
parrucchiere per uomo e donna, ancorata a concezioni ormai
superate che non interpretano le moderne e qualificate
funzioni che la categoria, secondo un adeguato percorso di
crescita e formazione professionale, risulta in grado di
svolgere a beneficio di un importante sviluppo economico e
della qualità del servizio svolto all'utenza ed ai
consumatori.
Pertanto l'innalzamento della funzione professionale e
imprenditoriale svolta dagli operatori impone l'esigenza di
superare la vecchia impostazione legislativa ed amministrativa
che vuole tre diverse figure - parrucchiere per uomo,
parrucchiere per donna, barbiere - per riconoscere la figura
del moderno acconciatore nella quale assorbire i tre diversi
profili professionali attualmente esistenti.
L'esigenza di ridefinire gli itinerari formativi si impone
anche in relazione all'armonizzazione di tale materia con la
normativa europea per consentire la migliore interpretazione e
capacità di competere degli operatori italiani nel tessuto
produttivo dell'Unione europea.
Infatti, la normativa comunitaria (essendo stata abrogata
la vecchia direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio
1982, specifica per il diritto di stabilimento dei
parrucchieri) contenuta nella nuova direttiva 1999/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che
istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche
per le attività professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie
e che completa il sistema generale di riconoscimento delle
qualifiche (che avrebbe dovuto essere recepita anteriormente
al 31 luglio 2001) non prende più in considerazione, ai fini
del diritto di stabilimento, figure specializzate ulteriori
rispetto a quella generale.
Pertanto, la differenziazione in tre figure (barbiere,
parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna), ancora
formalmente in essere nel nostro ordinamento, deve essere
superata anche per consentire alle imprese italiane un
allineamento alla realtà comunitaria.
Contestualmente occorre rimodulare gli itinerari formativi
sulla base della normativa esistente a livello europeo, al
fine di consentire la migliore integrazione degli operatori
italiani nel contesto comunitario.
La normativa in materia deve essere attentamente valutata,
oltre che per i profili di compatibilità comunitaria, anche in
relazione al rispetto del riparto di competenze fra Stato,
regioni ed enti locali. Infatti l'attuale testo dell'articolo
117 della Costituzione include la materia delle professioni
tra quelle di legislazione concorrente, per le quali spetta
alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Va inoltre evidenziato come la competenza legislativa del
regime di accesso professionale all'esercizio delle attività
di categoria, da configurare come attività economiche ed
imprenditoriali svolte professionalmente, sia riconducibile,
da un lato, alla materia più generale della "tutela della
concorrenza" che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione risulta di esclusiva
competenza statale e, dall'altro, alla materia delle
"professioni" che ai sensi del medesimo articolo 117, terzo
comma, è demandata alla competenza legislativa concorrente tra
Stato e regioni.
In tale ottica, sulla base del nuovo assetto
costituzionale delle potestà legislative dello Stato e delle
regioni si può affermare che: 1) resta ferma al legislatore
nazionale la competenza esclusiva di stabilire i princìpi per
garantire condizioni omogenee per l'accesso e l'esercizio
delle attività di acconciatura in quanto riconducibili alla
materia della tutela della concorrenza (vi rientra la
definizione del profilo professionale dell'acconciatore,
dell'oggetto dell'attività, del regime di accesso alla
professione, con i rispettivi princìpi e criteri di
qualificazione tecnico-professionale, anche con riferimento
alle mansioni e alle responsabilità degli addetti); 2) risulta
attribuita allo Stato la competenza legislativa concorrente di
dettare alcuni princìpi fondamentali per la regolamentazione
dei requisiti che le imprese e gli operatori devono soddisfare
per l'esercizio dell'attività in quanto riconducibili alla
materia delle professioni (vi rientra la definizione dei
princìpi concernenti il regime autorizzatorio per l'esercizio
dell'attività, il sistema sanzionatorio ed i compiti di
accertamento dei requisiti, la determinazione dei criteri
generali della partecipazione sociale e la definizione dei
princìpi della regolamentazione comunale mirati ad assicurare
il rispetto della concorrenza leale, della parità di
trattamento e della trasparenza del mercato, ad esclusione di
ogni norma espressamente mirata a stabilire criteri di
pianificazione territoriale e di contingentamento delle
autorizzazioni); 3) restano attribuite alle regioni le
competenze legislative e regolamentari attinenti ad aspetti
legati alle politiche di insediamento, programmazione o
sviluppo territoriale, ovvero ad aspetti amministrativi,
procedurali, formativi, applicativi o comunque legati a
vincoli territoriali, nel pieno rispetto dei princìpi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, e ferme
restando le funzioni amministrative attribuite agli enti
locali.
Sulla base di quanto esposto si pone, pertanto, l'esigenza
dell'abrogazione delle leggi n. 161 del 1963 e n. 1142 del
1970 e di una revisione organica della disciplina vigente in
materia di attività di barbiere e parrucchiere, definendo un
complesso di princìpi ordinamentali unitari a livello
nazionale, tali da garantire parità di trattamento fra gli
operatori nell'accesso al mercato e da assicurare condizioni
di trasparenza nella concorrenza, prevenendo eventuali
normative regionali divergenti. A tal fine la presente
proposta di legge contiene le risposte che da un lato
risolvono e scongiurano pregiudizievoli discriminazioni tra le
figure professionali, dall'altro definisce i criteri per
modulare un adeguato percorso formativo che renda il
conseguimento della qualifica professionale adatto alle
esigenze della moderna professione e in linea con i livelli
formativi richiesti e necessari per l'esercizio della
professione nel più largo ambito dei Paesi dell'Unione
europea.
La proposta prevede inoltre un regime transitorio
finalizzato a consentire la riqualificazione degli operatori
con la sola qualifica di barbiere, i quali potranno conseguire
la qualifica di acconciatore mediante le frequenza di un
apposito corso ovvero dimostrare di avere in effetti svolto le
attività tipiche dell'acconciatore, pur sotto la diversa
qualifica.
Sulla disciplina dell'attività di acconciatore si era già
svolto un ampio lavoro di approfondimento nella XIII
legislatura in X Commissione Industria, commercio e turismo
del Senato della Repubblica a partire dalla seduta del 18
giugno 1998. Tale approfondimento, compiuto anche attraverso
lo svolgimento di specifiche audizioni delle organizzazioni
rappresentative delle categorie professionali interessate, ha
condotto alla elaborazione di un testo unificato approvato
dalla Commissione il 22 giugno 1999, successivamente emendato
per tener conto dei pareri formulati dalle Commissioni I
Affari costituzionali, VII Istruzione pubblica, beni
culturali, V Bilancio e dalla Commissione parlamentare per le
questioni regionali. Il testo, in quella stesura, era stato
riassegnato alla X Commissione in sede deliberante ma, a
seguito di un breve esame, il provvedimento è stato rimesso
all'esame dell'Assemblea. Tuttavia, il carico di lavoro
dell'Aula del Senato e le priorità definite nell'agenda dei
lavori parlamentari nell'ultima fase della legislatura non
hanno consentito di procedere all'approvazione della proposta
di legge.
In conclusione si raccomanda il sollecito avvio del
dibattito sulla presente proposta di legge, al fine di
giungere presto ad una disciplina organica dell'attività
professionale della categoria, nel pieno rispetto dei princìpi
della Costituzione, dell'ordinamento giuridico e
dell'ordinamento comunitario.